Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.2 disposizioni dei trattati |
Data: | 11/03/2009 |
Numero: | 219 |
Sommario |
Art. 1. Gli atti elencati nell’allegato sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alla decisione n. 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE |
Art. 2. Le disposizioni degli atti elencati nell’allegato cui è fatto riferimento si intendono adeguate ai sensi del presente regolamento |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 19.2.271 - Regolamento 11 marzo 2009, n. 219.
Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda
(G.U.U.E. 31 marzo 2009, n. L 87)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, l’articolo 44, paragrafo 1, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 95, l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b), l’articolo 175, paragrafo 1, l’articolo 179 e l’articolo 285,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
visto il parere della Banca centrale europea [2],
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [3],
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [6] relativa alla
(3) Poiché le modifiche apportate agli atti a tal fine sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, nel caso delle direttive non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli atti elencati nell’allegato sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alla
Le disposizioni degli atti elencati nell’allegato cui è fatto riferimento si intendono adeguate ai sensi del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU C 224 del 30.8.2008, pag. 35.
[2] GU C 117 del 14.5.2008, pag. 1.
[3] Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 febbraio 2009.
[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[5] GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
[6] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.
ALLEGATO
1. AIUTO UMANITARIO
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1257/96, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di applicazione per tale regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1257/96 completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della
Pertanto, il regolamento (CE) n. 1257/96 è così modificato:
1) all'articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione, che agisce secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e nei limiti dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo trattino, decide in merito al proseguimento delle azioni adottate secondo la procedura d'urgenza.";
2) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
" Art. 15
1. La Commissione adotta misure di applicazione del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 4.
2. La Commissione, che agisce secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3:
- decide in merito al finanziamento comunitario delle azioni di protezione di cui all'articolo 2, lettera c), nel quadro dell'attuazione dell'azione umanitaria,
- decide in merito agli interventi diretti della Commissione o al finanziamento degli interventi degli organismi specializzati degli Stati membri.
3. La Commissione, che agisce secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 17, paragrafo 2:
- approva i piani globali, destinati a prevedere azioni in un paese o in una regione determinata in cui la crisi umanitaria è tale da protrarsi, a causa della sua entità e della sua complessità, nonché le relative dotazioni finanziarie. In tale contesto, la Commissione e gli Stati membri esaminano le priorità da accordare nel quadro dell'attuazione di tali piani globali,
- decide in merito ai progetti di importo superiore a 2 milioni di ECU, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13.";
3) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
" Art. 17
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
2. IMPRESE
2.1.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
" Art. 5
La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l'allegato della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 2.";
2) l'articolo 7 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
b) il paragrafo 3 è soppresso;
3) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione può adottare i necessari adeguamenti tecnici alla presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
In tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.".
2.2.
Per quanto riguarda la direttiva 93/15/CEE la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare la direttiva per tener conto delle future modifiche delle raccomandazioni delle Nazioni Unite e stabilire le condizioni d'applicazione dell'articolo 14, secondo comma. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 93/15/CEE completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della
Pertanto, la direttiva 93/15/CEE è così modificata:
1) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
" Art. 13
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Il comitato esamina le questioni relative all'applicazione della presente direttiva.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
5. La Commissione adotta misure d'esecuzione secondo la procedura di gestione di cui al paragrafo 3, in particolare per tener conto delle future modifiche delle raccomandazioni delle Nazioni Unite.";
2) all'articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri verificano che tali imprese dispongano di un sistema di rintracciamento che consenta di identificare in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi. La Commissione può adottare misure volte a stabilire le condizioni d'applicazione del presente comma. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.".
2.3.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l'articolo 18 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
b) il paragrafo 3 è soppresso;
2) è inserito il seguente articolo:
" Art. 18 bis
La Commissione adotta misure d'esecuzione per adeguare l'allegato III al progresso tecnico, a condizione che esse non abbiano un impatto diretto sul livello di potenza sonora rilevato delle macchine ed attrezzature elencate nell'articolo 12, in particolare attraverso l'inserimento di riferimenti alle pertinenti norme europee.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.";
3) all'articolo 19, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) assistere la Commissione nell'adeguamento dell'allegato III al progresso tecnico."
2.4.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) all'articolo 29, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione adegua e aggiorna i metodi di misurazione, campionamento e analisi ricorrendo, ogniqualvolta ciò risulti possibile, a norme europee. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3. La stessa procedura si applica per l'adozione delle norme di attuazione necessarie per definire le misure di controllo previste ai sensi del presente articolo e degli articoli 8, 26 e 27. Tali norme riguardano in particolare la frequenza con cui è necessario ripetere le prove, nonché le misure intese a garantire che il concime immesso sul mercato sia identico al concime sottoposto alle prove.";
2) l'articolo 31 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione adegua l'allegato I per includervi nuovi tipi di concimi.";
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione adegua gli allegati per tener conto del progresso tecnico.";
c) è aggiunto il seguente paragrafo:
"4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 3, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.";
3) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:
" Art. 32
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
2.5.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora la Commissione ritenga che sia necessario modificare la presente direttiva al fine di risolvere i problemi di cui al paragrafo 1, essa adotta tali modifiche.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.";
2) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
" Art. 7
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1 della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
3) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione adotta misure d'esecuzione per quanto riguarda:
a) l'adeguamento della formula di cui all'articolo 2, paragrafo 2;
b) l'adeguamento dell'allegato I per tener conto del progresso tecnico.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3."
2.6.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) è inserito il seguente articolo:
" Art. 3 bis
La Commissione può adeguare al progresso tecnico i principi di BPL enunciati nell'allegato I.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2.";
2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
" Art. 4
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1 della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
3) all'articolo 5, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione può adottare misure d'esecuzione per introdurre i necessari adeguamenti tecnici della presente direttiva.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Nel caso di cui al terzo comma, lo Stato membro che ha preso misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di detti adeguamenti.".
2.7.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) l'articolo 14 è così modificato:
a) l'alinea è sostituito dal seguente:
"Ove necessario, la Commissione adotta misure di applicazione per quanto riguarda:";
b) sono aggiunti i seguenti commi:
"Le misure di cui alle lettere a) ed e), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
Le misure di cui al primo comma, lettera f), sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 15, paragrafo 2.";
2) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
" Art. 15
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 30 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
2.8.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) l'articolo 27 è soppresso;
2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
" Art. 12
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
3) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
" Art. 13
Adeguamento degli allegati
1. La Commissione adotta gli emendamenti necessari per adeguare gli allegati ricorrendo, per quanto possibile, alle norme europee.
2. La Commissione adotta le modifiche o le aggiunte necessarie all'applicazione delle norme del presente regolamento ai detergenti a base di solventi.
3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.";
4) all'allegato VII, punto A, il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Qualora limiti di concentrazione individuali basati sui rischi siano stabiliti successivamente per le fragranze allergizzanti dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari, la Commissione ne propone l'adozione in sostituzione del limite dello 0,01 % di cui sopra. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.".
2.9.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Previa consultazione del comitato competente dell'agenzia, la Commissione può adeguare l'allegato al progresso tecnico e scientifico e può adottare le modificazioni necessarie senza estendere l'ambito di applicazione della procedura centralizzata.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.";
2) all'articolo 14, paragrafo 7, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione adotta un regolamento relativo alle modalità di rilascio di tale autorizzazione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.";
3) l'articolo 16, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione, sentita l'agenzia, adotta misure adeguate per l'esame delle variazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio, sotto forma di regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.";
4) l'articolo 24 è così modificato:
a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano provvede affinché ogni presunto effetto collaterale negativo grave e inatteso e ogni presunta trasmissione attraverso un medicinale di un agente infettivo, verificatisi sul territorio di un paese terzo, siano rapidamente comunicati agli Stati membri e all'agenzia, e in ogni caso non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'informazione. La Commissione adotta disposizioni per la comunicazione di presunti effetti collaterali negativi inattesi non gravi, che si verificano nella Comunità o in un paese terzo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.";
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione può prevedere disposizioni intese a modificare il paragrafo 3 alla luce dell'esperienza acquisita al riguardo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.";
5) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:
" Art. 29
La Commissione può adottare le modificazioni che si rendessero necessarie per aggiornare le disposizioni del presente capo al fine di tener conto dei progressi scientifici e tecnici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.";
6) all'articolo 41, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. La Commissione, sentita l'agenzia, adotta misure adeguate per l'esame delle variazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio, sotto forma di regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.";
7) l'articolo 49 è così modificato:
a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario provvede affinché ogni presunto effetto collaterale negativo grave e inatteso, ogni presunto effetto collaterale negativo per l'uomo e ogni presunta trasmissione attraverso un medicinale di un agente infettivo, verificatisi sul territorio di un paese terzo, siano rapidamente comunicati agli Stati membri e all'agenzia, non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'informazione. La Commissione adotta disposizioni per la comunicazione di presunti effetti collaterali negativi inattesi non gravi che si verificano nella Comunità o in un paese terzo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.";
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione può prevedere disposizioni intese a modificare il paragrafo 3 alla luce dell'esperienza acquisita al riguardo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.";
8) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:
" Art. 54
La Commissione può adottare le modificazioni che si rendessero necessarie per aggiornare le disposizioni del presente capo al fine di tener conto dei progressi scientifici e tecnici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.";
9) all'articolo 70, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Tuttavia, la Commissione adotta disposizioni per stabilire le circostanze in cui le piccole e medie imprese possono pagare tasse ridotte, dilazionare il pagamento o ricevere assistenza amministrativa. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.";
10) all'articolo 84, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
"In caso di inosservanza di taluni obblighi correlati alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del presente regolamento, la Commissione, su richiesta dell'agenzia, può imporre penali ai titolari di tali autorizzazioni. Importi massimi, condizioni e modalità di riscossione di tali penali sono stabiliti dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.";
11) l'articolo 87 è così modificato:
a) è inserito il seguente paragrafo:
"2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
b) il paragrafo 4 è soppresso.
3. AMBIENTE
3.1.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
" Art. 9
La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico i parametri della colonna "determinazione facoltativa" ed i metodi di misurazione di riferimento indicati negli allegati.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.";
2) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
" Art. 11
1. La Commissione è assistita dal comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
3.2.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
" Art. 13
La Commissione adegua al progresso tecnico e scientifico le disposizioni degli allegati della direttiva, esclusi i parametri e i valori di cui agli allegati I A, I B e I C, tutti gli elementi che possono influire sulla valutazione di tali valori, nonché i parametri di cui agli allegati II A e II B.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.";
2) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
" Art. 15
1. La Commissione è assistita dal comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
3.3. Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [16]
Per quanto riguarda la direttiva 94/62/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di esaminare e, se necessario, rivedere gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio e di determinare le condizioni alle quali i livelli di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio non si applicano ad alcuni materiali e circuiti di produzione, i tipi di imballaggio esonerati dal requisito in materia di livelli di concentrazione, nonché le misure tecniche necessarie per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 94/62/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della
Pertanto, la direttiva 94/62/CE è così modificata:
1) all'articolo 3, punto 1), il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Se del caso la Commissione esamina e, se necessario, rivede gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio di cui all'allegato I. In via prioritaria sono esaminati i seguenti articoli: custodie di CD e videocassette, vasi da fiori, tubi e rotoli su cui è avvolto materiale flessibile, pellicole di supporto di etichette autoadesive e carta da imballaggio. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.";
2) all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione determina le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al paragrafo 1 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata, nonché i tipi di imballaggio esonerati dal requisito di cui al paragrafo 1, terzo trattino.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.";
3) all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per armonizzare le caratteristiche e la presentazione dei dati registrati assicurandone la compatibilità tra gli Stati membri, questi ultimi forniscono alla Commissione i dati in loro possesso nelle tabelle adottate in base all'allegato III, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.";
4) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
" Art. 19
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico il sistema di identificazione (di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 10, secondo comma, ultimo trattino) ed i formati relativi al sistema di banche dati (di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e all'allegato III) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
2. La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio (di cui all'allegato I). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.";
5) all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione determina le misure tecniche necessarie per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i materiali di imballaggio inerti, immessi sul mercato in piccolissime quantità (ossia circa 0,1 % in peso) nella Comunità, gli imballaggi di base per materiale medico e prodotti farmaceutici, gli imballaggi di piccole dimensioni e gli imballaggi di lusso. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.";
6) all'articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
3.4.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) all'articolo 4 quater, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione stabilisce i criteri per l'impiego delle tecnologie di riduzione delle emissioni da parte delle navi battenti qualsiasi bandiera nelle baie, nei porti e negli estuari della Comunità. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione comunica tali criteri all'IMO.";
2) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione adotta gli eventuali emendamenti necessari per apportare adeguamenti tecnici all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4, o all'articolo 6, paragrafo 2, alla luce del progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali adeguamenti non devono in ogni caso comportare modifiche dirette del campo di applicazione della presente direttiva o dei limiti relativi al tenore di zolfo dei combustibili in essa specificati.";
3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
" Art. 9
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
3.5.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli aggiornamenti delle metodologie da utilizzare conformemente all'allegato III sono adottati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.";
2) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
3.6.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) all'articolo 11 ter, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 3 e 4, in particolare quelle tese ad evitare la doppia contabilizzazione, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione del paragrafo 5 del presente articolo, laddove la parte ospitante soddisfi tutti i criteri di ammissibilità per le attività di progetto JI. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.";
2) all'articolo 14, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"La Commissione adotta linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni generate dalle attività elencate nell'allegato I di gas a effetto serra specificati in relazione a tali attività. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.";
3) l'articolo 19, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva la Commissione adotta un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto. Detto regolamento stabilisce anche disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.";
4) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
" Art. 22
Modifiche dell'allegato III
La Commissione può modificare l'allegato III, ad eccezione dei criteri 1, 5 e 7, per il periodo 2008-2012, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.";
5) all'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
6) l'articolo 24 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema e l'affidabilità del sistema di monitoraggio o di comunicazione previsto, a decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare il sistema di scambio di quote di emissioni conformemente alle disposizioni della presente direttiva:
a) ad impianti che non sono elencati nell'allegato I, purché il loro inserimento sia approvato dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2; e
b) ad attività e a gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I, purché il loro inserimento sia approvato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.
Dal 2005 gli Stati membri possono, alle stesse condizioni, applicare lo scambio delle quote di emissioni ad impianti che svolgono attività elencate nell'allegato I al di sotto dei limiti di capacità di cui a tale allegato.";
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione può adottare di sua iniziativa o adotta su richiesta di uno Stato membro linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni generate dalle attività o impianti di gas a effetto serra non elencati nell'allegato I, se il monitoraggio e la comunicazione di tali emissioni possono essere effettuati con sufficiente precisione.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.";
7) all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Quando è stato concluso un accordo di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta le disposizioni necessarie in relazione al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da tale accordo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.";
8) all'allegato IV, il comma contenuto al titolo "Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra" è sostituito dal seguente:
"Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3."
3.7.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) l'articolo 7 è così modificato:
a) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono in alternativa essere smaltiti o recuperati in conformità della pertinente normativa comunitaria, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione che saranno indicati nell'allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3. Finché i valori limite di concentrazione non saranno stabiliti secondo tale procedura, l'autorità competente di uno Stato membro può adottare o applicare valori limite di concentrazione ovvero specifici requisiti tecnici con riferimento allo smaltimento o recupero dei rifiuti di cui alla presente lettera;";
b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Ai fini del paragrafo 4, lettera b), la Commissione stabilisce valori limite di concentrazione nell'allegato V, parte 2. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3.";
2) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
" Art. 14
Modificazioni degli allegati
1. Quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo, ove opportuno la Commissione modifica di conseguenza gli allegati I, II e III.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
2. Quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo la Commissione, ove opportuno, modifica di conseguenza l'allegato IV.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
3. La Commissione adotta le modificazioni delle voci degli allegati I, II e III, anche al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
4. La Commissione adotta le modifiche alle voci figuranti all'allegato IV e le modifiche all'allegato V, compreso il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3.";
3) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
4) all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
3.8.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l'articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
"9. A prescindere dai livelli di concentrazione, si deve installare un punto di campionamento di fondo ogni 100000 km2 per la misura indicativa, nell'aria ambiente, di arsenico, cadmio, nickel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al paragrafo 8, nonché della deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nickel, benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al paragrafo 8. Ciascuno Stato membro predispone almeno una stazione di misura. Gli Stati membri possono tuttavia, per accordo e in conformità con gli orientamenti da definire in base alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, predisporre una o più stazioni di misura comuni che coprano zone confinanti di Stati membri attigui, per ottenere la risoluzione spaziale necessaria. È inoltre raccomandata la misura del mercurio bivalente particolato e gassoso. Se del caso, il monitoraggio è coordinato con la strategia di monitoraggio e il programma di misure dell'"European Monitoring and Evaluation of Polluants" (EMEP). I punti di campionamento per questi inquinanti vanno scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine. Si applicano le sezioni I, II e III dell'allegato III.";
b) il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:
"15. La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare le disposizioni del presente articolo e della sezione II dell'allegato II e degli allegati III, IV e V al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Esse non possono comportare alcun cambiamento, diretto o indiretto, dei valori obiettivo.";
2) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tutte le modalità dettagliate per la trasmissione delle informazioni richieste a norma del paragrafo 1 del presente articolo.";
3) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
4) all'allegato V, il punto V è sostituito dal seguente:
"V. Tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria
Le tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria non possono essere specificate al momento. La Commissione può apportare modifiche per adeguare questo punto al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3."
3.9.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) all'articolo 11, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora non si raggiunga una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione. L'esito della questione viene determinato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.";
2) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:
" Art. 58
Modifiche degli allegati
1. La Commissione può modificare gli allegati al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 3. Inoltre:
a) gli allegati I, II, III, III A, IV e V sono modificati per tener conto delle modifiche convenute nell'ambito della convenzione di Basilea e della decisione OCSE;
b) i rifiuti non classificati possono essere aggiunti provvisoriamente negli allegati III B, IV o V, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE;
c) su presentazione di una richiesta da parte di uno Stato membro, è possibile prendere in considerazione l'inclusione provvisoria nell'allegato III A delle miscele di due o più rifiuti elencati nell'allegato III, nei casi previsti all'articolo 3, paragrafo 2, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE. L'allegato III A può contenere una clausola condizionale secondo la quale una o più voci non si applicano alle esportazioni verso i paesi cui non si applica la decisione OCSE;
d) sono determinati i casi eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e, se necessario, tali rifiuti sono inseriti negli allegati IV A e V e soppressi dall'allegato III;
e) l'allegato V è modificato per tener conto delle modifiche convenute dell'elenco dei rifiuti pericolosi adottate a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della
f) l'allegato VIII è modificato per tener conto delle convenzioni e degli accordi internazionali pertinenti.
2. Al momento di modificare l'allegato IX, il comitato istituito dalla
3) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:
" Art. 59
Misure supplementari
1. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2, le seguenti misure supplementari relative all'attuazione del presente regolamento:
a) orientamenti per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera g);
b) orientamenti sull'applicazione dell'articolo 15 riguardo all'individuazione e al monitoraggio dei rifiuti che hanno subito modifiche sostanziali nelle operazioni intermedie di recupero o smaltimento;
c) orientamenti per la cooperazione delle autorità competenti in relazione alle spedizioni illegali di cui all'articolo 24;
d) disposizioni tecniche e organizzative relative all'attuazione pratica dell'interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei documenti e delle informazioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 4;
e) ulteriori orientamenti relativi all'uso delle lingue di cui all'articolo 27;
f) ulteriori chiarimenti degli obblighi procedurali del titolo II in relazione alla loro applicazione alle esportazioni, alle importazioni e al transito dei rifiuti da, verso e attraverso la Comunità;
g) ulteriori raccomandazioni relative ai termini giuridici non definiti.
2. La Commissione può adottare misure di esecuzione per quanto riguarda:
a) un metodo di calcolo della garanzia finanziaria o assicurazione equivalente di cui all'articolo 6;
b) ulteriori condizioni e obblighi in relazione agli impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 14.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 3.";
4) è inserito il seguente articolo:
" Art. 59 bis
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
5) l'articolo 63 è così modificato:
a) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Salvo per i rifiuti di vetro, di carta e di pneumatici, il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.";
b) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.";
c) il paragrafo 5 è così modificato:
i) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.";
ii) il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2."
4. EUROSTAT
4.1.
Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 3924/91, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare l'elenco dei prodotti da esso contemplati. Essa dovrebbe inoltre avere il potere di adottare modalità di applicazione in materia di rappresentatività e periodicità per determinati prodotti, nonché di definire le modalità relative al contenuto delle indagini e misure di esecuzione, comprese le misure di adeguamento all'evoluzione delle tecniche per la raccolta dei dati e l'elaborazione dei risultati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CEE) n. 3924/91 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della
Pertanto, il regolamento (CEE) n. 3924/91 è così modificato:
1) all'articolo 2, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. La Commissione aggiorna l'elenco Prodcom e le informazioni raccolte per ciascuna rubrica. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.";
2) l'articolo 3 è così modificato:
a) al paragrafo 2, i termini "secondo la procedura prevista all'articolo 10" sono sostituiti da "secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2";
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. La Commissione adotta, all'occorrenza, le modalità di applicazione del paragrafo 3, comprese misure di adeguamento al progresso tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.";
3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
" Art. 4
Periodicità
L'indagine verte su un periodo di un anno civile.
Tuttavia, per talune rubriche dell'elenco Prodcom, la Commissione può decidere che siano condotte indagini con una periodicità mensile o trimestrale. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.";
4) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le informazioni necessarie vengono raccolte dagli Stati membri con l'ausilio di questionari di indagine il cui contenuto è conforme alle modalità definite dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.";
5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
" Art. 6
Trattamento dei risultati
Gli Stati membri trattano i questionari compilati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o le informazioni provenienti da altre fonti di cui all'articolo 5, paragrafo 3 in conformità alle regole specifiche adottate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.";
6) all'articolo 7, paragrafo 2, i termini "secondo la procedura prevista all'articolo 10" sono sostituiti dai termini "secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2";
7) l'articolo 9 è soppresso;
8) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
" Art. 10
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, istituito dalla
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
4.2.
Per quanto riguarda la direttiva 96/16/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le definizioni relative alle aziende agricole presso le quali gli Stati membri procedono alla rilevazione della produzione di latte e del relativo impiego, adottare l'elenco dei prodotti lattiero-caseari sui quali verteranno le indagini ed elaborare le definizioni uniformi da utilizzare nella comunicazione dei risultati alla Commissione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/16/CE completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della
Pertanto, la direttiva 96/16/CE è così modificata:
1) all'articolo 1, il punto 2) è sostituito dal seguente:
"2) effettuano annualmente presso le aziende agricole, quali definite dalla Commissione, la rilevazione della produzione di latte e del relativo impiego. Le misure riguardanti la definizione delle aziende agricole, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.";
2) all'articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. La Commissione adotta l'elenco dei prodotti lattiero-caseari sui quali verteranno le indagini. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.
3. La Commissione stabilisce le definizioni uniformi da utilizzare nella comunicazione dei risultati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.";
3) all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, i termini "secondo la procedura prevista dall'articolo 7" sono sostituiti dai termini "secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.";
4) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
" Art. 7
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito dalla
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
4.3.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) all'articolo 1, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione può modificare l'elenco di tali specie e detta tabella. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.";
2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione adotta le modalità per l'organizzazione dei controlli che portino a risultati rilevanti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.";
3) all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione adotta le modalità per le disposizioni relative ai controlli a campione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.";
4) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. I risultati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per zone di produzione. La Commissione determina i limiti delle zone di produzione da prevedersi per gli Stati membri. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.";
5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
" Art. 8
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito dalla
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 7 della
4.4.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione può rettificare le definizioni di cui al paragrafo 1 e adottare ulteriori definizioni necessarie per garantire l'armonizzazione delle statistiche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.";
2) l'articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli allegati B e D stabiliscono requisiti a carattere semplificato che possono essere utilizzati da parte degli Stati membri in alternativa ai normali requisiti particolareggiati di cui rispettivamente agli allegati A e C, per le imprese per le quali il volume totale dei trasporti di merci o di passeggeri è inferiore rispettivamente a 500 milioni tonnellate-Km o 200 milioni passeggeri-Km. Queste soglie possono essere modificate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.";
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. La Commissione può rettificare il contenuto degli allegati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.";
3) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
" Art. 10
Procedure di applicazione
1. Le disposizioni per la trasmissione di dati all'Eurostat sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
2. La Commissione adotta le seguenti misure di applicazione:
a) rettifica delle soglie per i dati semplificati (articolo 4);
b) rettifica delle definizioni e adozione di ulteriori definizioni (articolo 3, paragrafo 2);
c) rettifica del contenuto degli allegati (articolo 4);
d) specificazione delle informazioni da fornire per le relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati (articolo 8, paragrafo 2).
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.";
4) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
" Art. 11
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 7 della
5) all'allegato H, punto 5), i termini "secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3."
4.5.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
" Art. 5
Precisione delle statistiche
La raccolta dei dati si basa su rilevazioni esaurienti, a meno che la Commissione abbia stabilito altre norme di precisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.";
2) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. I risultati sono trasmessi secondo i file di dati figuranti nell'allegato I. I file sono specificati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
Il supporto da utilizzare per la trasmissione è specificato dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.";
3) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
" Art. 10
Misure di attuazione
1. Le seguenti misure di attuazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2:
- elenco degli aeroporti comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 2,
- descrizione dei codici e del supporto da utilizzare per la trasmissione dei risultati alla Commissione (articolo 7),
- diffusione dei risultati statistici (articolo 8).
2. La Commissione adotta le seguenti misure di esecuzione:
- adeguamento delle specifiche contenute negli allegati del presente regolamento,
- adeguamento delle caratteristiche della raccolta dei dati (articolo 3),
- precisione delle statistiche (articolo 5),
- descrizione dei file di dati (articolo 7).
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.";
4) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
" Art. 11
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 7 della
4.6.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
" Art. 7
Misure d'attuazione
1. Le misure d'attuazione del presente regolamento riguardanti la definizione del formato di trasmissione e del primo periodo di trasmissione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
2. Le misure d'attuazione del presente regolamento riguardanti l'aggiornamento dell'elenco delle caratteristiche, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, a condizione che agli Stati membri non sia imposto alcun onere aggiuntivo di entità significativa.";
2) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
5. MERCATO INTERNO
Per quanto riguarda la
La
Pertanto, la
1) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione può adottare regole che modifichino l'elenco di cui al paragrafo 3. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.";
2) l'articolo 18 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
b) il paragrafo 3 è soppresso.
6. SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI
6.1.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione adotta le deroghe al principio del paragrafo 1 che devono essere ammesse sul piano comunitario. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente atto anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sempreché siano garantite la qualità e l'identificazione degli alimenti composti.";
2) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
" Art. 10
In considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche la Commissione:
a) stabilisce categorie che raggruppano varie materie prime per mangimi;
b) adotta i metodi di calcolo del valore energetico di mangimi composti;
c) adotta le modifiche da apportare all'allegato.
Tutte le misure di cui sopra, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.";
3) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
6.2.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l'articolo 6 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione decide le modifiche dell'allegato rese necessarie dall'evoluzione scientifica o tecnica. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3. A tale scopo, e per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato, punti 1.1 e 1.2, la Commissione consulta il comitato scientifico per l'alimentazione degli animali e il comitato scientifico per l'alimentazione umana.
Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti ottenuti da lieviti del genere "Candida" coltivati su n-alcani di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione degli animali e del comitato scientifico per l'alimentazione umana.";
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione può fissare i criteri che consentono di caratterizzare i prodotti considerati nella presente direttiva, in particolare i criteri di composizione e di purezza nonché le proprietà fisico-chimiche e biologiche, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.";
2) all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, i termini "la procedura prevista dall'articolo 13" sono sostituiti dai termini "la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2";
3) l'articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare modifiche alla direttiva per ovviare alle difficoltà di cui al paragrafo 1 e per garantire la protezione della salute degli uomini o degli animali, essa adotta siffatte misure. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 13, paragrafo 4. In tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore delle modifiche di cui trattasi.";
4) l'articolo 13 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
"4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della
5) l'articolo 14 è soppresso.
6.3.
Per quanto riguarda la direttiva 96/25/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di redigere e modificare l'elenco delle sostanze la cui circolazione o il cui impiego per l'alimentazione animale sono limitati o vietati, nonché di modificare l'allegato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/25/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della
Ove, per motivi imperativi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della
Per motivi di efficacia, è opportuno abbreviare i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo per quanto attiene all'adozione delle modifiche da apportare all'allegato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche.
Pertanto, la direttiva 96/25/CE è così modificata:
1) all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), il secondo trattino è sostituito dal seguente:
- "— misure comunitarie comprese in un elenco che la Commissione deve redigere. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3;";
2) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
" Art. 11
1. Può essere adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, un sistema di codificazione numerica per le materie prime per mangimi elencate sulla base di glossari relativi all'origine e alla parte di prodotto/sottoprodotto utilizzato, al procedimento di fabbricazione e al grado di maturazione/qualità delle materie prime, per agevolarne l'identificazione a livello internazionale, in particolare ricorrendo alla denominazione e ad una descrizione.
2. Per garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, la Commissione stabilisce un elenco di sostanze la cui circolazione o il cui impiego per l'alimentazione animale sono limitati o vietati. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.
3. La Commissione modifica l'elenco di cui al paragrafo 2 alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 13, paragrafo 5, ai fini dell'adozione delle suddette misure.
4. La Commissione adotta le modifiche dell'allegato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.";
3) l'articolo 13 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:
"4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della
I termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della
6.4.
Per quanto riguarda la
Ove, per motivi imperativi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo, non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della
Pertanto, la
1) all'articolo 7, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"2. Viene immediatamente deciso se gli allegati I e II debbano essere modificati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 4.";
2) all'articolo 8, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La Commissione, in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, adegua gli allegati I e II. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 4, per adottare tali modifiche.
2. Inoltre, la Commissione:
- adotta periodicamente versioni consolidate degli allegati I e II che incorporino gli adeguamenti apportati ai sensi del paragrafo 1, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2,
- può definire i criteri di accettabilità per i processi di detossificazione, in aggiunta ai criteri previsti per i prodotti destinati all'alimentazione degli animali che sono stati sottoposti a tali processi; tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.";
3) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
" Art. 11
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali istituito dall'articolo 1 della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della
4) l'articolo 12 è soppresso.
6.5.
Per quanto riguarda il
Per motivi di efficacia, è opportuno abbreviare i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo per quanto attiene all'adozione dell'elenco di alcuni paesi terzi.
Pertanto, il
1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
" Art. 7
I movimenti tra Stati membri o provenienti da un territorio di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, non sono soggetti ad alcuna condizione per quanto riguarda la rabbia. Se necessario, la Commissione definisce condizioni particolari, compresa un'eventuale limitazione del numero di animali, per altre malattie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4. Può essere definito, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, un modello di certificato di cui devono essere muniti tali animali.";
2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
" Art. 9
Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi, sono adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4. Il modello di certificato di cui devono essere muniti tali animali è redatto secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.";
3) l'articolo 10 è così modificato:
a) l'alinea è sostituito dal seguente:
"La Commissione stabilisce l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte C. Per figurare in tale elenco, un paese terzo deve comprovare preliminarmente il suo statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia e gli elementi seguenti:";
b) è aggiunto il seguente comma:
"Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 5.";
4) all'articolo 17, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, la Commissione può adottare requisiti di carattere tecnico diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4.";
5) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
" Art. 19
La Commissione può modificare l'allegato I, parte C e l'allegato II, parti B e C, per tenere conto dell'evoluzione, nella Comunità o nei paesi terzi, della situazione relativa alle malattie delle specie di animali contemplate dal presente regolamento, in particolare la rabbia, e di fissare ai fini del presente regolamento, se necessario, un numero limite di animali che possono formare oggetto di un movimento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4.";
6) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
" Art. 21
La Commissione può adottare eventuali disposizioni transitorie per consentire il passaggio dal regime attuale a quello fissato dal presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4.";
7) l'articolo 24 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
"5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della
I termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della
6.6.
Per quanto riguarda la
Considerata l'urgenza, è necessario applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della
Pertanto, la
1) all'articolo 4, il paragrafo 4 è così modificato:
a) l'alinea è sostituito dal seguente:
"La Commissione può modificare l'allegato I al fine di aggiungere o sopprimere zoonosi o agenti zoonotici negli elenchi che vi figurano, tenendo conto in particolare dei criteri seguenti:";
b) è aggiunto il seguente comma:
"Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 12, paragrafo 4.";
2) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Se i dati raccolti attraverso la sorveglianza sistematica conformemente all'articolo 4 non sono sufficienti, la Commissione può fissare programmi coordinati di sorveglianza per una o più zoonosi e/o agenti zoonotici, in particolare quando sono identificate esigenze specifiche, per valutare i rischi connessi alle zoonosi o agli agenti zoonotici a livello degli Stati membri o a livello comunitario o per stabilire valori di riferimento ad essi correlati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.";
3) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
" Art. 11
Modifiche degli allegati e misure transitorie o di attuazione
La Commissione può modificare gli allegati II, III e IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.
Misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nella presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.
Altre misure di attuazione o transitorie possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.";
4) l'articolo 12 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
"4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della
6.7.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) l'articolo 4, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione stabilisce i criteri, i requisiti e gli obiettivi di cui al paragrafo 3, nonché i metodi connessi di campionatura e di analisi. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.";
2) all'articolo 6, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) da una decisione adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.";
3) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
" Art. 12
Misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.
Altre misure d'applicazione o transitorie possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.";
4) l'articolo 13 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) l'alinea è sostituito dal seguente:
"Gli allegati I e II possono essere modificati o aggiornati dalla Commissione tenendo conto di quanto segue:";
ii) è aggiunto il seguente comma:
"Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.";
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione può concedere deroghe agli allegati I e II in particolare allo scopo di agevolare l'applicazione dell'articolo 5 per le piccole imprese tenendo conto dei relativi fattori di rischio, purché tali deroghe non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.";
5) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
6.8.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) all'articolo 3, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"Gli operatori del settore alimentare non usano sostanze diverse d'acqua potabile — o, ove il
2) l'articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. a) La Commissione può aggiornare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in particolare per tener conto di modifiche dei programmi di controllo degli Stati membri o dell'adozione di criteri microbiologici ai sensi del
b) secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, le norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo riguardanti un qualsiasi prodotto alimentare di cui al paragrafo 1 possono essere estese, totalmente o parzialmente, a qualsiasi Stato membro, o a qualsiasi sua regione, che disponga di un programma di controllo riconosciuto equivalente a quello approvato per la Svezia e la Finlandia riguardo agli alimenti di origine animale in questione.";
3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
" Art. 9
Misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.
Altre misure d'applicazione o transitorie possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.";
4) l'articolo 10 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) l'alinea è sostituito dal seguente:
"La Commissione può adattare o aggiornare gli allegati II e III tenendo conto:";
ii) è aggiunto il seguente comma:
"Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.";
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione può concedere deroghe agli allegati II e III, purché esse non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.";
5) all'articolo 11, l'alinea è sostituito dal seguente:
"Fatta salva l'applicazione generale dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 1, possono essere fissate misure di attuazione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e adottate modifiche degli allegati II e III, quali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3:";
6) l'articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
6.9.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
" Art. 16
Misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
Altre misure d'applicazione o transitorie possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2.";
2) all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La Commissione può modificare o integrare gli allegati I, II, III, IV, V e VI per tener conto dei progressi scientifici e tecnici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
2. La Commissione può concedere deroghe agli allegati I, II, III, IV, V e VI, purché esse non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.";
3) all'articolo 18, l'alinea è sostituito dal seguente:
"Fatta salva l'applicazione generale dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 1, possono essere fissate misure di attuazione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e adottate modifiche degli allegati I, II, III, IV, V o VI, quali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3, per specificare:";
4) all'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
6.10.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) all'articolo 5, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione definisce i criteri e gli obiettivi di cui alle lettere a) e b). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 3.";
2) all'articolo 10, il punto 3 è sostituito dal seguente:
"3) il riconoscimento sia prescritto da un regolamento adottato dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 3.";
3) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
" Art. 27
Modifica degli allegati I, II, e III
Gli allegati I, II e III possono essere modificati per tener conto:
a) dell'elaborazione di codici di corretta prassi;
b) dell'esperienza tratta dall'attuazione di sistemi basati sui principi HACCP a norma dell'articolo 6;
c) degli sviluppi tecnologici;
d) di pareri scientifici, in particolare di nuove valutazioni del rischio;
e) della definizione di obiettivi in materia di sicurezza dei mangimi;
e
f) della fissazione di requisiti riguardanti operazioni specifiche.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 3.";
4) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
" Art. 28
Deroghe agli allegati I, II e III
Per motivi particolari, la Commissione può concedere deroghe agli allegati I, II e III, a patto che tali deroghe non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 3.";
5) all'articolo 31, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
7. ENERGIA E TRASPORTI
7.1.
Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 3821/85, la Commissione dovrebbe avere il potere di apportare le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CEE) n. 3821/85, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della
Pertanto, il regolamento (CEE) n. 3821/85 è così modificato:
1) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La sicurezza del sistema deve essere conforme ai requisiti tecnici previsti all'allegato IB. La Commissione vigila affinché detto allegato preveda che l'omologazione CE possa essere rilasciata all'apparecchio di controllo solo se l'insieme del sistema (apparecchio di controllo, carta con memoria e collegamenti elettrici alla scatola del cambio) ha dimostrato di poter resistere ai tentativi di manipolazione o di falsificazione dei dati relativi alle ore di guida. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Le prove necessarie al riguardo sono effettuate da esperti al corrente delle tecniche più recenti in materia di manipolazione.";
2) all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.";
3) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
" Art. 18
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
7.2.
Per quanto riguarda la direttiva 97/70/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni riguardanti, da un lato, l'interpretazione armonizzata di alcune disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos e, dall'altro, l'attuazione della direttiva. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare alcune disposizioni della direttiva, nonché i suoi allegati, per consentire l'applicazione, ai fini della direttiva stessa, delle successive modifiche del protocollo di Torremolinos entrate in vigore dopo l'adozione della direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 97/70/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della
Pertanto, la direttiva 97/70/CE è così modificata:
1) all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), i termini "secondo la procedura di cui all'articolo 9" sono sostituiti dai termini "secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2";
2) all'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le seguenti modifiche, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3:
a) possono essere adottate e inserite disposizioni atte a garantire:
- un'interpretazione armonizzata delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos, lasciate alla discrezionalità delle amministrazioni delle singole parti contraenti, qualora ciò risulti necessario per garantirne l'applicazione uniforme nella Comunità,
- l'attuazione della presente direttiva, purché non ne amplino il campo di applicazione;
b) gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente direttiva possono essere adeguati e gli allegati modificati per consentire l'applicazione, ai fini della direttiva, delle successive modifiche del protocollo di Torremolinos entrate in vigore dopo l'adozione della presente direttiva.";
3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
" Art. 9
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
7.3.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ultima frase, all'articolo 11, paragrafi 6 e 8, e all'articolo 13, paragrafo 3, seconda e ultima frase, i termini "la procedura di cui all'articolo 16" sono sostituiti dai termini "la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2";
2) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
" Art. 16
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
3) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
" Art. 17
Procedura di modifica
Gli allegati della presente direttiva, le definizioni, i riferimenti agli strumenti comunitari e i riferimenti agli strumenti dell'IMO possono essere adeguati nella misura necessaria a renderli conformi alla normativa comunitaria o dell'IMO in vigore senza con questo ampliare il campo di applicazione della presente direttiva.
Anche gli allegati possono essere adeguati qualora ciò sia necessario per migliorare il regime stabilito dalla presente direttiva, ma senza ampliarne il campo di applicazione.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del
7.4.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
" Art. 10
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
2) all'articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione può modificare i rinvii del presente regolamento alle regole dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, nonché alla risoluzione MEPC 111(50) e alla risoluzione MEPC 94(46) nella versione modificata dalla risoluzione MEPC 99(48) e dalla risoluzione MEPC 112(50), al fine di allinearli agli emendamenti di tali regole e risoluzioni adottati dall'IMO, purché detti emendamenti non amplino l'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2."
7.5.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) l'articolo 6 è così modificato:
a) al paragrafo 1, lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se necessario, la Commissione può istituire un regime armonizzato di certificazione e ispezione per tali navi. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.";
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Se al 1 gennaio 2007 la convenzione AFS non è entrata in vigore, la Commissione adotta appropriate disposizioni per consentire alle navi battenti la bandiera di uno Stato terzo di dimostrare la propria conformità all'articolo 5. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.";
2) all'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se la convenzione AFS non è entrata in vigore il 1 gennaio 2007, la Commissione stabilisce procedure appropriate per tali controlli. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.";
3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
" Art. 8
La Commissione può modificare i riferimenti alla convenzione AFS, al certificato AFS, alla dichiarazione AFS e alla dichiarazione di conformità AFS e gli allegati del presente regolamento, incluse le pertinenti linee guida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in relazione all'articolo 11 della convenzione AFS per tener conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all'IMO, oppure per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.";
4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
" Art. 9
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
7.6.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione procede, la prima volta il 21 febbraio 2011 e in seguito ogni quattro anni, all'esame dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore di cui al paragrafo 1, onde tener conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche. Le misure resesi necessarie in seguito a tale esame, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.";
2) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
" Art. 13
Adeguamento al progresso tecnico
1. La Commissione adegua al progresso tecnico i valori soglia usati per il calcolo dell'elettricità da cogenerazione di cui all'allegato II, lettera a). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
2. La Commissione adegua al progresso tecnico i valori soglia usati per il calcolo del rendimento della produzione mediante cogenerazione e il risparmio di energia primaria di cui all'allegato III, lettera a). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
3. La Commissione adegua al progresso tecnico le linee guida per determinare il rapporto energia/calore di cui all'allegato II, lettera d). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.";
3) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
" Art. 14
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
4) all'allegato II, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) La Commissione stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II, compresa la determinazione del rapporto energia/calore. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2."
7.7.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l'articolo 4 è modificato come segue:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Laddove opportuno, l'allegato può essere adeguato per ragioni tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.";
b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
"4. La Commissione adotta le decisioni relative alla definizione del servizio europeo di telepedaggio. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Dette decisioni sono adottate solo se sono soddisfatte tutte le condizioni, valutate sulla base di studi appropriati, tali da consentire l'interoperabilità da tutti i punti di vista, comprese le condizioni tecniche, giuridiche e commerciali.
5. La Commissione adotta le decisioni tecniche riguardanti la realizzazione del servizio europeo di telepedaggio. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.";
2) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
" Art. 5
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato telepedaggio.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
7.8.
Per quanto riguarda il
Il
Pertanto, il
1) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione decide in merito all'integrazione degli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, per quanto riguarda le navi che effettuano servizi nazionali e gli impianti portuali ad esse destinati cui si applica il presente regolamento, purché costituiscano un aggiornamento tecnico delle disposizioni della Convenzione SOLAS e del Codice ISPS. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 5. La procedura di controllo di conformità stabilita dal paragrafo 5 del presente articolo non si applica in questi casi.";
2) l'articolo 10, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione può adottare disposizioni per definire procedure armonizzate per l'applicazione delle prescrizioni obbligatorie del Codice ISPS, senza ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4.
Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 5.";
3) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
" Art. 11
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 6 e 7 della
I termini di cui all'articolo 6, lettere b) e c), rispettivamente, della
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della
7.9.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
" Art. 7
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
2) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per tener conto degli sviluppi a livello internazionale, soprattutto in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), e per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita e del progresso tecnico, la Commissione può modificare le definizioni di cui all'articolo 2 sempreché tali modifiche non ne estendano il campo di applicazione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3."
7.10.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
" Art. 10
Procedura di modifica
Gli allegati I e II possono essere modificati alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e adeguati al progresso tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4.";
2) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
" Art. 11
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 7 della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
5. La Commissione consulta regolarmente rappresentanti del settore.
7.11.
Per quanto riguarda la
La
Pertanto, gli articoli 14 e 15 della
" Art. 14
Adattamenti
La Commissione può adeguare gli allegati da I a IV, senza ampliare il campo di applicazione della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
Art. 15
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della
[1] GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.
[2] GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.
[3] GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.
[4] GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1.
[5] GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
[6] GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28.
[] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.";
[8] GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.
[] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.";
[10] GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.
[] GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1."
[12] GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.
[13] GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
[14] GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1.
[15] GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.
[16] GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
[17] GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13.
[18] GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.
[19] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
[20] GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.
[21] GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.
[22] GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
[] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.";
[24] GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1.
[] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47."
[26] GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27.
[27] GU L 13 del 16.1.2002, pag. 21.
[] GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1."
[29] GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1.
[30] GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1.
[31] GU L 7 del 13.1.2004, pag. 1.
[32] GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.
[33] GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.
[34] GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.
[35] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35.
[36] GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.
[] GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1.";
[38] GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.
[39] GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.
[40] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
[41] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
[42] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
[43] GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.
[44] GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
[45] GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1.
[] GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.
[] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23."
[48] GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 1.
[] GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.";
[50] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1.
[] GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.";
[52] GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1.
[] GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1."
[54] GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.
[55] GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124.
[56] GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.
[57] GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19.
[] GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.";
[59] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152.
[] GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29."
[61] GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28.
Indice cronologico
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)