Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.2 disposizioni dei trattati |
Data: | 17/07/2006 |
Numero: | 512 |
Sommario |
Art. 1. La decisione n. 1999/468/CE è così modificata: |
Art. 2. La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 19.2.265 - Decisione 17 luglio 2006, n. 512.
Decisione n. 2006/512/CE del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(G.U.U.E. 22 luglio 2006, n. L 200).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202, terzo trattino,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio ha adottato la
(2) È opportuno modificare tale decisione per introdurvi un nuovo tipo di modalità d'esercizio delle competenze di esecuzione, la procedura di regolamentazione con controllo, che consenta al legislatore di opporsi all'adozione di un progetto di misure se fa presente che questo va oltre le competenze di esecuzione previste dall'atto di base, o che non è compatibile con lo scopo o il contenuto dell'atto o non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità.
(3) È necessario seguire la nuova procedura di regolamentazione con controllo per quanto riguarda le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.
(4) In questo stesso ambito è opportuno assicurare una migliore informazione del Parlamento europeo sui lavori dei comitati,
DECIDE:
La
1) alla fine del considerando 5 sono aggiunte le seguenti parole:
«ad eccezione di quelle che regolano la procedura di regolamentazione con controllo»;
2) dopo il considerando 7 è inserito il seguente considerando:
«(7bis) È necessario ricorrere alla procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali. Tale procedura deve consentire ai due rami dell'autorità legislativa di effettuare un controllo preliminare all'adozione di siffatte misure.
Gli elementi essenziali di un atto legislativo possono essere modificati soltanto dal legislatore in base al trattato.»;
3) il considerando 10 è sostituito dal seguente:
«(10) La presente decisione mira, in terzo luogo, a migliorare l'informazione del Parlamento europeo disponendo che la Commissione informi periodicamente il Parlamento europeo dei lavori dei comitati, che la Commissione gli trasmetta documenti connessi con i lavori dei comitati e che lo informi quando trasmette al Consiglio misure o progetti di misure da adottare;
sarà prestata particolare attenzione all'informazione del Parlamento europeo circa i lavori dei comitati nell'ambito della procedura di regolamentazione con controllo, per fare in modo che il Parlamento europeo possa prendere una decisione entro i termini previsti.»;
4) all'articolo 1, ultima riga: è aggiunto «5bis» tra «5» e «6»;
5) all'articolo 2:
a) all'inizio del primo comma sono inseriti i termini «1. Fatto salvo il paragrafo 2»;
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
«2. Quando un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato prevede l'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di tale atto, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o di completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo.»;
6) all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, i termini «paragrafo 2» sono sostituiti con «paragrafi 2 e 4»;
7) dopo l'articolo 5 è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 5 bis. Procedura di regolamentazione con controllo
1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione con controllo composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafi 2 e 4 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. Se le misure previste dalla Commissione sono conformi al parere del comitato, si applica la procedura seguente:
a) la Commissione sottopone senza indugio il progetto di misure al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo;
b) il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, possono opporsi all'adozione di detto progetto da parte della Commissione, adducendo a motivo della loro opposizione il fatto che il progetto di misure sottoposto dalla Commissione eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che il progetto non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;
c) se entro tre mesi da quando è stata loro presentata la proposta, il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongono al progetto di misure, la Commissione non le adotta. In tal caso la Commissione può sottoporre al comitato un progetto di misure modificato o presentare una proposta legislativa in base al trattato;
d) se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti al progetto di misure, la Commissione adotta le misure.
4. Se le misure previste dalla Commissione non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, si applica la procedura seguente:
a) la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare e la trasmette al tempo stesso al Parlamento europeo;
b) il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulla proposta entro due mesi da quando la stessa gli è stata presentata;
c) se entro questo termine il Consiglio si oppone a maggioranza qualificata alle misure proposte, queste ultime non sono adottate. In tal caso la Commissione può sottoporre al Consiglio una proposta modificata o presentare una proposta legislativa in base al trattato;
d) se il Consiglio prevede di adottare le misure proposte, le sottopone senza indugio al Parlamento europeo. Se il Consiglio non delibera entro il suddetto termine di due mesi, la Commissione sottopone senza indugio le misure al Parlamento europeo;
e) il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono entro un termine di quattro mesi dalla trasmissione della proposta conformemente alla lettera a), può opporsi all'adozione delle misure in questione, adducendo a motivo della sua opposizione il fatto che le misure proposte eccedono le competenze di esecuzione previste dall'atto di base o che le misure non sono compatibili con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispettano i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
f) se entro questo termine il Parlamento europeo si oppone alle misure proposte, queste ultime non sono adottate. In tal caso la Commissione può sottoporre al comitato un progetto di misure modificato o presentare una proposta legislativa in base al trattato;
g) se allo scadere di tale termine il Parlamento europeo non si è opposto alle misure proposte, queste sono adottate dal Consiglio o dalla Commissione, a seconda dei casi.
5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, in casi eccezionali debitamente motivati, un atto di base può prevedere:
a) che i termini di cui al paragrafo 3, lettera c ) e al paragrafo 4, lettere b ) ed e) siano prorogati di un mese qualora la complessità delle misure lo giustifichi; oppure b) che i termini di cui al paragrafo 3, lettera c ), e al paragrafo 4, lettere b) ed e) siano ridotti qualora ragioni di efficienza lo giustifichino.
6. Un atto di base può prevedere che, nel caso in cui, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i termini della procedura di regolamentazione con controllo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, si applichi la procedura seguente:
a) se le misure previste dalla Commissione sono conformi al parere del comitato, la Commissione adotta tali misure, che sono immediatamente messe in atto, e le comunica senza indugio al Parlamento europeo ed al Consiglio;
b) entro un mese da detta comunicazione, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, possono opporsi alle misure adottate dalla Commissione, adducendo a motivo della loro opposizione il fatto che le misure eccedono le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che le misure non sono compatibili con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispettano i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;
c) in caso di opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio la Commissione abroga le misure. Essa può tuttavia mantenere in vigore le misure a titolo provvisorio se ciò è giustificato da ragioni di tutela della salute, della sicurezza o dell'ambiente. In tal caso essa presenta senza indugio al comitato un progetto di misure modificato o una proposta legislativa in base al trattato. Le misure provvisorie restano in vigore sino alla loro sostituzione con un atto definitivo.»;
8) alla fine della prima frase del paragrafo 3 dell'articolo 7, è aggiunto quanto segue:
«con modalità che assicurano la trasparenza del sistema di trasmissione e l'identificazione delle informazioni trasmesse e delle varie fasi della procedura.».
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.