§ 1.1.375 - Regolamento 10 maggio 2001, n. 911.
Regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione che amplia l'elenco di prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:10/05/2001
Numero:911


Sommario
Art. 1.      Nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 è aggiunto il prodotto "Funghi coltivati".
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.375 - Regolamento 10 maggio 2001, n. 911.

Regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione che amplia l'elenco di prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio

(G.U.C.E. 11 maggio 2001, n. L 129)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 718/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) La classificazione dei prodotti secondo norme comuni e obbligatorie applicate agli ortofrutticoli freschi costituisce un quadro di riferimento che contribuisce alla lealtà degli scambi e alla trasparenza dei mercati nonché consente di evitare la presenza sul mercato di prodotti di qualità non soddisfacente. Tale classificazione contribuisce così alla redditività stessa della produzione.

     (2) Con il contributo dei rappresentanti del settore riuniti in seno all'associazione europea dei produttori di funghi, il gruppo di lavoro sulla normalizzazione delle derrate deperibili e lo sviluppo della qualità della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) ha recentemente adottato all'unanimità una nuova norma per i funghi coltivati, del genere Agaricus. Poiché inoltre i flussi commerciali intracomunitari ed extracomunitari di funghi coltivati raggiungono livelli considerevoli sia in quantità che in valore, giustificando quindi l'adozione di una norma, è opportuno aggiungere tali prodotti nell'elenco dei prodotti destinati ad essere consegnati freschi al consumatore e che sono oggetto di norme di qualità.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 è aggiunto il prodotto "Funghi coltivati".

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.