§ 6.2.10 - D.P.G.R. 17 febbraio 1983, n. 1/L.
Testo unico delle leggi regionali in materia di tasse regionali e di soprattasse provinciali sulle concessioni non governative. [2]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 imposte e tributi
Data:17/02/1983
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Oggetto delle tasse.
Art. 2.  Soprattasse provinciali.
Art. 3.  Riscossione.
Art. 4.  Modalità di pagamento.
Art. 5.  Prenotazione a debito.
Art. 6.  Riscossione coattiva.
Art. 7.  Effetti del mancato o ritardato pagamento.
Art. 8.  Sanzioni.
Art. 9.  Accertamento delle infrazioni.
Art. 10.  Accertamento delle violazioni.
Art. 11.  Ricorsi.
Art. 12.  Azione giudiziaria.
Art. 13.  Decadenze e rimborsi.
Art. 14.  Validità degli atti di altra autorità.
Art. 15.  Devoluzione ai comuni di una quota delle tasse per atti da essi rilasciati o rinnovati.
Art. 15 bis.  Modalità di riscossione delle tasse provinciali sulle concessioni non governative.
Art. 16.  Soprattasse provinciali.


§ 6.2.10 - D.P.G.R. 17 febbraio 1983, n. 1/L. [1]

Testo unico delle leggi regionali in materia di tasse regionali e di soprattasse provinciali sulle concessioni non governative. [2]

(B.U. 17 maggio 1983, n. 26 - S.O.).

 

Art. 1. Oggetto delle tasse.

     (art. 1 L.R. 29 dicembre 1975, n. 14).

     1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti, elencati nell'annessa tariffa, costituiscono oggetto delle tasse regionali sulle concessioni non governative nella misura prevista dalla tariffa stessa.

 

     Art. 2. Soprattasse provinciali.

     (art. 2 L.R. 29 dicembre 1975, n. 14).

     1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di sovrimporre con legge alle tasse regionali, di cui al precedente articolo, fino al limite del cento per cento della misura stabilita nella tariffa suddetta.

     2. La disciplina prevista dagli articoli seguenti per le tasse regionali si applica anche per le soprattasse provinciali.

     3. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle soprattasse provinciali Sono mensilmente accreditati dal tesoriere regionale alle Province medesime.

 

     Art. 3. Riscossione.

     (art. 3 L.R. 29 dicembre 1975, n. 14).

     1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato.

     2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, sono nuovamente posti in essere.

     3. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

     4. Nei casi espressamene indicati nella tariffa, gli atti con validità superiore all'anno sono soggetti ad una tassa annuale, da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

 

     Art. 4. Modalità di pagamento.

     (art. 4 L.R. 29 dicembre 1975, n. 14).

     1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15 bis, comma 1, le tasse si corrispondono mediante versamento dell'importo stabilito su apposito conto corrente postale, intestato al tesoriere della Provincia autonoma di Trento [3].

     2. Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni e dei centri abitati, essa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

 

     Art. 5. Prenotazione a debito.

     (art. 5 L.R. 29 dicembre 1975, n. 14).

     1. Le tasse per gli atti, occorrenti nei procedimenti amministrativi o giudiziari, interessanti l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni ad essa parificate per legge nei rapporti tributari, l'amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio, sono prenotate a debito, salvo il recupero nei casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.

 

     Art. 6. Riscossione coattiva.

     (art. 6 L.R. 29 dicembre 1975, n. 14).

     1. Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative soprattasse, di cui all'articolo 8, si applicano le disposizioni del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvate con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 7. Effetti del mancato o ritardato pagamento.

     (art. 7 L.R. 29 dicembre 1975, n. 14).

     1. Gli atti soggetti a tassa non sono efficaci, sino a quando questa non sia stata pagata.

 

     Art. 8. Sanzioni. [4]

     (art. 8 L.R. 29 dicembre 1975, n. 14).

     1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni non governative, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, oltre alle eventuali sanzioni amministrative previste da altre disposizioni di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo pari al doppio della tassa ad un massimo pari al sestuplo della tassa medesima.

     2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni non governative senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo per queste, il regresso verso il debitore.

     3. Salvo non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, in caso di mancato pagamento delle tasse provinciali nei termini stabiliti, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, si incorre:

     a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in ogni caso la somma dovuta a tale titolo non può essere inferiore a lire 20.000;

     b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione; in ogni caso la somma dovuta a tale titolo non può essere inferiore a lire 30.000.

 

     Art. 9. Accertamento delle infrazioni. [5]

     (art. 9 L.R. 29 dicembre 1975, n. 14).

     1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'amministrazione provinciale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti uffici provinciali, dai funzionari o dagli impiegati addetti agli uffici stessi.

     2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura delle strutture dalle quali dipendono gli accertatori, al servizio entrate e credito - ufficio tributi - della Provincia autonoma di Trento per la riscossione coattiva delle tasse e delle pene pecuniarie.

 

     Art. 10. Accertamento delle violazioni. [6]

     (art. 10 L.R. 29 dicembre 1975, n. 14).

 

          Art. 11. Ricorsi. [7]

     (art. 11 L.R. 29 dicembre 1975, n. 14).

     1. Avverso l'iscrizione a ruolo della tassa e della pena pecuniaria è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità o di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, al Presidente della Giunta provinciale.

     2. Il ricorso è inoltrato al servizio entrate e credito - ufficio tributi - nonché al concessionario della riscossione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività del ruolo. Tuttavia il Presidente della Giunta provinciale, su proposta del dirigente del servizio entrate e credito, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato, notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati.

     3. La decisione del Presidente della Giunta provinciale è definitiva, ferma restando l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo.

 

     Art. 12. Azione giudiziaria. [8]

     (art. 12 L.R. 29 dicembre 1975, n. 14).

 

          Art. 13. Decadenze e rimborsi.

     (art. 13 L.R. 29 dicembre 1975, n. 14).

     1. L'amministrazione regionale può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

     2. Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni, a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

     3. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni non governative non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

 

     Art. 14. Validità degli atti di altra autorità.

     (art. 14 L.R. 29 dicembre 1975, n. 14).

     1. L'atto amministrativo, rilasciato da autorità diversa da quella avente competenza sul territorio regionale, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione, spiega i suoi effetti, ai sensi di legge, nel territorio regionale senza che per lo stesso sia corrisposta la tassa stabilita dalla presente legge.

 

     Art. 15. Devoluzione ai comuni di una quota delle tasse per atti da essi rilasciati o rinnovati. [9]

     1. La Provincia devolve ai comuni che hanno emesso o rinnovato atti o provvedimenti amministrativi soggetti a tassa provinciale sulle concessioni non governative prevista dalla presente legge un importo pari al 60 per cento dell'ammontare delle tasse rispettivamente riscosse dalla Provincia sui predetti atti e provvedimenti.

     2. L'importo spettante a ciascun comune è determinato annualmente dal dirigente del servizio entrate e credito della Provincia autonoma di Trento sulla base delle somme versate al tesoriere provinciale nell'anno solare precedente.

     3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono comunicate ai comuni. Qualora i comuni interessati non facciano pervenire alla Provincia, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la documentazione comprovante una diversa determinazione delle somme loro spettanti, gli importi determinati ai sensi del comma 2 sulla base delle somme risultanti dai versamenti eseguiti al tesoriere della Provincia si considerano a titolo definitivo. In caso contrario il dirigente del servizio entrate e credito provvede a determinare in aumento la somma da versare nei limiti di quanto risultante dalla documentazione prodotta.

     4. Gli importi di cui al comma 3 sono corrisposti mediante integrazione delle somme spettanti a ciascun comune ai sensi delle leggi provinciali in materia di finanza locale, entro l'anno seguente a quello della riscossione delle tasse da parte del tesoriere provinciale.

     5. Ai fini della devoluzione ai comuni delle somme loro spettanti la Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1.

 

     Art. 15 bis. Modalità di riscossione delle tasse provinciali sulle concessioni non governative. [10]

     1. Le tasse provinciali sugli atti o provvedimenti amministrativi rilasciati, rinnovati o vidimati, nonché quelle annuali, con efficacia per periodi decorrenti posteriormente al 31 dicembre 1997, si corrispondono secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Al fine di agevolare gli adempimenti a carico dei contribuenti, la Provincia può inviare ai soggetti interessati apposito avviso recante la somma dovuta per ciascun numero d'ordine di tariffa, nonché le modalità di versamento.

     2. Il versamento deve essere effettuato entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma 1, che costituisce titolo per l'accertamento dell'entrata.

     3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse nel termine stabilito, l'amministrazione provinciale procede alla riscossione coattiva delle tasse e relative pene pecuniarie con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657), come da ultimo modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 349.

     4. Prima di procedere all'iscrizione a ruolo, qualora sussistano incertezze in ordine alla riscossione, il servizio entrate e credito invita il contribuente, a mezzo del servizio postale, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, i documenti mancanti.

 

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 16. Soprattasse provinciali.

     (art. 16 L.R. 29 dicembre 1975, n. 14).

     1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale sulla riorganizzazione e ristrutturazione degli uffici regionali rimasti alle dipendenze operative dell'ente, all'ispettorato generale delle finanze e patrimonio spettano, in aggiunta alle competenze di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, anche tutti gli adempimenti previsti dal presente testo unico in materia di tasse regionali sulle concessioni non governative.

 

 


[1] Per l’abrogazione della L.R. 29 dicembre 1975, n. 14 nell'ordinamento della Provincia di Trento, vedi l'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Testo coordinato delle disposizioni recate dalle leggi regionali 29 dicembre 1975, n. 14 (B.U. 29 dicembre 1975. n. 65 - straord.) 28 maggio 1977, n. 4 (B.U. 7 giugno 1977, n. 29), 31 dicembre 1979, n. 8 (B.U. 31 dicembre 1979, n. 65 - straord.), 10 aprile 1980, n. 5 (B.U. 15 aprile 1980, n. 19), 2 agosto 1981, n. 6 (B.U. 11 agosto 1981, n. 40) e 25 novembre 1982, n. 11 (B.U. 7 dicembre 1982. n. 56). Successive modifiche con leggi regionali 23 maggio 1983, n. 6 (B.U. 7 giugno 1983, n. 29), 22 maggio 1987, n. 4 (B.U. 2 giugno 1987, n. 28) e con LL.PP. 3 febbraio 1997, n. 2 e 7 luglio 1997, n. 10.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10. Le modifiche apportate dalla L.P. 10/97 cit. hanno efficacia limitatamente al territorio della provincia di Trento.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[8] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2, limitatamente al territorio della provincia di Trento.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.