Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 turismo e industria alberghiera |
Data: | 08/06/2007 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all’aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto [...] |
Art. 2. Modificazioni dell’articolo 12 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 |
§ 4.5.60 - L.P. 8 giugno 2007, n. 12. [1]
Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all’aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), in materia di campeggi mobili
(B.U. 19 giugno 2007, n. 25)
Art. 1. Modificazione dell’articolo 2 della
1. Il comma 6 dell’articolo 2 della
"6. Non si considera campeggio ai sensi di questa legge il campeggio mobile costituito da strutture poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili, organizzato unicamente per i soci in autogestione collettiva con il coinvolgimento diretto di ogni associato. È consentito l’uso di strutture e di servizi fissi preesistenti abitualmente destinati a usi diversi dal campeggio. I campeggi mobili possono essere organizzati esclusivamente da enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che operano anche a livello nazionale in favore dei giovani, con finalità ricreative, culturali o religiose. Questi campeggi sono soggetti alla sola disciplina dell’articolo 12."
Art. 2. Modificazioni dell’articolo 12 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della
"1 bis. Per l’apertura dei campeggi mobili non è richiesto il parere dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari."
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della
"2 bis. Nei campeggi mobili la manipolazione e il confezionamento degli alimenti sono assimilati all’autoconsumo familiare."
[1] Abrogata dall'art. 12 della