§ 4.6.11 - D.P.G.R. 2 marzo 1994, n. 3/L.
Approvazione del testo coordinato delle leggi regionali concernenti norme in materia di «Vigilanza sulle cooperative» nonché «Norme in materia di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 cooperazione
Data:02/03/1994
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (art. 1 L.R. 1 novembre 1993, n. 15).
Art. 2.  (art. 2 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7 e art. 2 L.R. 1 novembre 1993, n. 15).
Art. 3.  (art. 3 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7 e art. 3 L.R. 1 novembre 1993, n. 15).
Art. 4.  (art. 4 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 5.  (art. 5 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7 e art. 4 L.R. 1 novembre 1993, n. 15).
Art. 6.  (art. 6 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7 e art. 5 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15).
Art. 7.  (art. 7 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 8.  (art. 8 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 9.  (art. 9 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 10.  (art. 10 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 11.  (art. 11 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 12.  (art. 12 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 13.  (art. 13 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 14.  (art. 14 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 15.  (art. 15 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 16.  (art. 6 L.R. 1 novembre 1993, n. 15 e art. unico L.R. 11 febbraio 1955, n. 3).
Art. 17.  (art. 17 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 18.  (art. 18 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 19.  (art. 19 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 20.  (art. 20 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 21.  (art. 21 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7 e art. 7 L.R. 1 novembre 1993, n. 15).
Art. 22.  (art. 22 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 23.  (art. 23 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 24.  (art. 24 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7 e art. 8 L.R. 1 novembre 1993, n. 15).
Art. 25.  (art. 9 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15).
Art. 26.  (art. 26 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 27.  (art. 10 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15).
Art. 28.  (art. 28 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 29.  (art. 29 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 29 bis.  (art. 11 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15).
Art. 29 ter.  (art. 12 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15).
Art. 30.  (art. 30 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 31.  (art. 31 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7 e art. 13 L.R. 1 novembre 1993, n. 15).
Art. 31 bis.  (art. 14 L.R. 1 novembre 1993, n. 15).
Art. 31 ter.  (art. 15 L.R. 1 novembre 1993, n. 15).
Art. 31 qua ter. (art. 16 L.R. 1 novembre 1993, n. 15).
Art. 32.  (art. 32 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 33.  (art. 33 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 34.  (art. 34 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 35.  (art. 35 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 36.  (art. 36 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).
Art. 36 bis.  (Norme transitorie).


§ 4.6.11 - D.P.G.R. 2 marzo 1994, n. 3/L.

Approvazione del testo coordinato delle leggi regionali concernenti norme in materia di «Vigilanza sulle cooperative» nonché «Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale» [1].

(B.U. 22 marzo 1994, n. 12 - S.O. n. 1).

Titolo I

Finalità

 

Art. 1. (art. 1 L.R. 1 novembre 1993, n. 15).

     (Funzioni e poteri di vigilanza e di controllo).

1. Le funzioni e i poteri di vigilanza e di controllo sulle cooperative e

loro consorzi e sulle società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici di

cui all'articolo 2512 del Codice Civile, che leggi vigenti attribuiscono

all'autorità governativa, sono esercitati nella regione Trentino-Alto Adige

dalle autorità regionali e provinciali competenti.

     2. La vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi e sulle società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del Codice Civile si attua nella regione secondo le disposizioni della presente legge. Tale vigilanza non pregiudica i controlli di carattere tecnico che possono essere esercitati da altre amministrazioni pubbliche competenti per materia.

Titolo II

Registro delle cooperative e Commissioni provinciali

 

     Art. 2. (art. 2 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7 e art. 2 L.R. 1 novembre 1993, n. 15). [2]

     (Istituzione Ufficio del Registro delle Cooperative).

     1. È istituito l'“Ufficio del registro delle cooperative”, con sede, rispettivamente, a Trento per la provincia di Trento e a Bolzano per la provincia di Bolzano.

     2. Il Registro sostituisce ad ogni effetto di legge l’Albo nazionale degli enti cooperativi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, all’articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, nonché l’Albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, ultimo comma del Codice Civile e all’articolo 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile.

     3. Il Registro si compone di due sezioni. Nella prima sezione sono iscritte le cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile. Nella seconda sezione devono iscriversi tutte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

     4. Ciascuna sezione è composta dalle seguenti categorie:

     a) cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;

     b) cooperative di lavoro agricolo;

     c) consorzi agrari;

     d) cooperative di consumo;

     e) cooperative di dettaglianti;

     f) cooperative di trasporto;

     g) cooperative di produzione e lavoro;

     h) cooperative edilizie di abitazione,

     i) cooperative della pesca;

     j) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;

     k) consorzi cooperativi;

     l) altre cooperative.

     Nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente sono inoltre presenti le seguenti categorie:

     m) casse rurali ovvero banche di credito cooperativo;

     n) cooperative sociali, con le sottocategorie:

     1) cooperative di gestione di servizi sociosanitari, culturali ed educativi;

     2) cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

     3) consorzi di cooperative sociali, costituiti ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24.

     5. L’appartenenza alla categoria è determinata, di regola, dall’attività prevalente della cooperativa. La Giunta regionale può modificare le suddette categorie ed aggiungerne di nuove.

     6. Le società di mutuo soccorso e le banche popolari sono soggette alle disposizioni di cui all’articolo 15 e successivi della presente legge.

     7. Ai fini della presente legge, ai consorzi di garanzia e fidi si applicano le norme speciali per essi dettate dalla normativa nazionale.

     8. A ciascuna cooperativa iscritta è attribuito un numero di iscrizione con l’indicazione della sezione di appartenenza che la società deve indicare nei propri atti e nella propria corrispondenza.

     9. Il Registro è gestito con modalità informatiche.

 

     Art. 3. (art. 3 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7 e art. 3 L.R. 1 novembre 1993, n. 15).

     (Istituzione e composizione delle Commissioni provinciali per le cooperative).

     1. E' istituita, come organo regionale, una commissione per le cooperative in ciascuna delle province di Trento e di Bolzano, con sede nel rispettivo capoluogo.

     2. La commissione è composta come segue:

     a) dal presidente e dal vicepresidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta provinciale, scelti fra persone particolarmente esperte nelle materie giuridiche ed economiche, preferibilmente nel settore cooperativo, e delle quali almeno una esperta in materie giuridiche, residenti nella rispettiva provincia;

     b) da due membri effettivi e due supplenti eletti dalle cooperative iscritte nel registro. Ogni cooperativa può votare solo un membro effettivo ed uno supplente;

     c) da tre membri, esperti in materia di cooperazione, di cui almeno uno designato da ciascuna associazione di rappresentanza, tutela ed assistenza del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'articolo 18, residenti nella rispettiva provincia. Nel caso in cui le associazioni siano in numero inferiore a tre, i membri restanti sono designati dalle associazioni più rappresentative.

     3. La costituzione della commissione ha luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale e i suoi membri restano in carica per la durata della legislatura regionale nel corso della quale sono stati nominati o eletti e possono essere riconfermati o rieletti.

     4. I membri supplenti della commissione sostituiscono gli effettivi in caso di cessazione dalla carica degli stessi. Gli stessi sono chiamati, ove necessario, a subentrare nel posto lasciato vacante da un membro effettivo seguendo la graduatoria dei voti conseguiti e, a parità di voti, in ordine di anzianità.

 

     Art. 4. (art. 4 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Elezioni dei membri delle commissioni provinciali).

     1. L'elezione dei membri delle commissioni è indetta separatamente per le due province dal Presidente della Giunta regionale, mediante invito alle cooperative iscritte nel registro ed invio della scheda e busta, munita del bollo d'ufficio. Nell'invito sarà indicato il luogo, il giorno e l'ora dello scrutinio, da farsi in pubblica adunanza.

     2. La scheda, in busta chiusa e firmata dai legali rappresentanti della cooperativa, deve pervenire alla Giunta regionale entro il giorno precedente a quello fissato per lo scrutinio.

     3. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti la designazione degli eletti è fatta per sorteggio.

 

     Art. 5. (art. 5 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7 e art. 4 L.R. 1 novembre 1993, n. 15).

     (Poteri e funzioni delle commissioni provinciali).

     1. La commissione provinciale esercita, secondo le norme e nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti, la vigilanza sulle cooperative della propria provincia e sui loro consorzi; presiede alla regolare tenuta del registro delle cooperative e decide sulle iscrizioni e cancellazioni; funge da organo consultivo delle autorità ed uffici nella provincia, nelle materie interessanti le cooperative; esprime parere sulla devoluzione del patrimonio degli enti iscritti nel registro delle cooperative in caso di scioglimento, qualora essa non sia espressamente regolata dallo statuto.

     2. Essa si raduna su invito del presidente quante volte ne sia ravvisata la necessità oppure se ne sia fatta richiesta da due membri ed almeno ogni trimestre.

     3. Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

     4. La commissione delibera con l'intervento di almeno tre membri effettivi oltre il presidente o il vicepresidente. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     5. Il membro che si astiene dal partecipare alle sedute della commissione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto.

     6. Funge da segretario della commissione provinciale per le cooperative il funzionario preposto alla direzione dell'Ufficio del registro delle cooperative o, in caso di sua assenza o impedimento, un membro della commissione designato dal presidente o dal vicepresidente. Il segretario può essere coadiuvato da un vicesegretario, scelto tra gli addetti all'Ufficio del registro delle cooperative, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, il quale collabora con il segretario stesso.

 

     Art. 6. (art. 6 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7 e art. 5 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15).

     (Requisiti per l'iscrizione nel Registro delle cooperative).

     1. L'iscrizione nel registro è obbligatoria per tutte le cooperative che hanno la loro sede legale nella regione nonché per i consorzi delle medesime costituite in forma di società cooperativa aventi ugualmente sede nella regione.

     2. Essa implica il riconoscimento del requisito essenziale mutualistico proprio della società cooperativa.

     3. La domanda per ottenere l'iscrizione, firmata dal legale rappresentante della cooperativa, deve presentarsi al più tardi entro tre mesi dalla costituzione della cooperativa, presso l’ufficio Registro delle imprese oppure presso l’ufficio Registro delle cooperative ove ha sede legale la cooperativa, con gli allegati seguenti:

     a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto autenticato dal notaio con attestazione dell’avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese;

     b) dichiarazione firmata dai legali rappresentanti della società, attestante il numero dei soci, l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e la sussistenza nei riguardi di tutti i soci dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per far parte della cooperativa;

     c) elenco nominativo delle cariche sociali [3].

    3-bis. Nella domanda di iscrizione, le cooperative devono indicare la sezione e la categoria cui intendono iscriversi [4].

     3-ter. Le Province Autonome di Trento e di Bolzano dettano le norme sulle modalità per l’inoltro delle domande di iscrizione e sulle formalità delle medesime, nonché sulla disciplina dei rapporti con il Registro delle imprese. L’ufficio Registro delle imprese rende altresì disponibile la pubblicità dei dati del Registro delle cooperative [5].

     4. La cooperativa richiedente è inoltre tenuta a fornire alla commissione provinciale le notizie e i dati che questa ritenga indispensabili ai fini della propria indagine circa la sussistenza dei requisiti voluti dalla legge per l'iscrizione nel registro.

     5. Il numero minimo dei soci previsto dalla legge per le cooperative di consumo è ridotto a venti se la cooperativa ha sede in località con meno i 500 abitanti.

     6. Il numero minimo dei soci delle cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti è stabilito in nove.

     7. Il numero minimo dei soci delle cooperative edilizie di abitazione, che intendono fruire delle agevolazioni previste dalle leggi in materia di edilizia abitativa delle province autonome di Bolzano e di Trento, è stabilito in nove, in deroga all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Essi inoltre devono possedere i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi provinciali stesse e le cooperative trovarsi in una delle seguenti condizioni:

     a) essere state costituite con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila;

     b) perseguire lo scopo di realizzare un programma di edilizia residenziale;

     c) essere proprietarie di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o avere assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci.

 

     Art. 7. (art. 7 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Iscrizione delle Cooperative nel Registro).

     1. La commissione provinciale verifica l'esistenza delle condizioni stabilite dalle leggi, decide l'iscrizione della cooperativa nel registro e rilascia ad essa il relativo certificato.

     2. Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione la commissione notifica alla cooperativa, a mezzo lettera raccomandata, la propria decisione motivata. Entro 60 giorni dalla notifica la cooperativa può presentare ricorso alla commissione regionale per la cooperazione, la quale decide definitivamente.

 

     Art. 8. (art. 8 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Iscrizione d'ufficio delle Cooperative nel Registro).

     1. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine di cui all'art. 6 la commissione provinciale provvede d'ufficio all'iscrizione, previo accertamento, anche mediante ispezione, dell'esistenza delle condizioni stabilite dalle leggi. Per l'ispezione valgono, in quanto applicabili, le norme sulla revisione. La spesa dell'ispezione è interamente a carico della cooperativa inadempiente.

 

     Art. 9. (art. 9 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Cancellazione delle Cooperative dal Registro).

     1. La cancellazione dal registro è disposta dalla commissione provinciale, oltre che nel caso di cessazione della cooperativa, quando sia accertato il venir meno dei requisiti voluti per l'iscrizione oppure quando la cooperativa, in seguito alla contestazione ad essa di gravi infrazioni alla legge ed allo Statuto, non provveda a ripararvi entro il termine fissatole dalla commissione.

     1-bis. Nel caso in cui la cooperativa perda i requisiti per l’iscrizione alla sezione delle cooperative a mutualità prevalente, la Commissione provinciale ne dispone la cancellazione e l’iscrizione d’ufficio alla sezione delle cooperative a mutualità non prevalente, dandone comunicazione alla società cooperativa e all’ufficio Registro delle imprese. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 [6].

     2. La decisione motivata dalla commissione provinciale è notificata alla cooperativa con lettera raccomandata.

     3. Contro di essa la cooperativa può presentare entro 30 giorni dalla notifica, ricorso alla commissione regionale per la cooperazione, la quale emette la propria decisione al più tardi entro due mesi dal ricevimento del ricorso.

     4. In mancanza di ricorso o nel caso di rigetto di questo la cancellazione diventa definitiva.

 

     Art. 10. (art. 10 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Pubblicità del Registro).

     1. Il registro delle cooperative è pubblico.

     2. Le iscrizioni nel registro e le cancellazioni dallo stesso sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione a cura della commissione provinciale, senza spese.

 

     Art. 11. (art. 11 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Scioglimento delle Cooperative).

     1. Nel caso di negata iscrizione o di cancellazione  dal registro di una società cooperativa, questa, a meno che non si trasformi in altro tipo di società, può essere sciolta con provvedimento della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e da iscriversi nel registro delle imprese. Occorrendo, con lo stesso provvedimento o con provvedimento successivo, potranno essere nominati uno o più liquidatori.

 

     Art. 12. (art. 12 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Adempimento degli obblighi di comunicazione all'Ufficio del Registro).

     1. Gli enti cooperativi soggetti alla presente legge hanno l'obbligo di comunicare al registro presso il quale sono iscritti ogni modificazione del proprio statuto e cambiamento dei componenti le cariche sociali, la messa in liquidazione e lo scioglimento della società, entro un mese dalla data delle relative deliberazioni e, alla fine di ogni anno, l'eventuale variazione del numero dei soci.

     2. Gli amministratori e i sindaci dei detti enti sono responsabili dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

     2-bis. Le cooperative aventi sede legale nel territorio regionale, adempiono all’obbligo annuale di deposito del bilancio di cui al comma 2 dell’articolo 2512 del Codice Civile, con il deposito del bilancio medesimo presso il Registro delle imprese nei termini e con le modalità previste dalla legge. Le Province Autonome di Trento e Bolzano possono disporre particolari adempimenti a carico delle cooperative, o di particolari categorie di cooperative, per la verifica della permanenza delle condizioni di mutualità prevalente [7].

 

          Art. 13. (art. 13 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Schedario generale).

     1. L'iscrizione delle cooperative nello schedario generale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le notificazioni successive sono fatte d'ufficio a cura della commissione provinciale.

 

     Art. 14. (art. 14 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Impianto e tenuta del Registro).

     1. Le disposizioni particolari, per quanto concerne l'impianto e la tenuta del registro delle cooperative, come pure le notificazioni da farsi allo stesso, saranno deliberate dalla Giunta regionale, su proposta della commissione regionale per la cooperazione, ed emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Titolo III

Revisione

 

 

     Art. 15. (art. 15 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Obbligo di revisione).

     1. Tutte le società cooperative e loro consorzi, aventi sede nella regione, hanno l'obbligo di sottoporsi alla revisione da pane degli organi a ciò autorizzati secondo le disposizioni seguenti.

 

     Art. 16. (art. 6 L.R. 1 novembre 1993, n. 15 e art. unico L.R. 11 febbraio 1955, n. 3).

     (Revisione ordinaria e straordinaria).

     1. La revisione è ordinaria e straordinaria.

     2. La revisione ordinaria è normalmente eseguita almeno ogni biennio.

     3. [8].

     4. Alle revisioni di cui sopra si applicano gli adeguamenti previsti dall'articolo 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

     5. Se nella società cooperativa si verifica, nel corso dell'esercizio sociale, una delle condizioni che determinano l'assoggettamento alla revisione annuale ovvero se vengono a mancare le condizioni che determinano tale obbligo, la società cooperativa è tenuta a comunicare senza indugio tale fatto al competente organo di revisione.

     6. La revisione ordinaria è diretta:

     a) a controllare la gestione e l'esatta rilevazione nelle scritture contabili di tutti i fatti aziendali, nonché il funzionamento sociale ed amministrativo e l'impostazione tecnica dell'attività della cooperativa;

     b) a rilevare lo stato delle attività e passività e la situazione patrimoniale, nonché i costi ed i ricavi degli esercizi revisionati;

     c) ad accertare la sussistenza dei requisiti relativi all'iscrizione nel registro delle cooperative, nonché l'osservanza in genere da parte della cooperativa delle norme di legge e statutarie;

     d) a prestare assistenza e fornire consiglio alla cooperativa ai fini del retto funzionamento della stessa e del miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e per la rimozione, possibilmente immediata, di eventuali irregolarità rilevate;

     e) ad esprimere un giudizio sulla situazione economica e finanziaria della cooperativa, nonché sul conseguimento degli scopi istituzionali.

     7. La revisione straordinaria è eseguita quando, a giudizio dell'organo autorizzato alla revisione, se ne presenti la necessità oppure ne sia fatta ad esso motivata richiesta da parte del collegio dei sindaci o da un terzo dei soci della cooperativa.

     8. Ferma restando la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito e la relativa vigilanza, le disposizioni della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, concernente la vigilanza sulle cooperative si applicano anche alle cooperative di credito salvo quanto disposto dal comma seguente:

     9. A modifica dell'art. 16 della legge citata, la revisione delle cooperative di credito è diretta:

     a) a controllare il funzionamento sociale ed amministrativo;

     b) ad accertare la sussistenza dei requisiti relativi alla iscrizione nel registro delle cooperative, nonché l'osservanza in genere delle norme di legge e statutarie;

     c) a prestare assistenza e consiglio agli organi delle cooperative ai fini del retto funzionamento di esse e del miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e per la rimozione immediata di eventuali irregolarità rilevate.

 

     Art. 17. (art. 17 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Esecuzione della revisione).

     1. L'esecuzione della revisione è demandata:

     - alle associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo seguente, con sede nella regione, per le cooperative ad esse aderenti;

     - alle commissioni provinciali nell'ambito della rispettiva provincia per le cooperative non aderenti ad una associazione riconosciuta.

     2. L'adesione ad una associazione deve essere notificata alla commissione provinciale. Nello stesso modo deve essere notificata l'uscita dall'associazione.

Titolo IV

Associazioni di rappresentanza, assistenza

e tutela del movimento cooperativo

 

     Art. 18. (art. 18 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Riconoscimento delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo).

     1. Il riconoscimento, di cui all'articolo precedente, ove occorra anche ai fini dell'art. 12 del codice civile, è concesso all'associazione dalla Giunta regionale, su parere della commissione regionale per la cooperazione, qualora l'associazione risponda ai seguenti requisiti:

     a) che sia legalmente costituita in forma di società cooperativa oppure in forma di associazione eretta con atto pubblico ed abbia regolarmente aderenti almeno 70 cooperative, iscritte nei registri provinciali;

     b) che statutariamente ed effettivamente rivolga la propria attività esclusivamente a fini di rappresentanza, tutela, assistenza, revisione delle cooperative aderenti e di propulsione del movimento cooperativo;

     c) che disponga di organizzazione e personale adeguati, in modo da dare sufficiente affidamento circa l'idoneità ad assolvere compito revisionale.

     2. Per ottenere il riconoscimento, l'associazione deve presentare domanda alla Giunta regionale corredandola della documentazione atta a comprovarli requisiti sopra indicati e di un elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

     3. Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza della commissione provinciale competente per territorio per quanto si attiene all'osservanza della presente legge.

     4. Le associazioni nazionali, regolarmente riconosciute, possono assolvere le loro funzioni di assistenza, tutela e revisione per mezzo dei propri organismi regionali e provinciali, previa dimostrazione dei requisiti di cui al punto c) del presente articolo, purché si uniformino alle disposizioni impartite dagli organi regionali a norma della presente legge, pena la revoca di tali facoltà nelle forme previste dal successivo articolo.

 

     Art. 19. (art. 19 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Revoca del riconoscimento).

     1. Il riconoscimento può essere revocato dalla Giunta regionale, su parere della commissione regionale per la cooperazione:

     a) quando l'associazione svolga attività in contrasto col proprio statuto o con le norme di legge;

     b) quando sia constatata l'inefficienza di essa ad assolvere il compito revisionale.

     2. Prima di decretare la revoca del riconoscimento la Giunta regionale deve sentire l'associazione interessata tramite i suoi legali rappresentanti.

 

     Art. 20. (art. 20 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Modalità di concessione e revoca del riconoscimento).

     1. La concessione o la revoca del riconoscimento avverrà con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Titolo V

Esecuzione della revisione

 

     Art. 21. (art. 21 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7 e art. 7 L.R. 1 novembre 1993, n. 15).

     (Modalità e requisiti).

     1. Le associazioni eseguono la revisione a mezzo di propri revisori della cui competenza professionale e idoneità morale esse rispondono; le commissioni provinciali a mezzo di revisori o società di revisione scelti tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29 bis.

     2. Le associazioni sono tenute a comunicare alla commissione provinciale l'elenco nominativo dei propri revisori ed ogni successivo cambiamento. L'elenco dei revisori, tenuto dalla commissione provinciale, è pubblico e può essere consultato da chiunque vi abbia interesse.

     3. Il revisore deve avere specifica competenza in materia di cooperazione, essere persona estranea alla cooperativa e non trovarsi con essa in alcun rapporto di affari. Le cause di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile per la nomina a sindaco, valgono anche per il revisore.

     4. La cooperativa può ricusare il revisore incaricato

dall'associazione o dalla commissione solo qualora comprovi che sussistono fondati motivi.

     5. Il revisore deve avere perfetta conoscenza della lingua che viene usata nell'amministrazione della cooperativa.

 

     Art. 22. (art. 22 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Compiti del revisore).

     1. Il revisore, che si legittima mediante esibizione dell'incarico ricevuto, ha diritto di accedere ai locali della cooperativa e di eseguire i controlli e le indagini che egli ritiene necessari per l'esecuzione del suo mandato. Gli organi della cooperativa devono mettere a sua disposizione i libri, atti e documenti della società e fornirgli tutte le informazioni e spiegazioni che egli richiede.

     2. Il revisore è tenuto al segreto d'ufficio, per la tutela del quale si osservano le disposizioni applicabili al segreto bancario.

     3. Gli amministratori ed i sindaci della cooperativa possono chiedere di assistere alla revisione e devono intervenirvi ogni qualvolta ciò sia richiesto dal revisore.

 

     Art. 23. (art. 23 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Adempimenti in ordine ai risultati della revisione).

     1. Al termine del suo operato il revisore convocherà, di regola, gli amministratori e i sindaci della cooperativa per riferire verbalmente sui risultati della revisione e per impartire, se del caso, le istruzioni per la rimozione urgente delle irregolarità, che non gli sia stato possibile eliminare direttamente nel corso della revisione.

     2. Il revisore deve poi tosto rassegnare all'organo di revisione, da cui ha ricevuto l'incarico, esauriente relazione scritta sui controlli e rilievi fatti e sulla situazione patrimoniale della società ispezionata, formulando proposte circa i consigli e provvedimenti da impartirsi alla stessa.

 

     Art. 24. (art. 24 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7 e art. 8 L.R. 1 novembre 1993, n. 15).

     (Relazione revisionale).

     1. La relazione revisionale, accompagnata dalla relazione di certificazione del bilancio, se necessaria ai sensi dell'articolo 29 ter, ed integrata dalle osservazioni o dagli eventuali provvedimenti che l'organo competente alla revisione ritiene necessario impartire nei confronti della cooperativa è trasmessa a quest'ultima dall'organo di revisione stesso, che fissa un congruo termine entro il quale la cooperativa deve dare esauriente ragguaglio scritto circa l'adempimento di quanto nella relazione è consigliato e ordinato.

     2. La relazione deve essere tosto presa in esame dal consiglio di amministrazione e dal collegio dei sindaci della cooperativa in seduta comune; le eventuali osservazioni e le deliberazioni prese in merito devono essere trascritte a verbale e comunicate all'organo di revisione. Questi può pure ordinare che la relazione sia comunicata ai soci in assemblea, eventualmente dal revisore, fissando il termine per la convocazione. Ove gli organi responsabili della cooperativa non ottemperino all'ordine, la convocazione dell'assemblea è disposta direttamente dall'organo di revisione con piena validità.

 

          Art. 25. (art. 9 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15).

     (Effetti della revisione).

     1. Se dalla revisione sono emerse irregolarità gravi e gli organi responsabili della cooperativa non provvedono ad eliminarle, nonostante diffida da parte della commissione provinciale, questa, quando non decide la cancellazione della cooperativa dal registro, può revocare gli amministratori e, se del caso, i sindaci.

     2. Con il provvedimento di revoca la commissione provinciale nomina un commissario con l'incarico di provvedere alla gestione ordinaria della società e convocare, al più tardi entro tre mesi dall'assunzione dell'incarico, l'assemblea per il ripristino dell'amministrazione normale o per gli altri provvedimenti del caso. La durata dell'incarico del commissario, che è stabilita in tre mesi, può essere prorogata eccezionalmente di altri tre mesi, solo in caso di comprovata necessità. Al commissario non possono essere conferiti i poteri dell'assemblea.

     3. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, la commissione provinciale può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

 

     Art. 26. (art. 26 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Sostituzione dei liquidatori).

     1. In caso di gravi irregolarità rilevate nello svolgimento della liquidazione di un ente cooperativo, la commissione provinciale può convocare l'assemblea per la sostituzione dei liquidatori e, in mancanza di delibere in tal caso, provvedere in luogo dell'assemblea a detta sostituzione.

 

          Art. 27. (art. 10 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15).

     (Annotazione nel registro delle avvenute revisioni).

     1. Delle revisioni eseguite è fatta annotazione nel registro delle cooperative. A tale scopo le associazioni devono dare comunicazione all'Ufficio del registro di ogni revisione eseguita entro trenta giorni, indicando la data di inizio ed il termine della revisione ed il nome del revisore.»

     2. Qualora la comunicazione dell'eseguita revisione non dovesse pervenire entro il termine di cui al comma 1, la commissione provinciale, nel caso in cui ritenga giustificato il ritardo, fisserà un congruo termine per eseguire la revisione. Qualora non si provveda alla revisione nemmeno entro questo termine suppletivo, la commissione provinciale ne darà immediata comunicazione alla Giunta regionale, affinché essa possa decidere se si deve procedere ai sensi dell'articolo 19.

 

     Art. 28. (art. 28 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Spese per la revisione).

     1. Le spese della revisione ordinaria sono a carico della cooperativa. La liquidazione delle spese e competenze dovute ai revisori incaricati dalla commissione provinciale è fatta da questa.

 

     Art. 29. (art. 29 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Poteri della Giunta regionale).

     1. Su proposta della commissione regionale per la cooperazione potranno essere stabilite dalla Giunta regionale norme di dettaglio circa la nomina dei revisori da parte della commissione provinciale, le modalità di esecuzione della revisione, la forma ed il contenuto delle relazioni.

 

          Art. 29 bis. (art. 11 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15).

     (Elenco dei revisori).

     1. L'elenco dei revisori e delle società di revisione, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è istituito dalla Giunta regionale e tenuto dalle commissioni provinciali. In tale elenco sono iscritti le società di revisione autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, i revisori e le società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nonché le società iscritte all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. L'elenco è pubblico e può essere consultato da chiunque vi abbia interesse.

     2. L'iscrizione nell'elenco avviene su domanda dei singoli interessati, corredata da certificazione attestante l'autorizzazione ministeriale o l'iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell'albo speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le domande di iscrizione devono essere rivolte alle commissioni di cui al comma 1, le quali decidono sull'accoglimento e sull'iscrizione nell'elenco. La sussistenza dei requisiti d'iscrizione, nonché la perfetta conoscenza della lingua normalmente usata nell'amministrazione della cooperativa, devono essere comprovate dall'interessato al momento dell'accettazione dell'incarico di certificazione.

 

          Art. 29 ter. (art. 12 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15).

     (Certificazione).

     1. Il controllo contabile delle società cooperative e dei loro consorzi previsto dall’articolo 2409 bis, comma 1 del Codice Civile, fermo restando quanto disposto dai successivi commi 2 e 3 dell’articolo 2409 bis, nonché la certificazione dei bilanci delle società cooperative e dei loro consorzi soggetti all’applicazione dell’articolo 15, comma 2 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono demandati alle associazioni riconosciute, per le cooperative ed i consorzi ad esse aderenti. Il controllo contabile è esercitato e la certificazione è firmata da soggetto iscritto nell’elenco di cui all’articolo 29-bis. Fatta salva l’eventualità che l’associazione si avvalga della convenzione di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, gli schemi delle convenzioni per il controllo contabile e per la certificazione che le associazioni intendono stipulare con i revisori o le società di revisione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 29-bis, sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale per le cooperative territorialmente competente [9].

     2. Le cooperative ed i loro consorzi non aderenti ad associazioni di rappresentanza e tenuti a sottoporre il bilancio a certificazione devono trasmettere alla commissione provinciale competente per territorio lo schema d'incarico per la certificazione che essi intendono affidare al revisore o alla società di revisione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29 bis, perché sia approvato dalla commissione stessa. Trascorsi sessanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dello schema d'incarico senza che siano mosse obiezioni o sia avanzata richiesta di informazioni, lo schema d'incarico si intende approvato. La richiesta di informazioni interrompe il decorso del termine di cui sopra.

     3. Se dalla certificazione sono emerse gravi irregolarità, l'organo di certificazione deve darne immediata comunicazione alla commissione provinciale, informando nel contempo l'associazione alla quale la cooperativa eventualmente aderisce. Si applica a questo riguardo il disposto dell'articolo 25.

     4. L'omessa certificazione può condurre alla revoca del riconoscimento della associazione ai sensi del disposto dell'articolo 19.

Titolo VI

Commissione regionale per la cooperazione

 

     Art. 30. (art. 30 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Compiti della Commissione regionale per la cooperazione).

     1. E' istituita, presso l'assessorato regionale competente, la commissione regionale per la cooperazione.

     2. La commissione regionale decide in sede di ricorso nelle materie di sua competenza; è l'organo consultivo della Regione nelle materie riguardanti le cooperative; studia e promuove la legislazione regionale sulla cooperazione e formula proposte per il coordinamento di essa con la legislazione nazionale; esprime parere sui progetti di legge interessanti le cooperative e su tutte le questioni nelle quali sia prescritto da leggi o da regolamenti.

 

     Art. 31. (art. 31 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7 e art. 13 L.R. 1 novembre 1993, n. 15).

     (Composizione della Commissione regionale per la cooperazione).

     1. La commissione regionale per la cooperazione è composta come segue:

     a) dall'Assessore regionale competente per materia, che la presiede;

     b) da due membri, uno per ciascuna provincia, scelti fra persone particolarmente competenti in materie giuridiche, economiche e sociali, designati dal Presidente della rispettiva Giunta provinciale;

     c) da quattro membri effettivi e due supplenti, due effettivi e uno supplente per ciascuna provincia, eletti dalle cooperative iscritte nel rispettivo registro provinciale. Ogni cooperativa non può votare per più di un membro effettivo ed uno supplente. Non possono essere eletti membri facenti parte di una commissione provinciale per le cooperative. Per l'elezione dei membri della commissione regionale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4;

     d) da cinque membri, esperti in materia di cooperazione, designati dalle associazioni riconosciute, di cui almeno uno per ciascuna associazione.

     In caso di assenza o di impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal membro più anziano di età. Al presidente, ai membri ed al segretario della commissione regionale per la cooperazione e delle commissioni per le cooperative nelle province di Bolzano e di Trento, spettano l'indennità ed i compensi di cui alla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. La commissione regionale per la cooperazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, e i suoi membri restano in carica per la durata della legislatura regionale nel corso della quale sono stati nominati o eletti e possono essere riconfermati o rieletti.

     3. La commissione si riunisce ordinariamente almeno ogni semestre e, in via straordinaria, su richiesta del proprio presidente o di almeno cinque dei suoi componenti. Essa delibera con l'intervento di almeno cinque membri, compreso il presidente, e a maggioranza assoluta.

     4. Ai membri supplenti della commissione regionale si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 3.

Titolo VII

Fondi per lo sviluppo della cooperazione

 

          Art. 31 bis. (art. 14 L.R. 1 novembre 1993, n. 15).

     (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione).

     1. Le associazioni riconosciute possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per gli scopi di cui al comma 2 del medesimo articolo 11. Tali fondi, ai quali sono destinati gli utili ed il patrimonio residuo delle cooperative aderenti all'associazione, nonché gli utili ed il patrimonio residuo dell'associazione stessa, purché l'associazione abbia la figura giuridica di cooperativa, nei limiti di cui all'articolo 11, commi 4 e 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono gestiti o direttamente dall'associazione stessa o da società per azioni senza scopo di lucro o da associazioni costituite conformemente al disposto dello stesso articolo 11.

     2. Gli statuti delle società per azioni senza scopo di lucro e delle associazioni costituite dalle associazioni riconosciute per la gestione dei fondi mutualistici, nonché i regolamenti dei fondi mutualistici gestiti direttamente dalle associazioni riconosciute, sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale previo parere reso dalla commissione regionale per la cooperazione. La Giunta regionale comunica all'associazione l'avvenuto rilascio dell'approvazione entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di approvazione. In mancanza della suddetta comunicazione entro il termine sopra indicato, l'approvazione si intende rilasciata. L'eventuale richiesta di chiarimenti interrompe il decorso del suddetto termine.

     3. L'associazione riconosciuta provvede, entro trenta giorni dall'iscrizione della società per azioni nel registro delle imprese o dalla costituzione dell'associazione o dall'approvazione del regolamento del fondo, ad inviare copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto o del regolamento del fondo alla commissione provinciale per le cooperative competente per territorio. La messa in liquidazione e lo scioglimento della società o dell'associazione, nonché l'estinzione del fondo devono essere comunicati alla competente commissione provinciale entro trenta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se quest'ultima è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dall'iscrizione. L'associazione costituita per la gestione del fondo è riconosciuta, anche ai fini dell'articolo 12 del Codice Civile, dalla Giunta regionale.

     4. Le società per azioni e le associazioni costituite per la gestione dei fondi possono beneficiare dei contributi erogati in applicazione della legge regionale 28 luglio 1988, n. 15.

 

     Art. 31 ter. (art. 15 L.R. 1 novembre 1993, n. 15).

     (Vigilanza sui fondi mutualistici).

     1. Le associazioni riconosciute che gestiscono direttamente i fondi mutualistici, se costituite in forma di società cooperativa, sono soggette a revisione annuale e la relazione revisionale deve espressamente indicare le modalità di utilizzo dei fondi, con riferimento al perseguimento delle finalità precisate all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le associazioni non soggette a revisione devono esplicitare tali modalità nella relazione al bilancio d'esercizio.

     2. Le società per azioni e le associazioni costituite dalle associazioni riconosciute per la gestione dei suddetti fondi sono soggette a certificazione annuale del bilancio per mezzo di revisore o società di revisione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29 bis.

     3. Copia della relazione revisionale o della relazione al bilancio delle associazioni riconosciute che gestiscono direttamente i fondi mutualistici e copia della relazione al bilancio d'esercizio e della relazione di certificazione delle società per azioni e delle associazioni di cui al comma 2, sono trasmessi, entro sessanta giorni dal loro completamento o approvazione, alla commissione provinciale per le cooperative competente per territorio, affinché quest'ultima possa esercitare il suo potere di vigilanza in merito alle modalità di utilizzo dei fondi mutualistici.

 

     Art. 31 quater. (art. 16 L.R. 1 novembre 1993, n. 15).

     (Fondo regionale per lo sviluppo della cooperazione).

     1. La Giunta regionale istituisce un fondo regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 7, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, vincolato al perseguimento delle finalità poste dall'articolo 11, comma 2, della legge medesima. A tale fondo sono destinati gli utili e il patrimonio residuo delle cooperative non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta nei limiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 11. A tale fine viene istituito apposito capitolo di entrata nel bilancio di previsione della Regione.

     2. Le modalità di utilizzo del fondo sono soggette alla disciplina di cui alla legge regionale 28 luglio 1988, n. 15, conformemente alla ripartizione annualmente disposta dalla Giunta regionale.

     3. La quota del fondo non impegnata dalla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità di sua competenza, avendo riguardo al complesso delle finalità alle quali il fondo è destinato in conformità al disposto dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è resa disponibile alle province di Bolzano e Trento per il perseguimento degli obiettivi di cui allo stesso articolo 11 rientranti nelle rispettive competenze. La ripartizione tra le province terrà conto dell'entità degli importi versati dalle cooperative aventi sede rispettivamente nella provincia di Bolzano e nella provincia di Trento.

Titolo VIII

Disposizioni finali

 

     Art. 32. (art. 32 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Personale).

     1. Le funzioni di segretario della commissione regionale per la cooperazione sono svolte da un funzionario dell'amministrazione regionale, munito di laurea.

     2. Alla direzione degli uffici del registro delle cooperative di Trento e di Bolzano è addetto, sino a quando la Regione non ritenga di provvedere diversamente con apposito personale di ruolo, un funzionario della rispettiva amministrazione provinciale, specificamente designato e incaricato di tale servizio dal Presidente della Giunta provinciale. Tale funzionario svolge anche le funzioni di segretario della commissione provinciale per le cooperative.

     3. Agli uffici del registro delle cooperative di cui al precedente comma è inoltre addetto il personale d'ordine o subalterno che si renda necessario per l'espletamento del servizio. Alla nomina di tale personale da assumersi in via provvisoria e temporanea, sino a quando la Regione non avrà proceduto con propria legge all'ordinamento generale degli uffici del personale, si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

     4. Il personale addetto all'ufficio del registro delle cooperative di Bolzano e il funzionario incaricato della segreteria della commissione regionale per la cooperazione debbono avere piena conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca.

 

     Art. 33. (art. 33 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Applicazione della normativa statale).

     1. Per quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano le leggi dello Stato.

Titolo IX

Disposizioni transitorie

 

     Art. 34. (art. 34 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Iscrizione nel registro delle Cooperative).

     1. Le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative, esistenti nella Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare, entro sei mesi dalla data medesima, la domanda di iscrizione nel Registro delle Cooperative sotto pena di decadenza dai benefici previsti dalle leggi vigenti.

     2. La disposizione dell'art. 16 comma 2 del D.L. 14.12.1947, n. 1577 ha effetto per le Cooperative ed i Consorzi con sede nella Regione, a partire dal termine sopra stabilito.

 

     Art. 35. (art. 35 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Nomina provvisoria dei membri delle commissioni per le Cooperative).

     1. In deroga agli artt. 3 e 31 della presente legge nella prima costituzione delle Commissioni provinciali i membri eletti saranno sostituiti da membri nominati dalle rispettive Giunte provinciali e quelli della Commissione regionale sono nominati dalla Giunta regionale.

     2. La nomina dei membri delle commissioni provinciali come quelli della Commissione regionale, verrà fatta su designazione delle associazioni cooperative esistenti nelle rispettive Province.

     3. Le elezioni previste nei sopra citati articoli, dovranno aver luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. Dalla data dell'elezione cesseranno i membri come sopra nominati.

 

     Art. 36. (art. 36 L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

     (Pubblicazione ed entrata in vigore).

     1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

          Art. 36 bis. (Norme transitorie). [10]

     1. Le cooperative e gli altri enti già iscritti al Registro delle cooperative rispettivamente di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a titolo provvisorio, nella sezione a mutualità prevalente.

     2. La Commissione provinciale territorialmente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti formali di cui all’articolo 2514 del Codice Civile, conferma l’iscrizione nelle cooperative a mutualità prevalente entro il termine del 30 giugno 2005.

     3. In difetto di taluno dei requisiti formali di cui all’articolo 2514 del Codice Civile la Commissione provinciale territorialmente competente provvederà secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis.


[1] Per il testo coordinato delle norme del Capo III della L.R. 1 novembre 1993, n. 15 con le norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale, vedi L.R. 22 ottobre 1988, n. 24.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 21 dicembre 2004, n. 5.

[3] L’originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3, 3 bis e 3 ter dall’art. 5 della L.R. 21 dicembre 2004, n. 5.

[4] L’originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3, 3 bis e 3 ter dall’art. 5 della L.R. 21 dicembre 2004, n. 5.

[5] L’originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3, 3 bis e 3 ter dall’art. 5 della L.R. 21 dicembre 2004, n. 5.

[6] Comma inserito dall’art. 5 della L.R. 21 dicembre 2004, n. 5.

[7] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 21 dicembre 2004, n. 5.

[8] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 1.

[9] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 21 dicembre 2004, n. 5.

[10] Articolo aggiunto dall’art. 5 della L.R. 21 dicembre 2004, n. 5.