§ 4.5.6 - Legge Provinciale 12 agosto 1972, n. 7. [*]
Provvidenze per la realizzazione di opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:12/08/1972
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. A favore dei comuni o consorzi di comuni e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, che intendano, in armonia con i vigenti strumenti urbanistici, costruire, acquistare o [...]
Art. 2.      1. La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata alla Giunta provinciale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della seguente documentazione [...]
Art. 3.      1. La Giunta provinciale predispone, entro un mese dal termine di presentazione delle domande, un piano delle opere, impianti o servizi da ammettere ai contributi previsti dalla presente legge. [...]
Art. 4.      1. La concessione del contributo e la determinazione della spesa ammissibile sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale.
Art. 5.      1. Il contributo è corrisposto in due semestralità, dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere e della effettuazione degli acquisti, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre [...]
Art. 6.      1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzato il limite di impegno di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio 1972.


§ 4.5.6 - Legge Provinciale 12 agosto 1972, n. 7. [*]

Provvidenze per la realizzazione di opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica.

(B.U. 15 agosto 1972, n. 38).

 

Art. 1.

     1. A favore dei comuni o consorzi di comuni e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, che intendano, in armonia con i vigenti strumenti urbanistici, costruire, acquistare o completare opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica, può essere concesso un contributo rateale annuo costante, nella misura fino al 10% della spesa ammessa, per la durata di anni 12.

     2. Nelle spese ammissibili a contributo può essere compresa quella per l'eventuale acquisto del terreno, necessario alla realizzazione dell'opera, dell'impianto o del servizio.

     3. E' ammesso il cumulo del contributo provinciale con altre provvidenze ottenute ai sensi della legislazione vigente nei limiti della misura fissata al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 2.

     1. La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata alla Giunta provinciale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della seguente documentazione preliminare:

     relazione tecnico-illustrativa;

     - progetto di massima;

     - preventivo sommario di spesa;

     - piano finanziario.

     2. Nel caso di accoglimento della domanda in base al piano definitivo di cui al successivo articolo 3, l'ente richiedente deve, ad integrazione della documentazione già esibita, presentare nel termine stabilito dalla Giunta provinciale - eventualmente prorogabile per giustificati motivi - i seguenti atti:

     - copia della deliberazione del consiglio comunale, o degli organi competenti qualora si tratti di consorzio o di azienda autonoma, riportante l'approvazione del progetto dei lavori e degli acquisti, le modalità di esecuzione e l'impegno finanziario dell'ente;

     - progetto dei lavori e degli acquisti.

 

     Art. 3.

     1. La Giunta provinciale predispone, entro un mese dal termine di presentazione delle domande, un piano delle opere, impianti o servizi da ammettere ai contributi previsti dalla presente legge. Detto piano deve essere reso noto ai consorzi comprensoriali, ove costituiti, che possono presentare entro il termine di trenta giorni le loro osservazioni.

 

     Art. 4.

     1. La concessione del contributo e la determinazione della spesa ammissibile sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. Con la medesima deliberazione è stabilito il termine perentorio, non superiore ai tre anni, entro il quale dovranno essere effettuati i lavori e gli acquisti.

     3. Le opere, gli impianti o i servizi indicati nel piano approvato in via definitiva sono considera'- ad ogni effetto di pubblica utilità ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, urgenti ed indifferibili ai sensi della legge regionale 14 maggio 1963, n. 15.

 

     Art. 5.

     1. Il contributo è corrisposto in due semestralità, dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere e della effettuazione degli acquisti, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre la data del provvedimento di concessione del contributo medesimo.

     2. Qualora l'importo delle opere eseguite o degli acquisti effettuati sia inferiore all'entità della spesa ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

     3. Nel caso di accensione di mutuo presso un istituto di credito, il contributo può essere corrisposto - nell'uguale ammontare, per lo stesso periodo e con la stessa decorrenza - all'istituto mutuante, indipendentemente dall'ammontare e dalla durata del mutuo stesso ed anche nel caso di restituzione totale o parziale del mutuo medesimo.

 

     Art. 6.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzato il limite di impegno di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio 1972.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, in misura di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1983.

     3. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 7. - 8.

     (Omissis) [1].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Recano disposizioni finanziarie.