Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.4 cave e torbiere |
Data: | 16/12/1993 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Norma generale. |
Art. 16. Disposizioni per le autorizzazioni e le concessioni in atto. |
Art. 17. Disposizione finale. |
Art. 18. Modifiche all'articolo 14 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23. |
Art. 19. Modifiche all'articolo 16 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10. |
Art. 20. Modifiche all'articolo 29 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10. |
Art. 21. Modifica all'articolo 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10. |
Art. 22. Disposizioni in materia di sviluppo di iniziative industriali esistenti. |
Art. 23. Disposizioni per la ricostruzione di Stava. |
§ 4.4.11 - L.P. 16 dicembre 1993, n. 42.
Modifiche alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 concernente «Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella Provincia autonoma di Trento» e altre disposizioni in materia di salvaguardia ambientale, di igiene e sanità, di industria e per la ricostruzione di Stava.
(B.U. 28 dicembre 1993, n. 62).
CAPO I [1]
Modifiche alla
concernente «Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione
delle cave e torbiere nella Provincia autonoma di Trento»
[1. Alla
Artt. 2. - 15. [3]
[(Omissis).]
Art. 16. Disposizioni per le autorizzazioni e le concessioni in atto. [4]
[1. E' fatta salva l'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione relativi all'esercizio delle attività di coltivazione delle cave e delle torbiere - ivi compresi quelli relativi alle opere, alle discariche, alle strutture ed agli impianti fissi destinati all'esercizio delle predette attività estrattive - rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i provvedimenti ivi previsti rimangono comunque soggetti alle disposizioni della
CAPO II
Disposizioni in materia di salvaguardia ambientale
Art. 17. Disposizione finale.
1. Sono fatti salvi gli interventi, le opere, le costruzioni e le attività, anche ad esecuzione continuata, che siano stati autorizzati - anche in via provvisoria - e che siano iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore della
2. Gli interventi, le opere, le costruzioni e le attività di cui al comma 1 ricadenti nei territori destinati a parco naturale rimangono soggetti alle disposizioni della
CAPO III
Disposizioni in materia di igiene e sanità
Art. 18. Modifiche all'articolo 14 della
(Omissis).
Art. 19. Modifiche all'articolo 16 della
(Omissis).
Art. 20. Modifiche all'articolo 29 della
(Omissis).
Art. 21. Modifica all'articolo 49 della
(Omissis).
CAPO IV
Disposizioni in materia di industria
Art. 22. Disposizioni in materia di sviluppo di iniziative industriali esistenti.
1. In relazione al momento di sfavorevole congiuntura economica in atto, le agevolazioni di cui al capo V del titolo II della
CAPO V
Disposizioni per la ricostruzione di Stava
Art. 23. Disposizioni per la ricostruzione di Stava.
1. Ai fini della ricostruzione dell'abitato di Stava distrutto dalla catastrofe del 19 luglio 1985, la Giunta provinciale è autorizzata a cedere gratuitamente al comune di Tesero beni immobili costituenti patrimonio disponibile della Provincia situati entro il perimetro del piano di lottizzazione di Stava, approvato ai sensi dell'articolo 7 della
[1] Capo abrogato dall'art. 39 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[3] Articoli abrogati dall'art. 39 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della