§ 4.4.11 - L.P. 16 dicembre 1993, n. 42.
Modifiche alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 concernente «Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cave e torbiere
Data:16/12/1993
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Norma generale.
Art. 16.  Disposizioni per le autorizzazioni e le concessioni in atto.
Art. 17.  Disposizione finale.
Art. 18.  Modifiche all'articolo 14 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23.
Art. 19.  Modifiche all'articolo 16 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10.
Art. 20.  Modifiche all'articolo 29 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10.
Art. 21.  Modifica all'articolo 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10.
Art. 22.  Disposizioni in materia di sviluppo di iniziative industriali esistenti.
Art. 23.  Disposizioni per la ricostruzione di Stava.


§ 4.4.11 - L.P. 16 dicembre 1993, n. 42.

Modifiche alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 concernente «Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella Provincia autonoma di Trento» e altre disposizioni in materia di salvaguardia ambientale, di igiene e sanità, di industria e per la ricostruzione di Stava.

(B.U. 28 dicembre 1993, n. 62).

 

CAPO I [1]

Modifiche alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

concernente «Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione

delle cave e torbiere nella Provincia autonoma di Trento»

 

     Art. 1. Norma generale. [2]

     [1. Alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 concernente «Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella Provincia autonoma di Trento» - da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 marzo 1993, n. 7 - sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli da 2 a 15 della presente legge.]

 

     Artt. 2. - 15. [3]

     [(Omissis).]

 

     Art. 16. Disposizioni per le autorizzazioni e le concessioni in atto. [4]

     [1. E' fatta salva l'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione relativi all'esercizio delle attività di coltivazione delle cave e delle torbiere - ivi compresi quelli relativi alle opere, alle discariche, alle strutture ed agli impianti fissi destinati all'esercizio delle predette attività estrattive - rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6.

     2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i provvedimenti ivi previsti rimangono comunque soggetti alle disposizioni della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e successive modificazioni, ivi comprese quelle introdotte dal presente capo. Le modificazioni introdotte dal presente capo alla legge provinciale 4 marzo 1980 n. 6, relative al rilascio dell'autorizzazione e della concessione per la coltivazione delle cave e delle torbiere nonché per la realizzazione e la gestione delle discariche, si applicano in sede di rilascio di nuove autorizzazioni o concessioni, di rinnovo delle autorizzazioni e delle concessioni venute a scadere o di rilascio delle autorizzazioni a seguito della scadenza, ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, delle autorizzazioni provvisorie ivi previste.]

 

CAPO II

Disposizioni in materia di salvaguardia ambientale

 

     Art. 17. Disposizione finale.

     1. Sono fatti salvi gli interventi, le opere, le costruzioni e le attività, anche ad esecuzione continuata, che siano stati autorizzati - anche in via provvisoria - e che siano iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 12 concernente «Disposizioni di salvaguardia del territorio e dell'ambiente», in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente.

     2. Gli interventi, le opere, le costruzioni e le attività di cui al comma 1 ricadenti nei territori destinati a parco naturale rimangono soggetti alle disposizioni della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 concernente «Ordinamento dei parchi naturali», come da ultimo modificata dalla legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di igiene e sanità

 

     Art. 18. Modifiche all'articolo 14 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23. [5]

     (Omissis).

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 16 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10.

     (Omissis).

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 29 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10.

     (Omissis).

 

     Art. 21. Modifica all'articolo 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10.

     (Omissis).

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di industria

 

     Art. 22. Disposizioni in materia di sviluppo di iniziative industriali esistenti.

     1. In relazione al momento di sfavorevole congiuntura economica in atto, le agevolazioni di cui al capo V del titolo II della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 concernente «Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione», come introdotto dall'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, già concesse per lo sviluppo di iniziative industriali esistenti possono essere mantenute in capo ai soggetti beneficiari anche qualora non si realizzino o non si siano realizzati, a seguito degli investimenti agevolati, gli aumenti dell'occupazione nelle misure stabilite dal secondo e dal terzo aggiornamento del piano provinciale di politica industriale, a condizione che venga accertato dalla Giunta provinciale che il mancato aumento occupazionale nei termini previsti dai relativi progetti agevolati sia adeguatamente motivato. In tal caso la Giunta provinciale può rideterminare i nuovi livelli occupazionali da realizzare, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

 

CAPO V

Disposizioni per la ricostruzione di Stava

 

     Art. 23. Disposizioni per la ricostruzione di Stava.

     1. Ai fini della ricostruzione dell'abitato di Stava distrutto dalla catastrofe del 19 luglio 1985, la Giunta provinciale è autorizzata a cedere gratuitamente al comune di Tesero beni immobili costituenti patrimonio disponibile della Provincia situati entro il perimetro del piano di lottizzazione di Stava, approvato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 3 agosto 1970, n. 11 concernente «Nuove norme in materia di attività edilizia», per essere destinati all'attuazione del piano medesimo.


[1] Capo abrogato dall'art. 39 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7, che ha abrogato l'intero Capo I.

[3] Articoli abrogati dall'art. 39 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7, che ha abrogato l'intero Capo I.

[4] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7, che ha abrogato l'intero Capo I.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.