§ 4.1.1000 - Del.G.P. 27 marzo 1986, n. 1942 .
"Testo unico delle disposizioni di cui alla legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni". Art. 4, [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:27/03/1986
Numero:1942


Sommario
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 
Art. 7 
Art. 7-bis 
Art. 8 
Art. 9 
Art. 10 
Art. 11 
Art. 11-bis 
Art. 11-ter 
Artt. 12-16 
Art. 17 
Artt. 18-21 
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 
Art. 7 
Art. 8 
Art. 9 
Art. 10 
Art. 11 
Art. 12 
Art. 13 
Art. 14 
Art. 15 
Art. 16 
Art. 17 


§ 4.1.1000 - Del.G.P. 27 marzo 1986, n. 1942 .

"Testo unico delle disposizioni di cui alla legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni". Art. 4, comma 2, della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5.

(B.U. 3 giugno 1986, n. 23.)

 

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

TITOLO I

Approvazione dell'accordo concernente la costituzione, gestione ed organizzazione del «consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli - CIFDA»

Art. 1

Approvazione dell'accordo (Art. 1, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33).

[1. È approvato l'accordo, allegato alla presente legge, tra la Provincia autonoma di Trento e le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Bolzano per l'istituzione del «Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli - CIFDA» in applicazione del regolamento CEE n. 270 del 6 febbraio 1979 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

2. Eventuali modificazioni al suddetto accordo, previa intesa tra gli enti consorziati, sono approvate con legge provinciale.]

 

 

     Art. 2

Designazione dei rappresentanti della Provincia (Art. 2, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33).

[1. Alla nomina dei rappresentanti effettivi e supplenti della Provincia autonoma di Trento nel consiglio generale del consorzio provvede la Giunta provinciale.]

 

 

     Art. 3

Quota di adesione ed assegnazione dei finanziamenti (Art. 3, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33).

[1. Gli oneri per il conferimento della quota di adesione e per l'assegnazione dei finanziamenti al CIFDA previsti dall'articolo 15 dell'accordo di cui all'articolo 1, sono posti a carico dello stanziamento relativo all'autorizzazione di spesa per l'articolo 40 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, quali spese previste dalla lettera b) del medesimo articolo 40.]

 

 

     Art. 4

Comitato per il coordinamento della sperimentazione e dell'assistenza tecnica (Art. 4, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 1, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

[1. Al fine di indirizzare la sperimentazione applicata in agricoltura, di collegare con la stessa l'attività dimostrativa e di coordinare il servizio di assistenza tecnica in agricoltura è istituito presso l'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura un comitato di coordinamento.

2. Il comitato dà pareri e formula proposte sulle iniziative di sperimentazioni, di dimostrazione e di assistenza tecnica previste nei programmi di attività dei vari enti ed organismi che istituzionalmente svolgono tali compiti nell'ambito provinciale. Copia dei provvedimenti adottati dal comitato di coordinamento è trasmessa per conoscenza alla commissione legislativa provinciale competente.

3. Il comitato è composto:

a) dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia dell'agricoltura, con funzioni di presidente;

b) dal dirigente generale del dipartimento agricoltura e alimentazione, con funzioni di vice presidente;

c) dal dirigente del servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola;

d) dal dirigente del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole; ID e) dal dirigente del servizio infrastrutture agricole e riordinamento fondiario;

f) dal direttore dell'Ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina;

g) dal direttore del centro scolastico e dal direttore del centro sperimentale dell'istituto agrario di San Michele all'Adige;

h) dal direttore dell'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura;

i) dal direttore della sezione operativa di Trento dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura;

l) da un rappresentante, designato dalla rispettiva organizzazione cooperativa più rappresentativa a livello provinciale, per ciascuno dei settori viticolo, frutticolo, zootecnico e lattiero-caseario;

m) da tre rappresentanti designati uno per organizzazione dalle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

n) dal direttore del Centro di ecologia alpina .

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione provinciale.

5. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina .

6. Per ogni componente effettivo, di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e n) del terzo comma, è nominato un componente supplente, che partecipa alle sedute del comitato solo in caso di assenza del componente effettivo .

7. Le organizzazioni, di cui alle lettere l) ed m) del terzo comma, debbono comunicare le designazioni dei componenti sia effettivi che supplenti di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

8. Il comitato è validamente costituito anche nel caso non siano pervenute le designazioni predette, salva la sua successiva integrazione.

9. Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26 e successive modificazioni.] .

 

 

TITOLO II

Norme per la produzione e la commercializzazione di materiale vivaistico certificato

     Art. 5

Produzione e commercializzazione di materiale vivaistico certificato (Art. 5, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33).

1. Chiunque intenda produrre e commercializzare materiale vivaistico certificato deve inviare comunicazione scritta con lettera raccomandata all'osservatorio per le malattie delle piante della Provincia di Trento, istituito con legge provinciale 16 agosto 1976, n. 22, come modificata con l'articolo 13 della presente legge, allegando copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica, di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e deve impegnarsi ad osservare le norme previste dalla presente legge.

2. I soggetti di cui al primo comma devono tenere un apposito registro di carico e scarico vidimato dall'osservatorio per le malattie delle piante.

Contenuti e modalità di tenuta del registro sono definiti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.

 

 

     Art. 6

Campi di piante madri (Art. 6, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33).

1. Chiunque intenda produrre e commercializzare materiale vivaistico «certificato» deve approvvigionarsi di portainnesti prodotti in campi di piante madri costituiti con materiale di base fornito o verificato dalla stazione sperimentale agraria forestale di S. Michele all'Adige.

2. Ciascuna pianta madre nonché i portainnesti acquistati per la produzione di piante certificate devono essere contraddistinti da apposite etichette predisposte in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 ed apposte a cura dell'osservatorio per le malattie delle piante.

3. Le piante madri sono sottoposte a controlli visivi periodici da parte dell'osservatorio per le malattie delle piante, che può far eseguire dal vivaista tutte quelle operazioni colturali che si rendano necessarie per la corretta coltivazione delle piante stesse e può ordinare l'espianto di quelle che risultino affette da malattie non controllabili con i normali metodi di lotta.

 

 

     Art. 7

Certificazione delle piante (Art. 7, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33).

1. Il materiale ottenuto nei campi di piante madri di cui all'articolo 6, purché innestato con materiale fornito o verificato dalla stazione sperimentale agraria forestale di S. Michele all'Adige, può essere impiegato per la produzione di piante da destinare, previa loro certificazione, alla commercializzazione. Tali piante sono sottoposte ai controlli di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.

2. La certificazione di cui al precedente comma è effettuata dall'osservatorio per le malattie delle piante, mediante apposizione su ciascuna pianta di un'etichetta predisposta in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10.

 

 

     Art. 7-bis

Controlli e certificazioni.

1. Nell'ambito del territorio provinciale il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri di cui al capo VII della legge 25 novembre 1971 n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera), come modificato dall'articolo 29 della legge 29 aprile 1976, n. 195, sono esercitati dalla Provincia sulla base dei criteri e con le modalità definite dalla Giunta provinciale .

 

 

     Art. 8

Autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica (Art. 8, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 1, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5; art. 28, L.P. 20 novembre 1987, n. 27).

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la produzione a scopo di vendita o per il commercio di piante o parti di piante destinate alla moltiplicazione o alla coltivazione nonché di sementi già confezionate, è concessa dal dirigente del servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola, sentito l'osservatorio per le malattie delle piante, il cui parere dovrà tenere conto degli elementi sia strutturali che gestionali dell'azienda nonché della specifica preparazione del richiedente.

2. L'autorizzazione può essere sospesa temporaneamente o revocata su proposta motivata dell'osservatorio per le malattie delle piante per violazione delle leggi vigenti in materia.

3. Contro il diniego, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione l'interessato può proporre ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego, di sospensione o revoca.

 

 

     Art. 9

Denuncia di produzione (Art. 9, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33).

1. I produttori di piante e/o parti di piante di pomacee, drupacee e colture arbustive devono comunicare annualmente entro il mese di maggio all'osservatorio per le malattie delle piante, su apposito modulo, la consistenza di piante divisa per genere, specie e varietà, esistente nei vivai, nonché l'ubicazione e la superficie degli stessi.

2. In caso di mancata comunicazione per due anni consecutivi, l'autorizzazione di cui all'articolo 8 è revocata.

 

 

     Art. 10

Regolamento di esecuzione (Art. 10, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 1, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

[1. Le etichette sono predisposte a cura dell'osservatorio per le malattie delle piante che raccoglie le prenotazioni e cura la stampa delle etichette con spese a carico del bilancio della Provincia] .

2. La tipologia delle etichette, le modalità di applicazione e i requisiti sanitari e qualitativi sono definite da apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge .

 

 

     Art. 11

Ambito di applicazione (Art. 10, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 1, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle piante forestali nonché salvo quanto previsto dall'articolo 8, al materiale vivaistico viticolo e alle piante ornamentali.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo si osservano, in quanto applicabili, anche per la produzione e/o commercializzazione di piante frutticole arbustive ed erbacee.

 

 

     Art. 11-bis

Vigilanza (Art. 29, L.P. 20 novembre 1987, n. 27).

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente titolo i dipendenti assegnati al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola, individuati con deliberazione della Giunta provinciale. Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno libero accesso negli edifici e spazi adibiti all'attività vivaistica nonché la facoltà di ispezionare i registri e le altre scritture ad essa inerenti.

 

 

     Art. 11-ter

Sanzioni (Art. 30, L.P. 20 novembre 1987, n. 27).

1. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro:

a) da lire 500.000 a lire 1.500.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'articolo 8;

b) da lire 100.000 a lire 300.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'articolo 9, comma 1.

2. Gli importi delle sanzioni di cui al precedente comma possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall'ISTAT dell'indice di prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge. La loro determinazione deve essere resa pubblica entro quindici giorni dall'adozione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Le somme dovute a titolo di sanzione sono versate alla tesoreria della Provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.

4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al dirigente del servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola.

 

 

TITOLO III

Modifiche di leggi provinciali

     Artt. 12-16

.

 

L'articolo 12 della L.P. 27 dicembre 1982, n. 33 è stato abrogato dall'art. 14, comma 1 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2, dalla data di cui all'art. 12, comma 2 di quest'ultima.

 

TITOLO IV

Norme finali e finanziarie

     Art. 17

Interventi per l'azienda agraria di S. Michele all'Adige (Art. 17, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33).

.

 

 

     Artt. 18-21

Accordo tra le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano.

.

 

 

Allegato

TITOLO I

Disposizioni generali

     Art. 1

Costituzione, oggetto, denominazione, sede e durata del consorzio.

1. Tra le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate «enti», è costituito un consorzio che assume i compiti e le funzioni di centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli.

2. Il consorzio viene gestito ed amministrato secondo le disposizioni del presente accordo e secondo regolamenti interni deliberati dal consiglio generale che potranno integrare il presente accordo.

3. Il consorzio opera come strumento di attuazione del regolamento CEE n. 270 del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, nonché delle altre iniziative nel settore di interesse comune degli enti consorziati.

4. Il consorzio è denominato: «Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli CIFDA» ed ha sede legale in Vertemate com. Minoprio (provincia di Como).

5. Il consorzio ha la durata di anni venti.

 

 

     Art. 2

Scopi del Consorzio.

1. Il consorzio, senza fini speculativi, nell'ambito delle direttive stabilite a livello del «Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola», persegue le seguenti finalità:

- la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei divulgatori polivalenti e specializzati, nonché del personale direttivo in materia di divulgazione, da inserire in servizi di divulgazione;

- l'aggiornamento e perfezionamento di divulgatori già in servizio presso gli enti consorziati, gli enti locali, gli enti di sviluppo nonché presso:

a) associazioni interaziendali,

b) associazioni fra produttori,

c) organizzazioni professionali,

d) organizzazioni cooperative agricole,

e) altri enti ed istituzioni operanti in agricoltura;

- ogni altro compito interessante la divulgazione agricola affidatogli dal Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola, con particolare riferimento alla selezione e formazione dei formatori.

2. A tal fine il Consorzio:

a) formula il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola, sulla base di un'analisi delle esigenze di formazione espresse dagli enti consorziati;

b) progetta e attua le singole iniziative in programma, in stretto collegamento, con i servizi di divulgazione degli enti consorziati, con il contributo delle università e dei centri di ricerca anche esteri;

c) valuta le iniziative e le sperimentazioni didattiche, anche attraverso incontri periodici con i divulgatori e responsabili dei servizi di divulgazione;

d) concorre, con gli enti consorziati, all'attività di studio ed alla verifica delle idoneità delle tecniche di divulgazione;

e) adotta, nell'ambito dei criteri definiti in sede di comitato interregionale e tenuto conto dei profili professionali previsti dagli enti consorziati, indirizzi uniformi per la selezione dei partecipanti ai corsi, dei formatori e la scelta dell'altro personale docente che potrà provenire anche dall'esterno, impiegato dal consorzio interregionale;

f) definisce l'eventuale articolazione territoriale e funzionale delle attività del consorzio con particolare riferimento ai corsi di specializzazione ed ai periodi di «stages»;

g) assume ogni altra iniziativa necessaria alla realizzazione delle attività formative e alla raccolta di una documentazione specializzata sulla divulgazione e informazione agricola.

3. Il consorzio può provvedere altresì, su iniziativa degli enti consorziati interessati, allo svolgimento di attività formative collegate a quelle di cui al precedente comma e di altre concernenti l'applicazione delle direttive comunitarie socio-strutturali, con particolare riferimento a corsi per informatori socio-economici.

 

 

     Art. 3

Strutture.

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali il consorzio utilizza, sulla base di specifica convenzione principalmente le strutture ed i servizi del «Centro lombardo per l'incremento della orto-florofrutticoltura. Scuola di Minoprio (CO)» ed eventuali altre strutture ubicate nel territorio degli enti consorziati

 

 

TITOLO II

Organi istituzionali

     Art. 4

Organi del consorzio.

1. Gli organi sociali del consorzio sono:

a) il consiglio generale;

b) il comitato direttivo;

c) il presidente del consorzio;

d) il collegio dei revisori dei conti.

 

 

     Art. 5

Composizione e funzionamento del consiglio generale.

1. Il consiglio generale è composto da:

a) due rappresentanti effettivi o loro supplenti di ciascun ente consorziato, di cui:

- i rappresentanti effettivi, designati fra gli assessori di norma competenti, rispettivamente, in materia di agricoltura e di formazione professionale;

- i rappresentanti supplenti, scelti fra i propri funzionari esperti in divulgazione agricola ed in formazione professionale;

b) un rappresentante di ciascuna delle sei organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello nazionale, un rappresentante delle organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello provinciale della Provincia di Bolzano ed un rappresentante delle stesse organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale della Regione Valle d'Aosta;

c) un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

2. Ogni componente del consiglio generale ha diritto ad un solo voto ed è esclusa la delega dello stesso.

3. Di norma il consiglio generale delibera a maggioranza semplice dei votanti con prevalenza del voto del presidente in caso di parità: per le deliberazioni concernenti i regolamenti interni, i bilanci preventivi e consuntivi ed i programmi di attività è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

4. Il consiglio generale si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bilanci; si riunirà altresì ogni qualvolta il presidente lo riterrà opportuno.

5. Il presidente è tenuto a convocare senza indugi il consiglio allorché gliene sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da parte del collegio dei revisori dei conti, o da almeno la metà dei componenti il comitato direttivo, oppure da 1/3 dei componenti il consiglio, oppure da tre enti consorziati.

 

 

     Art. 6

Compiti del consiglio generale.

1. Il consiglio generale definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell'attività del consorzio.

2. Rientrano, in particolare, nella competenza del consiglio generale:

- l'elezione del presidente:

- la nomina del comitato direttivo, previa l'elezione dei membri di competenza:

- la nomina del collegio dei revisori dei conti;

- la nomina del direttore del consorzio;

- l'approvazione dei programmi di attività del consorzio:

- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

- l'approvazione dei regolamenti interni.

3. Il consiglio generale delibera su ogni argomento concernente il consorzio non attribuito specificatamente ad altri organi istituzionali e sottoposto al suo esame dal presidente attraverso l'inserimento all'ordine del giorno, nonché sull'eventuale azione di responsabilità nei confronti del presidente, del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti, anche se l'argomento non è posto all'ordine del giorno.

 

 

     Art. 7

Composizione, durata e funzionamento del comitato direttivo.

1. Il comitato direttivo è composto da:

a) il presidente;

b) sei membri eletti dal consiglio generale in seno ai rappresentanti effettivi o supplenti degli enti consorziati;

c) due membri eletti dal consiglio generale in seno ai rappresentanti, rispettivamente, delle organizzazioni professionali e cooperative.

2. Il presidente del consorzio funge da presidente del comitato.

3. Il comitato dura in carica per tre anni.

4. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

5. Ogni componente del comitato dispone di un solo voto.

6. Altre norme relative al funzionamento del comitato direttivo potranno essere determinate con regolamenti interni.

 

 

     Art. 8

Compiti del comitato direttivo.

1. Il comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del consorzio. Spetta, tra l'altro, al comitato direttivo deliberare circa gli atti e contratti comunque rientranti negli scopi del consorzio, fatta eccezione di quelli che per legge, o in forza del presente accordo, sono riservati al consiglio generale.

 

 

     Art. 9

Presidente del consorzio.

1. Il presidente del consorzio è eletto dal consiglio generale tra i suoi componenti effettivi o supplenti nominato in rappresentanza degli enti consorziati, a maggioranza assoluta dei componenti, e di norma, a rotazione.

2. Il presidente dura in carica tre anni.

3. In caso di dimissioni, decadenza o morte del presidente si procede alla nomina del successore scegliendolo tra i rappresentanti effettivi e supplenti dell'ente consorziato di appartenenza del presidente cessato. Il nuovo presidente scelto in tal modo resta in carica fino alla originaria scadenza del mandato del predecessore.

4. Il presidente, non appena insediato, delega uno dei componenti il comitato direttivo a rappresentarlo in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

5. La delega è attribuita ad uno dei rappresentanti effettivi o supplenti degli enti consorziati con esclusione di quelli dell'ente cui appartiene il presidente.

 

 

     Art. 10

Funzioni del presidente del consorzio.

1. Il presidente ha la rappresentanza legale e giudiziaria del consorzio.

2. Il presidente può assumere, in via eccezionale e d'urgenza, iniziative rientranti nella competenza del comitato con obbligo di far ratificare le stesse nella prima riunione successiva e comunque entro il trentesimo giorno dall'assunzione dell'iniziativa.

 

 

     Art. 11

Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre revisori effettivi e due supplenti nominati dal consiglio generale di cui uno con funzioni di presidente del collegio. Uno dei revisori effettivi viene nominato su designazione del Ministero del Tesoro.

2. Il collegio ha la durata di tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

3. I revisori dei conti devono essere invitati alle riunioni del comitato direttivo e del consiglio generale.

 

 

     Art. 12

Compiti del collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile.

2. In particolare:

- controlla l'amministrazione del consorzio;

- vigila:

a) sull'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti, da parte del consiglio, del comitato, del presidente e del direttore;

b) sulla corrispondenza del conto consuntivo al preventivo ed alle scritture contabili e libri consortili;

- redige annualmente la relazione di competenza a commento del conto consuntivo.

 

 

     Art. 13

Indennità, compensi e rimborsi spese agli organi istituzionali.

1. Ai componenti del consiglio generale, del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio e del comitato o alle riunioni del collegio dei revisori dei conti nella misura stabilita dall'articolo 1 della legge della Regione Lombardia 30 aprile 1982, n. 23, per i componenti dell'organo regionale di controllo.

2. Ai presidenti del consiglio generale e del collegio dei revisori dei conti l'indennità è aumentata nella stessa misura prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della legge della Regione Lombardia 30 aprile 1982, n. 23, per i componenti dell'organo regionale di controllo.

3. A tutti i componenti degli organi sociali del consorzio spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nella misura ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive modificazioni.

 

 

TITOLO III

Disposizioni patrimoniali e finali

     Art. 14

Esercizio finanziario.

1. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 15 ottobre precedente ed inviato entro dieci giorni agli enti consorziati.

3. Il conto consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed inviato entro dieci giorni successivi agli enti consorziati. Eventuali avanzi di gestione saranno trasferiti al fondo comune di cui al successivo articolo 15.

4. I contratti stipulati dal consorzio non possono avere durata né creare impegni che eccedano la durata del consorzio; i contratti concernenti direttamente l'applicazione del regolamento CEE n. 270/1979 non potranno avere durata né creare impegni che eccedano la durata del regolamento stesso.

 

 

     Art. 15

Fondo comune, entrate del consorzio.

1. Il consorzio costituisce un fondo comune con le quote di adesione degli enti consorziati dell'importo di lire 10.000.000 ciascuno; detto fondo è alimentato da eventuali contributi da parte dello Stato e di altri enti pubblici, nonché dagli avanzi di gestione.

2. L'utilizzo del fondo comune sarà disciplinato con regolamento interno.

3. Le entrate del consorzio necessarie per far fronte al fabbisogno finanziario in relazione agli scopi dello stesso sono garantite:

- dai contributi dello Stato e della CEE assegnati per lo svolgimento annuo delle attività programmate dal consorzio;

- dalle rendite dei beni in proprietà o uso del consorzio;

- dai corrispettivi per servizi svolti su richieste o degli enti consorziati o del comitato interregionale per la divulgazione agricola di cui al precedente articolo 2;

- dai finanziamenti degli enti consorziati a copertura delle maggiori spese sostenute rispetto alle entrate realizzate, per il 70 per cento in proporzione all'uso che ogni consorziato fa dei servizi del consorzio, per il 15 per cento in proporzione alla popolazione attiva in agricoltura e per il 15 per cento in proporzione alla superficie agricola e forestale secondo i dati dell'ISTAT.

4. Le modalità di versamento dei finanziamenti di cui sopra sono fissate dal consiglio generale.

 

 

     Art. 16

Recessioni dal consorzio.

1. La recessione dal consorzio ha effetto per l'ente receduto con la chiusura dell'esercizio in corso se la relativa comunicazione è notificata al consorzio almeno quattro mesi prima di detto termine.

2. All'ente receduto non spetta chiedere la divisione del fondo comune né la quota di competenza sullo stesso.

3. Al termine della prevista durata o in caso di scioglimento anticipato, il consiglio generale provvede alla nomina di un liquidatore del consorzio.

 

 

     Art. 17

1. Alla prima convocazione del consiglio generale provvede il Presidente della Giunta regionale della Lombardia.