§ 41.7.134 - D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:24/03/1981
Numero:228


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
Art. 3.      All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, sono aggiunti i seguenti commi:


§ 41.7.134 - D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati.

(G.U. 22 maggio 1981, n. 139)

 

     Art. 1. [1]

     1. L'amministrazione statale, gli enti ed istituti a carattere nazionale e sovraprovinciale, la regione, gli enti pubblici locali, ovvero gli uffici di statistica delle medesime amministrazioni, enti ed istituti, secondo le rispettive competenze forniscono, a richiesta, agli uffici di statistica delle province autonome i dati in loro possesso, resi anonimi e relativi alle singole unità di rilevamento, da utilizzare per elaborazioni statistiche nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo, per le indagini, le rilevazioni e i censimenti indetti ai sensi e nei modi di cui all'art. 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché per i censimenti generali e per le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

     2. I suindicati uffici, a loro volta, forniscono i dati resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione di cui siano in possesso, a richiesta dell'Istituto nazionale di statistica, nonché degli uffici di statistica dell'amministrazione statale, di quella regionale e degli enti pubblici territoriali, negli ambiti delle rispettive competenze.

 

          Art. 2.

     All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

     "Nell'ambito della delega di cui ai commi precedenti le rilevazioni statistiche compresi i censimenti, di interesse nazionale disposte dall'Istituto centrale di statistica o da altre amministrazioni statali, sono effettuate dall'ufficio provinciale di statistica in conformità alle direttive emanate dal Governo. Ove le direttive abbiano carattere tecnico, sono emanate rispettivamente dall'Istituto predetto ovvero dalle amministrazioni che hanno disposto la rilevazione statistica".

 

          Art. 3.

     All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, sono aggiunti i seguenti commi:

     "L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento è soppresso.

     Il personale in servizio in tale ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua richiesta, a disposizione della provincia di Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che, a seguito della soppressione del predetto ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine per chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha chiesto il trasferimento, fino all'inquadramento nel ruolo provinciale.

     Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

     Le spese per il pagamento delle competenze al personale messo a disposizione delle provincie sono a carico del bilancio dell'Istituto centrale di statistica, salvo rivalsa nei confronti delle provincie medesime".

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 290.