§ 2.1.56 - Legge Provinciale 15 dicembre 1980, n. 37. [*]
Modifiche ed integrazioni alla Legge provinciale 28 agosto 1978, n. 34, contenente norme per il trattamento giuridico ed economico [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:15/12/1980
Numero:37


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      La normativa di cui al precedente articolo 1 decorre dalla data di inizio dell'ottava legislatura del Consiglio regionale.
Art. 4.      Alla copertura del maggiore onere di Lire 6.700.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, nonché all'onere «una tantum» di Lire 5.000.000 derivante dall'applicazione [...]
Art. 5.      (Omissis)


§ 2.1.56 - Legge Provinciale 15 dicembre 1980, n. 37. [*]

Modifiche ed integrazioni alla Legge provinciale 28 agosto 1978, n. 34, contenente norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti consiglieri regionali ed amministratori di comuni.

(B.U. 23 dicembre 1980, n. 64).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     La normativa di cui al precedente articolo 1 decorre dalla data di inizio dell'ottava legislatura del Consiglio regionale.

     I dipendenti che eventualmente avessero provveduto al pagamento degli oneri relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed eventualmente assistenza sanitaria, hanno diritto al rimborso, da parte

dell'amministrazione di appartenenza, delle somma pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, dietro presentazione di idonea documentazione.

 

     Art. 4.

     Alla copertura del maggiore onere di Lire 6.700.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, nonché all'onere «una tantum» di Lire 5.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della legge medesima a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione per l'importo complessivo di Lire 11.700.000 del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «personale in attività di servizio ed in quiescenza» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della Legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

     All'onere valutato nell'importo di Lire 7.200.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, in una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1980-1982 di cui all'articolo 13 della Legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

     Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Articolo sostitutivo dell'art. 1 della L.P. 28 agosto 1978, n. 34.

[2] Abroga l'art. 2 della L.P. 28 agosto 1978, n. 34.

[3] Disposizione finanziaria transitoria ed entrata in vigore.