§ 5.4.42 - L.P. 29 ottobre 1991, n. 31.
Partecipazione della provincia all'Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:29/10/1991
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare alla costituzione di un'istituzione da denominarsi "Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento [...]
Art. 2.      1. La partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla costituzione dell'Accademia deve prevedere, nel relativo statuto, la rappresentanza della Provincia stessa negli organi sociali e la [...]
Art. 3.      1. La Giunta provinciale, in caso di partecipazione all'Accademia, oltre a versare la quota sociale statutariamente prevista, è autorizzata ad assegnare annualmente fondi a sostegno [...]
Art. 4.      1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 la spesa di Lire 1.275.900.000.
Art. 5.      1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 5.4.42 - L.P. 29 ottobre 1991, n. 31.

Partecipazione della provincia all'Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale.

(B.U. 19 novembre 1991, n. 51).

 

     Art. 1.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare alla costituzione di un'istituzione da denominarsi "Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale", al fine di promuovere e favorire progetti di ricerca applicata, nonché la qualificazione, l'aggiornamento e perfezionamento nelle diverse professionalità.

 

          Art. 2.

     1. La partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla costituzione dell'Accademia deve prevedere, nel relativo statuto, la rappresentanza della Provincia stessa negli organi sociali e la scelta preferenziale dell'attività istituzionale di ricerca e formazione nei settore della lingua e del diritto, delle questioni ambientali nell'arco alpino, delle problematiche etniche e delle autonomie regionali.

     2. Il Presidente della Giunta provinciale approva l'atto costituito e lo statuto dell'Accademia, previa deliberazione della Giunta stessa, che nomina anche i propri rappresentanti in seno agli organo sociali dell'Accademia.

     3. In caso di partecipazione della Provincia, per poter fruire dei fondi di cui all'articolo 3, l'Accademia è tenuta a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

 

          Art. 3.

     1. La Giunta provinciale, in caso di partecipazione all'Accademia, oltre a versare la quota sociale statutariamente prevista, è autorizzata ad assegnare annualmente fondi a sostegno dell'attività e delle spese di gestione sulla base del relativo programma e previa verifica della sua rispondenza alle finalità previste nell'articolo 1.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dell'Accademia, a titolo di comodato gratuito, i locali, le attrezzature e gli arredamenti necessari, oppure a concedere appositi finanziamenti.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare i fondi di cui ai commi 1 e 2 in una o più soluzioni, tenuto conto delle esigenze gestionali dell'Accademia.

 

          Art. 4.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 la spesa di Lire 1.275.900.000.

     2. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

     3. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 3 dell'allegato n. 3 al bilancio).

 

          Art. 5.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:

     di nuova istituzione

     cap. 33112 - Spese per la partecipazione della Provincia all'Accademia europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale (art. 3. comma 1 della legge)

     COD /3.3-1.5/1.1. 162.2. 06.06/

     Competenza Lire 1.275.900.000

     Cassa Lire 600.000.000 1.

     in diminuzione

     cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti)

     Competenza Lire 1.275.900.000

     Cassa Lire 600.000.000