Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 lavoro e formazione professionale |
Data: | 29/10/1991 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare alla costituzione di un'istituzione da denominarsi "Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento [...] |
Art. 2. 1. La partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla costituzione dell'Accademia deve prevedere, nel relativo statuto, la rappresentanza della Provincia stessa negli organi sociali e la [...] |
Art. 3. 1. La Giunta provinciale, in caso di partecipazione all'Accademia, oltre a versare la quota sociale statutariamente prevista, è autorizzata ad assegnare annualmente fondi a sostegno [...] |
Art. 4. 1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 la spesa di Lire 1.275.900.000. |
Art. 5. 1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni: |
§ 5.4.42 - L.P. 29 ottobre 1991, n. 31.
Partecipazione della provincia all'Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale.
(B.U. 19 novembre 1991, n. 51).
1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare alla costituzione di un'istituzione da denominarsi "Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale", al fine di promuovere e favorire progetti di ricerca applicata, nonché la qualificazione, l'aggiornamento e perfezionamento nelle diverse professionalità.
1. La partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla costituzione dell'Accademia deve prevedere, nel relativo statuto, la rappresentanza della Provincia stessa negli organi sociali e la scelta preferenziale dell'attività istituzionale di ricerca e formazione nei settore della lingua e del diritto, delle questioni ambientali nell'arco alpino, delle problematiche etniche e delle autonomie regionali.
2. Il Presidente della Giunta provinciale approva l'atto costituito e lo statuto dell'Accademia, previa deliberazione della Giunta stessa, che nomina anche i propri rappresentanti in seno agli organo sociali dell'Accademia.
3. In caso di partecipazione della Provincia, per poter fruire dei fondi di cui all'articolo 3, l'Accademia è tenuta a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
1. La Giunta provinciale, in caso di partecipazione all'Accademia, oltre a versare la quota sociale statutariamente prevista, è autorizzata ad assegnare annualmente fondi a sostegno dell'attività e delle spese di gestione sulla base del relativo programma e previa verifica della sua rispondenza alle finalità previste nell'articolo 1.
2. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dell'Accademia, a titolo di comodato gratuito, i locali, le attrezzature e gli arredamenti necessari, oppure a concedere appositi finanziamenti.
3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare i fondi di cui ai commi 1 e 2 in una o più soluzioni, tenuto conto delle esigenze gestionali dell'Accademia.
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 la spesa di Lire 1.275.900.000.
2. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.
3. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 3 dell'allegato n. 3 al bilancio).
1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:
di nuova istituzione
cap. 33112 - Spese per la partecipazione della Provincia all'Accademia europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale (art. 3. comma 1 della legge)
COD /3.3-1.5/1.1. 162.2. 06.06/
Competenza Lire 1.275.900.000
Cassa Lire 600.000.000 1.
in diminuzione
cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti)
Competenza Lire 1.275.900.000
Cassa Lire 600.000.000