§ 5.3.50 - L.P. 4 maggio 1988, n. 15.
Disciplina dell'orientamento scolastico e professionale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:04/05/1988
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Finalità dell'orientamento scolastico e professionale.
Art. 2.  Destinatari delle attività di orientamento.
Art. 3.  Uffici per l'orientamento scolastico e professionale e loro compiti.
Art. 4.  Uffici e sedi periferiche.
Art. 5.  Servizio pubblico di orientamento e forme di collaborazione.
Art. 6.  Programmazioni annuali.
Art. 7.  Ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale.
Art. 8.  Organici della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22.
Art. 9.  Aggiornamento del personale.
Art. 10.  Disposizioni finali.
Art. 11.  Disposizioni finanziarie.


§ 5.3.50 - L.P. 4 maggio 1988, n. 15.

Disciplina dell'orientamento scolastico e professionale.

(B.U. 17 maggio 1988, n. 22).

 

     Art. 1. Finalità dell'orientamento scolastico e professionale.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove l'orientamento scolastico e professionale al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e al lavoro e alla loro libera e consapevole scelta.

     2. L'orientamento scolastico e professionale, attuato tramite informazione o consulenza specialistica, offre un servizio di interesse pubblico e generalizzato che:

     a) consente al singolo di acquisire coscienza delle proprie attitudini ed i propri interessi e una più adeguata consapevolezza della propria capacità di effettuare autonomamente le proprie scelte;

     b) fornisce un'informazione esauriente circa i canali scolastici e formativi e le possibilità professionali, in relazione alla realtà del mercato del lavoro e alla sua prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa, nel quadro degli obiettivi della programmazione economica.

 

          Art. 2. Destinatari delle attività di orientamento.

     1. L'orientamento scolastico e professionale è un servizio rivolto a tutti coloro che devono effettuare scelte scolastiche, formative e/o professionali.

     2. L'attività di orientamento si rivolge particolarmente:

     a) agli alunni delle scuole d'obbligo;

     b) agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado e studenti universitari;

     c) ai giovani in fase di formazione professionale;

     d) ai giovani ed adulti in relazione a questioni di formazione, riqualificazione professionale, di inserimento nel mondo lavorativo e di curricoli professionali;

     e) ai genitori e responsabili dell'educazione.

     3. L'orientamento scolastico e professionale assume contatti con quelle persone, associazioni, organizzazioni e servizi, che sostengono i giovani nel loro processo di scelta scolastica e professionale.

     4. La consulenza deve essere imparziale, non vincolate e gratuita.

 

          Art. 3. Uffici per l'orientamento scolastico e professionale e loro compiti.

     1. I compiti previsti dalla presente legge sono espletati rispettivamente dall'Ufficio 27 - Orientamento scolastico e professionale della ripartizione III di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e dal Servizio di Orientamento scolastico e professionale presso l'Ufficio 155 - Affari amministrativi scolastici - di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, della ripartizione X.

     2. All'Ufficio rispettivamente al Servizio di orientamento scolastico e professionale sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) informazione generica e consulenza nell'ambito scolastico, professionale ed economico-lavorativo;

     b) sostegno e sensibilizzazione delle agenzie e degli operatori che incidono sui processi di scelta dell'individuo;

     c) consulenza psicologica e informativa, sia individuale che delle famiglie; esami psicodiagnostici ed attitudinali;

     d) assistenza ai giovani in cerca di posti per apprendistato;

     e) consulenza per adulti che intendono riqualificarsi;

     f) cura dell'orientamento professionale dei lavoratori;

     g) iniziative finalizzate all'orientamento scolastico, professionale e lavorativo di soggetti portatori di handicap;

     h) collaborazione con scuole, istituzioni di addestramento e formazione professionale e con istituzioni nel campo sociale ed economico;

     i) corsi di aggiornamento e altre iniziative formative sulle tematiche orientative;

     l) elaborazione di relazioni e pareri tecnici in materia di orientamento scolastico e professionale;

     m) ricerca e documentazione;

     n) cura e edizione di pubblicazioni e strumenti didattici.

     3. I compiti elencati nel precedente comma sostituiscono quelli previsti per l'Ufficio 27. Orientamento scolastico e professionale, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nonchè la voce "Orientamento scolastico e professionale" dell'Ufficio 155. Affari amministrativi scolastici, di cui al medesimo allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

     4. I consulenti di orientamento possono essere impiegati anche come relatori in materia di orientamento scolastico-professionale nei corsi di base presso le scuole professionali provinciali e nei corsi di aggiornamento per insegnanti.

 

          Art. 4. Uffici e sedi periferiche.

     1. L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale hanno le loro sedi centrali a Bolzano. Le sedi periferiche dell'Ufficio n. 27 si trovano e Merano, Bressanone, Brunico, Silandro, Vipiteno ed a Selva di Gardena. Le sedi periferiche del Servizio di orientamento scolastico e professionale dell'Ufficio 155 si trovano a Merano e a Bressanone. Detti Uffici organizzano giornate di consulenza presso i maggiori centri scolastici e presso gli Uffici di collocamento. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere istituite nuove sedi o modificate o soppresse quelle esistenti.

 

          Art. 5. Servizio pubblico di orientamento e forme di collaborazione.

     1. L'Ufficio provinciale ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale costituiscono il servizio pubblico provinciale di orientamento scolastico e professionale.

     2. L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale collaborano con le scuole di istruzione secondaria di I e II grado, con le scuole di formazione professionale e con quelle istituzioni pubbliche o private anche estere, che possono fornire informazioni e documentazione utili per lo svolgimento dell'attività di orientamento. A tal fine possono venire stipulate convenzioni che disciplinino modalità e contenuti della collaborazione.

     3. Essi svolgono altresì studi e ricerche, servendosi anche di istituti specializzati, approntano documenti e raccolgono informazioni dirette a diffondere le iniziative di formazione professionale e, attraverso la eventuale promozione di esperienze lavorative, forniscono le conoscenze del sistema produttivo e del mercato del lavoro, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi.

     4. L'ufficio ed il servizio di orientamento scolastico e professionale hanno il compito di proporre ogni misura atta ad adeguare gli interventi di formazione alle prospettive ed alle esigenze dell'attività produttiva e, nel rispetto delle scelte e delle attitudini individuali, informano i giovani circa le reali occasioni occupazionali.

     5. L'ufficio ed il servizio di orientamento scolastico e professionale collaborano con l'Ufficio Mercato del Lavoro e con l'Osservatorio sul mercato del lavoro, ed operano in collegamento con le parti sociali, gli Uffici di Collocamento, l'Ufficio del Lavoro e l'Ispettorato del Lavoro.

     6. L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale assicurano alle scuole la necessaria consulenza, la documentazione, le informazioni in materia di orientamento scolastico e professionale, nel rispetto della libertà didattica dei docenti e dell'autonomia didattica e amministrativa garantite a dette istituzioni dalla legislazione vigente.

     7. La relazione annuale di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, comprende anche un capitolo dedicato alle iniziative assunte da ciascuna scuola di istruzione secondaria per promuovere l'orientamento scolastico-professionale all'interno della scuola stessa.

 

          Art. 6. Programmazioni annuali.

     1. Gli assessori competenti approvano, per il rispettivo Ufficio e il rispettivo Servizio, la programmazione annuale.

     2. Le programmazioni comprendono:

     a) settori di intervento da privilegiare nel corso dell'anno;

     b) specie e quantità delle pubblicazioni previste;

     c) tipo e quantità di corsi di aggiornamento e di incontri informativi previsti.

 

          Art. 7. Ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale. [1]

 

          Art. 8. Organici della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22. [2]

 

          Art. 9. Aggiornamento del personale.

     1. L'Ufficio e il Servizio di orientamento scolastico e professionale devono curare il continuo aggiornamento dei propri collaboratori.

     2. Per il perseguimento della finalità di cui al precedente comma i corsi possono essere frequentati anche all'estero. L'Ufficio rispettivamente il Servizio interessato possono avvalersi anche di esperti provenienti dall'area culturale tedesca e ladina.

 

          Art. 10. Disposizioni finali.

     1. Il punto 5 del primo comma dell'art. 19 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è soppresso.

     2. Su proposta degli Assessori competenti, la Giunta provinciale può disporre il distacco, presso l'Ufficio rispettivamente il Servizio di orientamento scolastico e professionale, fino ad un massimo di 6 insegnanti dell'Ispettorato alla formazione professionale in lingua tedesca e ladina e fino ad un massimo di 2 insegnanti dell'Ispettorato alla formazione professionale in lingua italiana. Il personale distaccato è posto alle dipendenze dei direttori degli Uffici competenti per l'orientamento scolastico e professionale e osserva il normale orario d'ufficio vigente per i dipendenti provinciali.

     3. Sono abrogate le disposizioni della legge provinciale 10 novembre 1960, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

 

          Art. 11. Disposizioni finanziarie. [3]

 

 

Allegato

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.