Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica e istruzione |
Data: | 04/05/1988 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Finalità dell'orientamento scolastico e professionale. |
Art. 2. Destinatari delle attività di orientamento. |
Art. 3. Uffici per l'orientamento scolastico e professionale e loro compiti. |
Art. 4. Uffici e sedi periferiche. |
Art. 5. Servizio pubblico di orientamento e forme di collaborazione. |
Art. 6. Programmazioni annuali. |
Art. 7. Ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale. |
Art. 8. Organici della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22. |
Art. 9. Aggiornamento del personale. |
Art. 10. Disposizioni finali. |
Art. 11. Disposizioni finanziarie. |
§ 5.3.50 - L.P. 4 maggio 1988, n. 15.
Disciplina dell'orientamento scolastico e professionale.
(B.U. 17 maggio 1988, n. 22).
Art. 1. Finalità dell'orientamento scolastico e professionale.
1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove l'orientamento scolastico e professionale al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e al lavoro e alla loro libera e consapevole scelta.
2. L'orientamento scolastico e professionale, attuato tramite informazione o consulenza specialistica, offre un servizio di interesse pubblico e generalizzato che:
a) consente al singolo di acquisire coscienza delle proprie attitudini ed i propri interessi e una più adeguata consapevolezza della propria capacità di effettuare autonomamente le proprie scelte;
b) fornisce un'informazione esauriente circa i canali scolastici e formativi e le possibilità professionali, in relazione alla realtà del mercato del lavoro e alla sua prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa, nel quadro degli obiettivi della programmazione economica.
Art. 2. Destinatari delle attività di orientamento.
1. L'orientamento scolastico e professionale è un servizio rivolto a tutti coloro che devono effettuare scelte scolastiche, formative e/o professionali.
2. L'attività di orientamento si rivolge particolarmente:
a) agli alunni delle scuole d'obbligo;
b) agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado e studenti universitari;
c) ai giovani in fase di formazione professionale;
d) ai giovani ed adulti in relazione a questioni di formazione, riqualificazione professionale, di inserimento nel mondo lavorativo e di curricoli professionali;
e) ai genitori e responsabili dell'educazione.
3. L'orientamento scolastico e professionale assume contatti con quelle persone, associazioni, organizzazioni e servizi, che sostengono i giovani nel loro processo di scelta scolastica e professionale.
4. La consulenza deve essere imparziale, non vincolate e gratuita.
Art. 3. Uffici per l'orientamento scolastico e professionale e loro compiti.
1. I compiti previsti dalla presente legge sono espletati rispettivamente dall'Ufficio 27 - Orientamento scolastico e professionale della ripartizione III di cui all'allegato A della
2. All'Ufficio rispettivamente al Servizio di orientamento scolastico e professionale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) informazione generica e consulenza nell'ambito scolastico, professionale ed economico-lavorativo;
b) sostegno e sensibilizzazione delle agenzie e degli operatori che incidono sui processi di scelta dell'individuo;
c) consulenza psicologica e informativa, sia individuale che delle famiglie; esami psicodiagnostici ed attitudinali;
d) assistenza ai giovani in cerca di posti per apprendistato;
e) consulenza per adulti che intendono riqualificarsi;
f) cura dell'orientamento professionale dei lavoratori;
g) iniziative finalizzate all'orientamento scolastico, professionale e lavorativo di soggetti portatori di handicap;
h) collaborazione con scuole, istituzioni di addestramento e formazione professionale e con istituzioni nel campo sociale ed economico;
i) corsi di aggiornamento e altre iniziative formative sulle tematiche orientative;
l) elaborazione di relazioni e pareri tecnici in materia di orientamento scolastico e professionale;
m) ricerca e documentazione;
n) cura e edizione di pubblicazioni e strumenti didattici.
3. I compiti elencati nel precedente comma sostituiscono quelli previsti per l'Ufficio 27. Orientamento scolastico e professionale, di cui all'allegato A della
4. I consulenti di orientamento possono essere impiegati anche come relatori in materia di orientamento scolastico-professionale nei corsi di base presso le scuole professionali provinciali e nei corsi di aggiornamento per insegnanti.
Art. 4. Uffici e sedi periferiche.
1. L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale hanno le loro sedi centrali a Bolzano. Le sedi periferiche dell'Ufficio n. 27 si trovano e Merano, Bressanone, Brunico, Silandro, Vipiteno ed a Selva di Gardena. Le sedi periferiche del Servizio di orientamento scolastico e professionale dell'Ufficio 155 si trovano a Merano e a Bressanone. Detti Uffici organizzano giornate di consulenza presso i maggiori centri scolastici e presso gli Uffici di collocamento. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere istituite nuove sedi o modificate o soppresse quelle esistenti.
Art. 5. Servizio pubblico di orientamento e forme di collaborazione.
1. L'Ufficio provinciale ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale costituiscono il servizio pubblico provinciale di orientamento scolastico e professionale.
2. L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale collaborano con le scuole di istruzione secondaria di I e II grado, con le scuole di formazione professionale e con quelle istituzioni pubbliche o private anche estere, che possono fornire informazioni e documentazione utili per lo svolgimento dell'attività di orientamento. A tal fine possono venire stipulate convenzioni che disciplinino modalità e contenuti della collaborazione.
3. Essi svolgono altresì studi e ricerche, servendosi anche di istituti specializzati, approntano documenti e raccolgono informazioni dirette a diffondere le iniziative di formazione professionale e, attraverso la eventuale promozione di esperienze lavorative, forniscono le conoscenze del sistema produttivo e del mercato del lavoro, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi.
4. L'ufficio ed il servizio di orientamento scolastico e professionale hanno il compito di proporre ogni misura atta ad adeguare gli interventi di formazione alle prospettive ed alle esigenze dell'attività produttiva e, nel rispetto delle scelte e delle attitudini individuali, informano i giovani circa le reali occasioni occupazionali.
5. L'ufficio ed il servizio di orientamento scolastico e professionale collaborano con l'Ufficio Mercato del Lavoro e con l'Osservatorio sul mercato del lavoro, ed operano in collegamento con le parti sociali, gli Uffici di Collocamento, l'Ufficio del Lavoro e l'Ispettorato del Lavoro.
6. L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale assicurano alle scuole la necessaria consulenza, la documentazione, le informazioni in materia di orientamento scolastico e professionale, nel rispetto della libertà didattica dei docenti e dell'autonomia didattica e amministrativa garantite a dette istituzioni dalla legislazione vigente.
7. La relazione annuale di cui al quarto comma dell'art. 6 della
Art. 6. Programmazioni annuali.
1. Gli assessori competenti approvano, per il rispettivo Ufficio e il rispettivo Servizio, la programmazione annuale.
2. Le programmazioni comprendono:
a) settori di intervento da privilegiare nel corso dell'anno;
b) specie e quantità delle pubblicazioni previste;
c) tipo e quantità di corsi di aggiornamento e di incontri informativi previsti.
Art. 7. Ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale. [1]
Art. 8. Organici della
Art. 9. Aggiornamento del personale.
1. L'Ufficio e il Servizio di orientamento scolastico e professionale devono curare il continuo aggiornamento dei propri collaboratori.
2. Per il perseguimento della finalità di cui al precedente comma i corsi possono essere frequentati anche all'estero. L'Ufficio rispettivamente il Servizio interessato possono avvalersi anche di esperti provenienti dall'area culturale tedesca e ladina.
Art. 10. Disposizioni finali.
1. Il punto 5 del primo comma dell'art. 19 della
2. Su proposta degli Assessori competenti, la Giunta provinciale può disporre il distacco, presso l'Ufficio rispettivamente il Servizio di orientamento scolastico e professionale, fino ad un massimo di 6 insegnanti dell'Ispettorato alla formazione professionale in lingua tedesca e ladina e fino ad un massimo di 2 insegnanti dell'Ispettorato alla formazione professionale in lingua italiana. Il personale distaccato è posto alle dipendenze dei direttori degli Uffici competenti per l'orientamento scolastico e professionale e osserva il normale orario d'ufficio vigente per i dipendenti provinciali.
3. Sono abrogate le disposizioni della
Art. 11. Disposizioni finanziarie. [3]
Allegato
(Omissis).
[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della