§ 5.3.73 - L.P. 21 maggio 1996, n. 10.
Modifiche alla legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, recante "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore di studenti universitari [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:21/05/1996
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modifiche.
Art. 2.  Disposizioni finanziarie.


§ 5.3.73 - L.P. 21 maggio 1996, n. 10.

Modifiche alla legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, recante "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore di studenti universitari residenti nella provincia di Bolzano".

(B.U. 4 giugno 1996, n. 26).

 

     Art. 1. Modifiche.

     1. Il comma terzo dell'art. 16 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23 è sostituito dal seguente:

     “3. Il servizio può essere garantito da proprio personale specializzato così come tramite la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici e privati o con esperti nel settore, operanti sul territorio nazionale o nei paesi dell'area culturale tedesca, comprese le università."

     2. Dopo il comma terzo dell'art. 16 della legge provinciale n. 23/1991 sono aggiunti i seguenti commi quarto, quinto e sesto:

     “4. La Giunta provinciale può assumere le spese per l'acquisto, l'elaborazione e la realizzazione di materiale didattico e consultivo, software compreso.

     5. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata, per i fini di cui al comma primo, ad organizzare sul territorio nazionale ed in Paesi dell'area culturale tedesca, incontri informativi in materia di consulenza universitaria e di educazione permanente per i consulenti e ad assumere le spese di vitto e alloggio, nonché altre spese di tipo organizzativo, quali quelle per onorari dei relatori, affitto di locali, materiale o altre.

     6. Le spese di cui ai commi quarto e quinto possono essere sostenute in economia tramite funzionario delegato.

     3. Il comma primo dell'art. 9 della legge provinciale n. 23/1991 è sostituito dal seguente:

     “1. Ai fini dell'erogazione degli interventi previsti dalla presente legge, la condizione economica è considerata disagiata con riferimento ai redditi conseguiti nell'anno solare anteriore alla domanda ed alla situazione patrimoniale all'atto di presentazione della domanda. Vengono considerati i redditi ed il patrimonio dei genitori e del richiedente, nonché le detrazioni per le persone a carico. Nel caso in cui il richiedente sia legalmente separato o divorziato, orfano di ambedue i genitori o con propri figli oppure abbia svolto, prima dell'inizio dello studio, un'attività lavorativa retribuita della durata di almeno tre anni, viene calcolato solo il suo patrimonio e il suo reddito; se il richiedente è coniugato, si tiene conto anche del reddito e del patrimonio del coniuge."

 

          Art. 2. Disposizioni finanziarie.

     1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale. Per la sua attuazione sono utilizzate nell'anno 1996 le disponibilità finanziarie iscritte al capitolo di spesa 31302 del bilancio di previsione per l'anno 1996.

     2. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 20, comma quinto, della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23.