Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 04/12/1981 |
Numero: | 761 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, sono apportate le seguenti modifiche: |
Art. 2. All'art. 4 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, le parole "nonchè di scuole popolari" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "nonchè dei corsi [...] |
Art. 3. All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono aggiunti i seguenti commi: |
Art. 4. All'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, l'ultimo periodo del terzo comma è soppresso e sostituito dal seguente: |
Art. 5. All'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, sono aggiunti i seguenti commi: |
Art. 6. All'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, sono apportate le seguenti modifiche: |
Art. 7. All'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono apportate le seguenti modifiche: |
Art. 8. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, è soppresso e sostituito dal seguente: |
Art. 9. Gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono soppressi e sostituiti dal seguente: |
Art. 10. All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono soppressi il secondo e il terzo comma. |
Art. 11. All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 12. All'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, sono apportate le seguenti modifiche: |
Art. 13. L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, è soppresso e sostituito dal seguente: |
Art. 14. All'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, è soppresso l'ultimo comma. |
Art. 15. La provincia adotta i provvedimenti di cui agli articoli 3, commi terzo e quinto, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419, previa intesa con il Ministro della [...] |
Art. 16. Nell'esercizio delle proprie competenze nella materia disciplinata dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la provincia istituisce uno o più istituti [...] |
Art. 17. Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si applicano anche ai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti in provincia di Bolzano, che abbiano conseguito [...] |
Art. 18. Su richiesta della provincia, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all'estero per la [...] |
Art. 19. Nell'assegnazione dei posti di personale direttivo delle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano hanno precedenza i candidati vincitori del concorso che abbiano sostenuto [...] |
Art. 20. I provvedimenti relativi al personale insegnante previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono adottati dai competenti organi dello Stato, salva [...] |
Art. 21. Il personale direttivo e docente delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano può chiedere il trasferimento nell'ambito o fuori della provincia, secondo le disposizioni [...] |
Art. 22. Le cattedre di seconda lingua tedesca, nelle scuole secondarie in lingua italiana, sono coperte mediante concorsi riservati, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della [...] |
Art. 23. Il termine di tre anni per la validità del colloquio relativo all'accertamento della conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca fissato nell'art. 6 del decreto del Presidente della [...] |
Art. 24. In provincia di Bolzano l'insegnamento della religione, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze [...] |
Art. 25. L'art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche agli insegnanti di religione nelle scuole elementari della provincia di Bolzano, in possesso dei requisiti ivi [...] |
Art. 26. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relative all'insegnamento religioso nelle scuole della provincia di [...] |
Art. 27. Il ruolo istituito con l'art. 5 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, integrato dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è trasformato [...] |
Art. 28. Per gli oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dall'applicazione del presente decreto, si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero [...] |
§ 41.7.139 - D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.
(G.U. 24 dicembre 1981, n. 353)
All'art. 1 del
al primo comma, sono soppresse le parole "nonchè in materia di scuola popolare";
al secondo comma, le parole "delle scuole di istruzione elementare e secondaria, nonchè di scuola popolare, della provincia di Bolzano" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "di cui al successivo art. 12".
All'art. 4 primo comma, del
All'art. 6 del
"Per l'insegnamento della seconda lingua è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del
L'accertamento di cui al precedente comma è richiesto anche per l'esercizio della funzione ispettiva di cui al successivo art. 14.
Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 47, terzo e quarto comma, del
All'art. 7 del
"Nelle scuole secondarie i competenti organi della scuola stabiliscono le modalità relative all'uso della lingua ladina quale strumento d'insegnamento e sono autorizzati ad istituire corsi integrativi per l'insegnamento della lingua e cultura ladina".
All'art. 9 del
"La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al precedente primo comma, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.
La modifica dei programmi di cui al precedente primo comma è da intendere nel senso che può riguardare anche gli orari d'insegnamento".
All'art. 12 del
al primo comma, le parole "delle scuole popolari" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "dei corsi di cui al precedente art. 4, primo comma";
al secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: "il personale docente di seconda lingua, italiana o tedesca, della scuola secondaria è ammesso a partecipare ai concorsi a posti di preside delle corrispondenti scuole, rispettivamente in lingua italiana o in lingua tedesca";
l'ultimo comma è soppresso e sostituito dai seguenti commi:
"Ai ruoli di cui al precedente secondo comma possono accedere anche i cittadini appartenenti al gruppo ladino in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui all'ultimo comma del presente articolo ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle località ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento è impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attività.
L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle località ladine è riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole che sia in possesso dei prescritti requisiti.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente norma, per l'accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie delle località ladine è richiesta la conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, da comprovare per le lingue italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del
All'art. 13 del
dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti commi:
"L'orario obbligatorio d'insegnamento degli insegnanti appartenenti ai ruoli di cui alle lettere c) e d) del precedente primo comma è di 18 ore settimanali, che costituiscono posto d'insegnamento per la determinazione degli organici dei predetti ruoli.
Nei casi nei quali non sia possibile costituire un posto d'insegnamento ai sensi del precedente comma, alla copertura delle ore residue si provvede, ove necessario, mediante la nomina di personale docente non di ruolo";
il quarto comma è soppresso;
i commi sesto, settimo ed ottavo sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
"Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alle lettere a) e c) del primo comma, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio in un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attività, oppure in un istituto delle località ladine, debbono superare un esame consistente in prove scritte ed orali sulla conoscenza della lingua e letteratura italiana e della relativa didattica, in conformità dei programmi vigenti per il conseguimento dei diplomi di abilitazione rilasciati da istituti magistrali con lingua di insegnamento italiana.
Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alle lettere b) e d) del primo comma, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio di un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attività, oppure in un istituto delle località ladine, debbono superare un esame consistente in prove scritte ed orali sulla conoscenza della lingua e letteratura tedesca e della relativa didattica, in conformità dei programmi vigenti per il conseguimento dei diplomi di abilitazione rilasciati da istituti magistrali con lingua d'insegnamento tedesca.
Gli esami di cui ai precedenti due commi si svolgono davanti ad apposita commissione nominata rispettivamente dal sovraintendente scolastico e dal competente intendente scolastico.
Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alla lettera e) del primo comma debbono dimostrare di conoscere le lingue italiana, tedesca e ladina mediante esame da svolgersi innanzi ad apposita commissione nominata dall'intendente delle predette scuole.
I programmi di esame dei concorsi a posti di ruolo nelle scuole elementari delle località ladine debbono assicurare l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina.
L'art. 14 del
"Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del
I predetti ispettori tecnici sono assegnati rispettivamente presso la sovrintendenza scolastica e presso l'intendenza scolastica delle scuole di lingua tedesca.
Ai concorsi per l'accesso ai posti di cui al primo comma sono ammessi, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 37 del
Gli articoli 15 e 16 del
"In relazione al particolare ordinamento scolastico della provincia di Bolzano, la funzione ispettiva di cui all'art. 4 del
A tal fine, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 119 del
a) per la scuola in lingua italiana:
un posto per la scuola elementare;
un posto per la scuola secondaria;
b) per la scuola in lingua tedesca:
due posti per la scuola elementare;
tre posti per la scuola secondaria;
c) per la scuola delle località ladine un posto per la scuola elementare.
Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati rispettivamente presso la sovrintendenza scolastica, l'intendenza scolastica delle scuole in lingua tedesca e l'intendenza scolastica delle scuole delle località ladine.
I posti di cui al precedente secondo comma relativi alla scuola secondaria sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la provincia, per i settori d'insegnamento previsti dal secondo comma del citato art. 119, assicurando, comunque, un posto al settore dell'insegnamento linguistico-espressivo.
Ai concorsi relativi ai posti di cui al precedente secondo comma è ammesso il personale direttivo e docente della rispettiva scuola in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 37 del
Per le esigenze relative alla scuola secondaria, il sovrintendente e gli intendenti scolastici possono conferire incarichi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 del
All'art. 17 del
All'art. 19 del
"Per soddisfare esigenze di aggiornamento della lingua di insegnamento tedesca il Ministero della pubblica istruzione e la provincia provvedono d'intesa all'aggiornamento del personale della scuola in attuazione del
All'art. 25 del
al terzo comma, le parole “il trattamento economico di cui è provvisto" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "l'intero trattamento economico in godimento, comprese eventuali indennità";
all'ultimo comma, le parole "primo dirigente" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "dirigente superiore".
L'art. 27 del
"In provincia di Bolzano i consigli di disciplina del personale docente della scuola elementare e della scuola media sono costituiti distintamente per la scuola in lingua italiana, per quella in lingua tedesca e per quella delle località ladine".
All'art. 31 del
La provincia adotta i provvedimenti di cui agli articoli 3, commi terzo e quinto, e 4 del
Nell'esercizio delle proprie competenze nella materia disciplinata dal titolo III del
Per l'utilizzazione di personale della scuola negli istituti di cui al comma precedente, lo Stato provvede ai sensi dell'art. 16, commi secondo, terzo, quinto e settimo, del
Le disposizioni contenute nell'art. 5 della
La provincia, ai sensi dell'art. 9 del
Le competenze spettanti ai sensi del citato art. 5 della
Su richiesta della provincia, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all'estero per la specializzazione all'insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità di cui al
Nell'assegnazione dei posti di personale direttivo delle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano hanno precedenza i candidati vincitori del concorso che abbiano sostenuto positivamente nel concorso stesso una prova relativa all'ordinamento giuridico-amministrativo locale, con particolare riguardo all'ordinamento scolastico.
I provvedimenti relativi al personale insegnante previsti dall'art. 65 del
Il personale direttivo e docente delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano può chiedere il trasferimento nell'ambito o fuori della provincia, secondo le disposizioni vigenti in materia.
Il personale docente appartenente ai ruoli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 13 del
Il personale docente di cui al precedente comma, qualora ottenga il trasferimento in altra provincia, non può chiedere di essere trasferito nei ruoli di cui alle lettere a) o b) del citato art. 13, se non sia trascorso lo stesso periodo di quattro anni dalla nomina rispettivamente nel ruolo di cui alle lettere c) o d).
Il personale docente di seconda lingua, italiana o tedesca, delle scuole secondarie può chiedere il trasferimento nelle cattedre di materie letterarie delle corrispondenti scuole rispettivamente in lingua italiana o in lingua tedesca, purchè in possesso della prescritta abilitazione, dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di appartenenza e nel limite del 30% del numero complessivo dei docenti di ruolo delle rispettive cattedre di seconda lingua.
Il personale direttivo e docente delle scuole elementari e secondarie di altra provincia può chiedere il trasferimento nelle scuole della provincia di Bolzano, secondo le disposizioni vigenti in materia; per i trasferimenti nei posti direttivi o d'insegnamento in lingua tedesca delle scuole elementari è richiesto il superamento delle prove d'esame di cui all'art. 13, comma settimo, del
I trasferimenti previsti nel presente articolo avvengono nel rispetto del principio di cui all'art. 19, primo e secondo comma, del
Le cattedre di seconda lingua tedesca, nelle scuole secondarie in lingua italiana, sono coperte mediante concorsi riservati, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del
Le cattedre vengono assegnate ai vincitori dei predetti concorsi a partire da quelle coperte dai docenti con minore anzianità di ruolo, i quali passano d'ufficio nella sede richiesta, anche senza il possesso della specifica abilitazione ed eventualmente in soprannumero, all'insegnamento di materie letterarie rispettivamente nella scuola media o negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana in relazione al grado di scuola di appartenenza. I docenti, che si trovino in soprannumero, sono utilizzati nella sede richiesta secondo le vigenti disposizioni.
Il termine di tre anni per la validità del colloquio relativo all'accertamento della conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca fissato nell'art. 6 del
In provincia di Bolzano l'insegnamento della religione, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della provincia ed è impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti oppure religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorità scolastica competente d'intesa con l'ordinario stesso.
L'insegnamento di cui al comma precedente è impartito - salva la rinuncia che, nell'esercizio della propria libertà di coscienza, venga manifestata dall'interessato - per il numero di ore previsto dall'ordinamento scolastico e comunque per non meno di un'ora settimanale, nella scuola dell'obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali.
A ciascun docente è assegnato un numero di ore settimanali non superiore a diciotto nella scuola elementare e a quindici nella scuola secondaria. Le predette ore settimanali costituiscono posto orario ai fini dell'intero trattamento economico spettante.
L'art. 53, ultimo comma, della
Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del
Il ruolo istituito con l'art. 5 del
Per gli oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dall'applicazione del presente decreto, si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.