§ 5.2.57 - L.P. 7 luglio 1992, n. 26.
Istituzione del servizio di telesoccorso e telecontrollo in provincia di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:07/07/1992
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Servizio di telesoccorso e telecontrollo.
Art. 2.  Norma transitoria.
Art. 3.  Provvedimenti a favore dei servizi per anziani.
Art. 4.  Disposizioni finanziarie.
Art. 5.  Variazione al bilancio 1992.


§ 5.2.57 - L.P. 7 luglio 1992, n. 26.

Istituzione del servizio di telesoccorso e telecontrollo in provincia di Bolzano.

(B.U. 21 luglio 1992, n. 30).

 

     Art. 1. Servizio di telesoccorso e telecontrollo.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire un servizio di telesoccorso e telecontrollo, al fine di assistere le persone in particolare stato di bisogno nel loro domicilio, mediante l'attivazione di un sistema organico di presidi e di controlli, che prevede in particolare:

     a) l'allestimento e la gestione di uno o più centri operativi di telesoccorso e di telecontrollo funzionanti nell'intero arco della giornata;

     b) la concessione in comodato gratuito agli utenti del servizio, di un apparecchio idoneo a far pervenire al centro operativo il segnale di allarme ed a far individuare il soggetto che invia l'allarme stesso.

     2. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità di gestione e di accesso al servizio di telesoccorso e di telecontrollo, dando la precedenza agli utenti in età avanzata o che per la gravità dell'handicap sono fortemente dipendenti dall'aiuto di terzi. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

     3. Il servizio può essere attivato direttamente dall'amministrazione provinciale o tramite enti, associazioni o imprese specializzate.

     4. Spetta agli enti gestori dei servizi sociali che prestano servizio di assistenza domiciliare esercitare, per delega della provincia, le seguenti funzioni:

     a) decidere sulle domande di accesso al servizio, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al comma secondo;

     b) segnalare ai competenti centri il nominativo degli utenti ammessi al servizio e vigilare sulla regolarità della gestione e dell'uso del servizio stesso;

     c) riscuotere i contributi dovuti dagli utenti del servizio.

     5. La Giunta provinciale è autorizzata a fissare, a carico dell'utente del servizio di telesoccorso e telecontrollo, la corresponsione di un contributo mensile non superiore a lire centocinquantamila per l'uso del servizio, tenuto conto delle condizioni economiche degli utenti. Tale importo comprende anche il costo dell'allacciamento al servizio.

     6. Gli oneri di allestimento e di gestione del servizio di telesoccorso e telecontrollo sono a carica della provincia, mentre quelli connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma quarto sono a carico degli enti gestori dei servizi sociali di assistenza domiciliare, che vi fanno fronte con i fondi loro assegnati dalla Provincia ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e con i contributi versati dagli utenti.

 

          Art. 2. Norma transitoria.

     1. Fino a quando i comuni, loro consorzi o le comunità comprensoriali non avranno regolamentato la gestione dei servizi sociali loro delegati ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale n. 13/1991, le funzioni di cui all'art. 1, comma quarto, della presente legge, sono esercitate dagli enti che gestiscono i servizi di aiuto domiciliare ai sensi della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77.

 

          Art. 3. Provvedimenti a favore dei servizi per anziani.

     1. Il comma sesto dell'art. 24 della legge provinciale n. 77/1973, così come modificato dall'art. 13 della legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 4, dell'art. 5 della legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17, dall'art. 6 della legge provinciale 14 novembre 1983, n. 43 e dall'art. 4, commi quarto, quinto e sesto, della legge provinciale 22 febbraio 1988, n. 6, è così sostituito:

     "6.Un'ulteriore anticipazione pari al 40% del contributo deliberato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 32, comma primo, è disposta dal direttore dell'ufficio competente, sulla base di apposita richiesta da presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, corredata da una relazione sull'attività svolta."

     2. Al comma primo dell'art. 34 della legge provinciale n. 77/1973, sostituito dall'art. 7, comma quinto, della legge provinciale n. 17/1978, e dall'art. 4, comma ottavo, della legge provinciale n. 6/1988, le parole "Sentita la commissione di cui all'art. 17" sono soppresse.

 

          Art. 4. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 300 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma primo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa e dello stanziamento iscritto al capitolo 51205 dello stato di previsione della spesa.

     3. Le spese per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 5. Variazione al bilancio 1992.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

capitolo di nuova istituzione

 

 

51210 - Spese della Provincia per la istituzione e la gestione del servizio di telesoccorso e telecontrollo COD/05,1-1.4/1.1.148.2.08.07/

lire

300.000.000

capitolo in diminuzione

 

 

51205 - Contributi ad istituzioni assistenziali per il riattamento e la manutenzione di immobili destinati ai servizi di assistenza agli anziani, nonché per l'acquisto, il rinnovo, il miglioramento ed adeguamento delle attrezzature tecnologiche e degli arredamenti, ecc.

lire

300.000.000