Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 22/02/1988 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Beneficiari delle sovvenzioni provinciali. |
Art. 2. Istituzione della sottocommissione provinciale per i ricorsi in materia di prestazioni di assistenza economica. |
Art. 3. Ulteriori modifiche alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche. |
Art. 4. Modifiche alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche. |
Art. 5. Clausola d'urgenza. |
§ 5.1.85 - L.P. 22 febbraio 1988, n. 6.
Provvedimenti a favore dell'assistenza di base ed agli anziani nella Provincia di Bolzano.
(B.U. 1 marzo 1988, n. 10).
Art. 1. Beneficiari delle sovvenzioni provinciali.
1. In deroga al disposto di cui all'art. 2 della
Art. 2. Istituzione della sottocommissione provinciale per i ricorsi in materia di prestazioni di assistenza economica.
1. Dopo l'art. 6 della
"Art. 6-bis - Sottocommissione provinciale per i ricorsi in materia di prestazioni di assistenza economica - 1. E' istituita la sottocommissione provinciale per la decisione in materia di prestazioni di assistenza economica, della quale fanno parte:
a) l'assessore provinciale competente per l'assistenza e beneficenza pubblica o suo delegato, che la presiede;
b) due dei tre esperti nella materia dell'assistenza economica di cui all'art. 5, lettera e), della presente legge;
c) uno dei tre rappresentanti degli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 5, lettera f), della presente legge;
d) il rappresentante dei segretari di cui all'art. 5, lettera g), della presente legge.
2. Per i membri di cui alle lettere da b) a d) devono essere nominati anche i membri supplenti, che sono scelti tra i membri effettivi e supplenti di cui alle lettere da e) a g) dell'art. 5 della presente legge.
3. La commissione svolge le seguenti funzioni:
a) decide sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 3 del
b) esprime il parere sulle decisioni degli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 8-bis della presente legge.
4. Il presidente della commissione riferisce alla commissione provinciale per l'assistenza di base periodicamente e comunque una volta l'anno del lavoro svolto dalla commissione.
5. I verbali sulle decisioni della commissione sono comunicati ai membri della commissione provinciale per l'assistenza di base.
6. Funge da segretario della commissione il segretario della commissione provinciale per l'assistenza di base.
7. Alle sedute della commissione possono partecipare di volta in volta, su invito del presidente, esperti della materia senza diritto di voto.
8. La commissione viene nominata con deliberazione della Giunta provinciale ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura provinciale.
9. Ai membri della commissione ed al segretario spettano i compensi previsti dalla
2. La disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 6 della
Art. 3. Ulteriori modifiche alla
1. Nella lettera d) dell'art. 3 della
2. Nel primo e secondo comma dell'art. 7-bis della
3. Il primo comma dell'art. 7-ter della
"La misura delle sovvenzioni per ciascun ente di cui all'art. 2, è determinata dalla Giunta provinciale in rapporto al numero degli abitanti residenti nel rispettivo territorio, come risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale, in rapporto alle maggiori esigenze assistenziali della popolazione che vive nei comuni di montagna e nei centri urbani, nonché tenuto conto dell'esigenza di distribuire le risorse nel modo più equilibrato possibile."
4. Il primo comma dell'art. 8-bis della
"Nei casi di bisogno economico determinato da evenienze di carattere eccezionale, che comportino una spesa incompatibile con l'equilibrio del programma annuale degli enti di assistenza di base di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7, la domanda di prestazione sarà rimessa dagli enti per l'assistenza di base alla Giunta provinciale, la quale, sentito il parere della commissione provinciale di cui al precedente art. 6-bis, decide sulla concessione della prestazione, su proposta dell'assessore competente per materia."
Art. 4. Modifiche alla
1. Il primo comma dell'art. 12 della
"Il direttore della casa di riposo deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ed essere scelto preferibilmente fra gli assistenti sociali, i sociologi e gli psicologi. Può essere nominato direttore di una casa di riposo con meno di 40 posti letto anche un assistente geriatrico o un infermiere con esperienza di lavoro almeno biennale in casa di riposo o in servizi di aiuto domiciliare."
2. L'ultimo comma dell'art. 12 della
3. Il quarto comma dell'art. 21 della
"Le entrate derivanti dalla maggiorazione vanno considerate tra le detrazioni da applicare per la determinazione della retta."
4. Nel secondo comma dell'art. 24 della
5. Il terzo comma dell'art. 24 della
6. Nell'ultimo comma dell'art. 24 della
7. Il secondo comma dell'art. 32 della
"Per la liquidazione dei contributi o delle sovvenzioni di cui alla presente legge è fatto obbligo alle istituzioni beneficiarie di presentare documentazione di spesa fino alla concorrenza del contributo o delle sovvenzioni concessi."
8. Il primo comma dell'art. 34 della
"La Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente per l'assistenza agli anziani, sentita la commissione di cui all'art. 17, può organizzare in proprio corsi e iniziative idonee alla preparazione, aggiornamento e qualificazione professionale di personale e amministratori dei servizi per anziani, nonché alla sensibilizzazione ed informazione della popolazione sulla problematica dell'anziano e dei servizi ad esso rivolti."
9. Il secondo comma dell'art. 34 della
"La Giunta provinciale può altresì, su proposta dell'assessore competente e sentito il parere della commissione di cui al precedente art. 17, erogare contributi o sussidi ad istituzioni pubbliche o private che attuino iniziative idonee all'aggiornamento professionale del personale e degli amministratori dei servizi di assistenza agli anziani, nonché all'informazione e alla sensibilizzazione della popolazione sulla problematica dell'anziano e dei servizi ad esso rivolti."
Art. 5. Clausola d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.