§ 5.1.106 - L.P. 10 novembre 1993, n. 22.
Conferimento di incarichi provvisori per la funzione di direttore sanitario negli ospedali delle Unità sanitarie locali, ammissione ai concorsi per [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:10/11/1993
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. Fino alla data di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato i primi esami di idoneità all'esercizio delle funzioni di direzione, regolamentati dall'art. 17 del decreto [...]
Art. 2.      1. In deroga all'art. 18, comma quarto, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, modificato dall'art. 12, comma quinto, della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, per la durata di [...]
Art. 3.  Concorso pubblico per titoli ed esami per le posizioni funzionali di psicologo collaboratore, psicologo coadiutore e psicologo dirigente del profilo professionale: psicologi.
Art. 4.  Norme di raccordo con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Art. 5.  Modifica alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, concernente l'assistenza sanitaria in Austria.


§ 5.1.106 - L.P. 10 novembre 1993, n. 22.

Conferimento di incarichi provvisori per la funzione di direttore sanitario negli ospedali delle Unità sanitarie locali, ammissione ai concorsi per il profilo professionale degli psicologi nelle Unità sanitarie locali e norme sul riordino del servizio sanitario Provinciale.

(B.U. 23 novembre 1993, n. 57).

 

     Art. 1.

     1. Fino alla data di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato i primi esami di idoneità all'esercizio delle funzioni di direzione, regolamentati dall'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le unità sanitarie locali possono conferire incarichi provvisori su posti vacanti per direttori sanitari o dirigenti medici a dipendenti inquadrati nella posizione funzionale di vice direttore sanitario.

     2. Gli incarichi di cui al comma primo cessano comunque dalla data della copertura definitiva dei rispettivi posti messi a concorso.

     3. L'incarico è conferito al candidato che sia in possesso dei requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità per la disciplina "igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri" e che presenti maggiori titoli da valutarsi con i criteri previsti per il relativo concorso pubblico.

 

          Art. 2.

     1. In deroga all'art. 18, comma quarto, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, modificato dall'art. 12, comma quinto, della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di direttore sanitario degli ospedali di 2° e 3° grado possono essere affidate, in mancanza di personale sanitario in possesso dei requisiti richiesti, ad un primario ospedaliero della competente unità sanitaria locale.

 

          Art. 3. Concorso pubblico per titoli ed esami per le posizioni funzionali di psicologo collaboratore, psicologo coadiutore e psicologo dirigente del profilo professionale: psicologi.

     1. Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, per la copertura di posti in organico delle posizioni funzionali di psicologo dirigente del profilo professionale: psicologi, oltre ai candidati che sono in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982, sono ammessi altresì i cittadini italiani che hanno conseguito nelle università austriache il grado accademico "doctor philosophiae" con indirizzo di studio in psicologia, riconosciuto equipollente alla laurea in pedagogia ai sensi della legge 6 aprile 1982, n. 241, e del decreto ministeriale 13 dicembre 1989.

 

          Art. 4. Norme di raccordo con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. [1]

 

          Art. 5. Modifica alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, concernente l'assistenza sanitaria in Austria.

     1. La lettera b) dell'art. 23, comma primo, della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è così sostituita:

     “b)Land Salzburg per le "Landeskenanstalten Salzburg" per trattamenti di forme morbose renali, per interventi cardiochirurgici e per interventi di palatoschisi".

     2. All'art. 23, comma primo, della legge provinciali 18 agosto 1988, n. 33, sono aggiunti i seguenti punti:

     “k)Sozialpsychiatrie Bregenz-Wohngemeinschaft Haus Montfort" con sede a Bregenz per la cura la riabilitazione dei soggetti affetti da turbe psichiche;

     l) "Stiftung Rehabilitation nach Organtransplantation", con sede a Stronach presso Lienz (Osttirol), per la cura e riabilitazione dei bambini e giovani che hanno subito un trapianto di organi;

     m) "Comune di Hohenems" per l'attività svolta nell'ospedale zonale di Hohenems per il trattamento dei problemi riguardanti la sterilità delle donne."


[1] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.