Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 15/11/1973 |
Numero: | 795 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, con allegati, adottato a Strasburgo il 25 [...] |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 5 dell'accordo stesso |
§ 94.1.497 - Legge 15 novembre 1973, n. 795.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967.
(G.U. 19 dicembre 1973, n. 325)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, con allegati, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967.
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 5 dell'accordo stesso.