§ 5.1.34 - L.P. 25 giugno 1976, n. 25.
Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri nel quadro dell'attuazione della riforma sanitaria. Autorizzazione all'esercizio delle [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:25/06/1976
Numero:25


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.     
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale è sostituito dal seguente:
Art. 5.      I medici ospedalieri a tempo pieno possono espletare, oltre ai consulti secondo la disciplina stabilita dall'accordo di lavoro ai sensi dell'art. 5 della legge regionale, anche incarichi di [...]
Art. 6.      Al fine di facilitare l'applicazione del principio della proporzionale rappresentanza dei gruppi linguistici in seno alle commissioni esaminatrici, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 10 bis. 
Art. 11.      Con regolamento di esecuzione della presente legge saranno indicati gli ospedali riconosciuti idonei per il tirocinio, stabilite le modalità per l'ammissione e lo svolgimento dello stesso e [...]
Art. 12.      Ai tirocinanti viene corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50% del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore [...]
Art. 13. 
Art. 14.      Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio a tempo pieno reso presso istituti di ricovero e cura, classificati infermerie [...]
Art. 15.      Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il servizio reso dal personale sanitario presso gli istituti di ricovero e cura [...]
Art. 16.      Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio prestato all'estero da sanitari di cittadinanza italiana residenti [...]
Art. 17.      Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi il servizio reso dai farmacisti presso le farmacie di enti pubblici è equiparato al [...]
Art. 18.      Coloro che, avendo conseguito una laurea o titolo equipollente all'estero, siano in attesa del riconoscimento di tale titolo ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 4 [...]
Art. 19.      L'aiuto o assistente di ruolo, a domanda, è collocato in aspettativa senza assegni per un periodo complessivo non superiore ad un anno quando, per esigenze del servizio sanitario di base [...]
Art. 19 bis. 
Art. 20.      Al personale autorizzato all'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie ai sensi della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 56, è riconosciuto il servizio prestato all'estero, [...]
Art. 21. 
Art. 22.      Il servizio non di ruolo prestato dai sanitari ospedalieri o universitari in qualità di incaricato, straordinario, volontario o supplente, è equiparato al servizio di ruolo, ai fini [...]
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34.     
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37.      Al fine di consentire l'attuazione della riforma sanitaria demandata alla Provincia dall'art. 22 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nel rispetto delle norme sulla proporzionale linguistica e [...]
Art. 38.      Fino alla completa attuazione da parte della Provincia della riforma sanitaria, il fabbisogno di sanitari muniti di titolo di specializzazione è determinato, distinto per titoli, dalla Giunta [...]
Art. 39.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.1.34 - L.P. 25 giugno 1976, n. 25.

Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri nel quadro dell'attuazione della riforma sanitaria. Autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie con titoli di specializzazione conseguiti all'estero.

(B.U. 20 luglio 1976, n. 31).

 

Titolo I

STATO GIURIDICO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI OSPEDALIERI

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale è sostituito dal seguente:

     "In caso di urgente ed improrogabile necessità di ordine funzionale, singoli posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restassero vacanti o per mancanza di concorrenti idonei appartenenti a detto gruppo o per rinuncia degli stessi, possono essere assegnati, secondo l'ordine della graduatoria e previa autorizzazione della Giunta provinciale, agli idonei di altro gruppo linguistico, salvo recupero in sede di successive assunzioni di personale riferite alle stesse categorie, ruoli, carriere e qualifiche".

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale è sostituito dal seguente:

     "Qualora tra gli idonei dell'ultimo concorso non figurino candidati appartenenti al gruppo linguistico cui il posto è riservato, ovvero qualora tali candidati abbiano rinunziato all'incarico, l'ente ospedaliero, previa autorizzazione della Giunta provinciale, può deliberare di conferire singoli posti a candidati appartenenti ad altro gruppo linguistico, salvo recupero in conformità a quanto disposto dal precedente articolo. Il conferimento dei posti medesimi deve essere preceduto da avviso pubblico per la durata di 45 giorni, al fine di reperire aspiranti del gruppo linguistico cui il posto compete".

     Le disposizioni sulla proporzionale linguistica si osservano anche ai fini dell'ammissione dei sanitari, medici e di farmacia, al tirocinio pratico.

 

          Art. 5.

     I medici ospedalieri a tempo pieno possono espletare, oltre ai consulti secondo la disciplina stabilita dall'accordo di lavoro ai sensi dell'art. 5 della legge regionale, anche incarichi di insegnamento universitario.

     Per l'attività di insegnamento universitario ai sanitari di cui al precedente comma può essere corrisposto un compenso non superiore al 30% di quello attribuito per la stessa attività ai docenti universitari. Resta salvo il compenso aggiuntivo previsto dall'art. 4, primo comma, punto 2), della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18.

 

          Art. 6.

     Al fine di facilitare l'applicazione del principio della proporzionale rappresentanza dei gruppi linguistici in seno alle commissioni esaminatrici, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale, in relazione agli speciali elenchi di cui alla norma stessa è preso in considerazione anche il sorteggio di sanitari che prestino servizio presso un ospedale con classificazione inferiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso, qualora manchino sanitari di ruolo in materie affini presso ospedali di pari o superiore classificazione.

 

          Art. 7. [3]

 

          Art. 8. [4]

 

          Art. 9. [5]

 

          Art. 10. [6]

 

          Art. 10 bis. [7]

 

          Art. 11.

     Con regolamento di esecuzione della presente legge saranno indicati gli ospedali riconosciuti idonei per il tirocinio, stabilite le modalità per l'ammissione e lo svolgimento dello stesso e fissati i criteri di valutazione dei titoli ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti disponibili nei singoli ospedali.

     Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà assegnato per metà ai voti degli esami di profitto e di laurea e per metà ai titoli di servizio e professionali, ai titoli accademici, scientifici e di studio e alle pubblicazioni.

     A parità di punteggio si terrà conto dei carichi di famiglia e dell'età.

     Fermo restando il principio della ripartizione proporzionale dei posti a ciascun gruppo linguistico, spetta la precedenza nell'ammissione al tirocinio ai sanitari che hanno superato l'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca [8].

     Non possono essere ammessi al tirocinio aspiranti in numero superiore alla metà della dotazione organica degli assistenti e degli aiuti della divisione o del servizio.

     L'assegno mensile di cui al successivo art. 12 è dovuto per un solo periodo semestrale di tirocinio, salvo casi giustificati di cambiamento di disciplina proposto dal consiglio dei sanitari dell'ente ospedaliero.

 

          Art. 12.

     Ai tirocinanti viene corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50% del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo, esclusa ogni indennità.

     Al termine del tirocinio pratico, l'amministrazione dell'ospedale presso il quale è stato compiuto il tirocinio, rilascia una formale certificazione. Alla certificazione dovrà essere allegato il giudizio motivato espresso collegialmente dai sanitari dirigenti delle divisioni, sezioni o servizi presso i quali il tirocinante ha svolto la sua attività.

 

          Art. 13. [9]

 

          Art. 14.

     Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio a tempo pieno reso presso istituti di ricovero e cura, classificati infermerie per acuti ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e non ancora trasformati o soppressi ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, è valutato come il corrispondente servizio reso presso ospedali zonali.

 

          Art. 15.

     Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il servizio reso dal personale sanitario presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri di cui all'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, presso i centri trasfusionali che operano entro gli enti ospedalieri, anche se convenzionati, presso gli istituti provinciali di assistenza all'infanzia e presso i concorsi provinciali antitubercolari è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.

     Ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi stessi il servizio reso dal personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri trasfusionali che operano entro gli enti ospedalieri, anche se convenzionati, è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.

     Con regolamento di esecuzione della presente legge sarà indicato a quali qualifiche e servizi ospedalieri corrispondono le qualifiche ed i servizi resi presso gli enti di cui al presente articolo.

 

          Art. 16.

     Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio prestato all'estero da sanitari di cittadinanza italiana residenti in provincia è equiparato al servizio di ruolo. I sanitari di cittadinanza italiana residenti in provincia, che abbiano prestato all'estero un periodo continuativo di servizio di sei mesi nella disciplina, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella disciplina stessa a prescindere dal possesso del requisito del tirocinio pratico nella disciplina.

     I sanitari di cittadinanza italiana che abbiano prestato all'estero servizio nella qualifica e disciplina per almeno cinque anni e siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità.

     Per i concorsi di assunzione in qualità di aiuto il servizio di cui al comma precedente è ridotto a tre anni.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il servizio deve essere riconosciuto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale.

 

          Art. 17.

     Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi il servizio reso dai farmacisti presso le farmacie di enti pubblici è equiparato al corrispondente servizio reso presso gli ospedali.

 

          Art. 18.

     Coloro che, avendo conseguito una laurea o titolo equipollente all'estero, siano in attesa del riconoscimento di tale titolo ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 4 settembre 1956, sono ammessi all'assunzione, sia per incarico temporaneo sia per concorso pubblico, in qualifiche per le quali è richiesto il titolo stesso, qualora ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge e previo accertamento della validità dei documenti relativi al titolo estero.

     Agli effetti del precedente comma ed a pena di decadenza, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare il documento riconoscitivo entro il termine di un anno dalla data del provvedimento di assunzione.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai sanitari che abbiano presentato domanda di riconoscimento del servizio prestato all'estero ai sensi dell'art. 3 della legge regionale e dell'art. 16 della presente legge, nonché al personale di cui agli articoli 20 e 37, che sia in attesa dell'autorizzazione ivi prevista.

     Limitatamente ai sanitari di cui all'art. 37 della presente legge, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fini dell'ammissione agli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca previsti dall'art. 16 della legge regionale.

 

          Art. 19.

     L'aiuto o assistente di ruolo, a domanda, è collocato in aspettativa senza assegni per un periodo complessivo non superiore ad un anno quando, per esigenze del servizio sanitario di base accertate dall'Assessorato provinciale alla sanità e confermate dalla Giunta provinciale, assuma temporaneamente l'incarico di sostituzione di un medico condotto.

     Il periodo trascorso in aspettativa ai sensi del precedente comma è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e degli aumenti periodici di stipendio.

 

          Art. 19 bis. [10]

     Nei casi di comprovata necessità ai fini di garantire i relativi servizi sanitari in provincia, il personale sanitario ospedaliero può essere autorizzato dall'ente di appartenenza a sostituire medici ospedalieri in altri enti ospedalieri e medici condotti ed a collaborare nei servizi di medicina sociale.

     Qualora vengano sostituiti medici di enti ospedalieri ai sensi del comma precedente, viene corrisposto all'interessato per ogni giornata di servizio un compenso pari ad 1/26 dello stipendio mensile in atto attribuito alla qualifica del sostituto oltre alle indennità e al trattamento di missione eventualmente spettanti.

     Detto trattamento è corrisposto tramite l'ente ospedaliero di appartenenza del sanitario che ha effettuato la sostituzione.

 

          Art. 20.

     Al personale autorizzato all'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie ai sensi della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 56, è riconosciuto il servizio prestato all'estero, presso enti pubblici sanitari ed ospedalieri, secondo le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale.

 

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 21. [11]

 

          Art. 22.

     Il servizio non di ruolo prestato dai sanitari ospedalieri o universitari in qualità di incaricato, straordinario, volontario o supplente, è equiparato al servizio di ruolo, ai fini dell'ammissione agli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca ai sensi della legge regionale, nonché ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione banditi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Agli effetti di cui al precedente comma l'anzianità di laurea è ridotta di un anno.

 

          Art. 23. [12]

 

          Art. 24. [13]

 

          Art. 25. [14]

 

          Art. 26. [15]

 

          Art. 27. [16]

 

          Art. 28. [17]

 

          Art. 29. [18]

 

          Art. 30. [19]

 

          Art. 31. [20]

 

          Art. 32. [21]

 

          Art. 33. [22]

 

          Art. 34.

     I benefici previsti nel presente capo si applicano altresì al personale non di ruolo che, a causa di chiamata alle armi o di aspettativa per gravidanza o puerperio, non abbiano potuto compiere i periodi di servizio previsti dai precedenti articoli.

 

          Art. 35. [23]

 

          Art. 36. [24]

 

Titolo II

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

CON TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITI ALL'ESTERO

 

          Art. 37.

     Al fine di consentire l'attuazione della riforma sanitaria demandata alla Provincia dall'art. 22 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nel rispetto delle norme sulla proporzionale linguistica e sulla conoscenza delle lingue italiana e tedesca e fino a quando la materia sarà diversamente disciplinata con legge statale, la Giunta provinciale può autorizzare l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della provincia, per le quali sono richiesti titoli di specializzazione da parte di cittadini italiani residenti nella provincia stessa, che abbiamo conseguito all'estero i corrispondenti titoli di specializzazione ivi legalmente riconosciuti, nei limiti del fabbisogno del servizio sanitario della provincia, sentito il Ministero della Sanità. [25]

     Per l'autorizzazione di cui al primo comma, l'Ufficio competente verifica la corrispondenza dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero ai seguenti presupposti: [26]

     a) il titolo di specializzazione estero deve abilitare, nello Stato in cui è stato conseguito, all'esercizio delle professioni sanitarie per cui è richiesta l'autorizzazione;

     b) le discipline che il titolo di specializzazione estero comprendente devono includere quelle del corrispondente titolo di specializzazione italiano, richieste dalla legge vigente per l'esercizio della professione sanitaria oggetto dell'autorizzazione.

     Al fine della verifica di cui al comma precedente, gli interessati devono allegare alla domanda, da presentare all'Assessorato provinciale alla sanità, l'originale o copia autentica del titolo di specializzazione estero, nonché dell'attestato dell'autorità estera che ha conferito il titolo stesso, dal quale risultino le discipline che il titolo comprende, nonché la certificazione che lo stesso abilita all'esercizio della professione sanitaria per cui viene richiesta l'autorizzazione, oltre al certificato di cittadinanza e residenza.

 

          Art. 38.

     Fino alla completa attuazione da parte della Provincia della riforma sanitaria, il fabbisogno di sanitari muniti di titolo di specializzazione è determinato, distinto per titoli, dalla Giunta provinciale al 1° gennaio ed al 1° luglio di ciascun anno sulla base dei posti vacanti presso gli enti ospedalieri e gli uffici e servizi sanitari della Provincia, dei comuni e degli altri enti pubblici operanti nell'ambito provinciale, presso le case di cura private convenzionate con la Provincia a norma dell'art. 24 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, nonché presso enti, associazioni ed altri organismi svolgenti assistenza sanitaria disciplinata dalla legge provinciale e sottoposta alla vigilanza della Provincia.

     Nella prima applicazione del presente articolo il fabbisogno di cui al precedente comma è determinato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il fabbisogno determinato a norma dei commi precedenti deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

          Art. 39.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[4] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[5] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[6] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[7] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[8] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 1° dicembre 1978, n. 62.

[9] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.P. 1° dicembre 1978, n. 62.

[11] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[12] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[13] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[14] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[15] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[16] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[17] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[18] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[19] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[20] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[21] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[22] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[23] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[24] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[25] Comma così modificato dall'art. 83 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[26] Alinea così modificato dall'art. 83 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.