Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 22/12/1975 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 6 della legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52, è soppresso. |
Art. 2. Alla legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52, sono aggiunti i seguenti articoli: |
§ 5.1.30 - L.P. 22 dicembre 1975, n. 56.
Modifica ed integrazione della legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52 concernente: Accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca in sede di esami finali di abilitazione all'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie. Autorizzazione all'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie con titolo conseguito all'estero".
(B.U. 20 gennaio 1976, n. 3).
L'art. 6 della
Alla
"Art. 6 - Al fine di accelerare l'espansione delle strutture sanitarie della provincia, la Giunta provinciale, previo parere del consiglio provinciale di sanità, può autorizzare l'esercizio, limitato al territorio della provincia di Bolzano, di professioni ed arti sanitarie ausiliarie da parte di cittadini italiani residenti nella provincia stessa, che abbiano conseguito all'estero gli attestati di qualifica, ivi legalmente riconosciuti, concernenti le dette professioni ed arti, nei limiti del fabbisogno del servizio sanitario della provincia, sentito il Ministero della Sanità.
Per il parere di cui al precedente primo comma, il consiglio provinciale di sanità verifica la corrispondenza degli attestati di qualifica conseguiti all'estero ai seguenti presupposti:
a) le funzioni alle quali l'attestato di qualifica estero abilita devono corrispondere a quelle attribuite alle professioni ed arti sanitarie ausiliarie disciplinate dalla legge vigente;
b) il livello di cultura generale richiesto per l'ammissione alle scuole o corsi di formazione professionale;
c) la durata e le materie del programma di insegnamento professionale devono corrispondere almeno a quanto prescritto dalla legge vigente, all'atto del rilascio dell'attestato stesso.
Al fine della verifica di cui al precedente comma, gli interessati devono allegare alla domanda, da presentare all'Assessorato provinciale alla sanità, l'originale o copia autenticata del diploma o attestato di qualifica professionale estero, del diploma o attestato scolastico comprovante il livello di cultura generale richiesto, nonché degli attestati comprovanti la durata e le materie dell'insegnamento professionale, teorico e pratico, ricevuto, oltre al certificato di cittadinanza e di residenza.
Il presente articolo non si applica alle ostetriche ed agli odontotecnici".
Art. 7 - Fino alla completa attuazione da parte della Provincia della riforma sanitaria, il fabbisogno di esercenti professioni ed arti sanitarie ausiliarie è determinato dalla Giunta provinciale al 1° gennaio ed al 1° luglio di ciascun anno sulla base dei posti vacanti presso gli enti ospedalieri e gli uffici e servizi sanitari della Provincia, dei Comuni e degli altri enti pubblici operanti nell'ambito provinciale, presso le case di cura private convenzionate con la Provincia a norma dell'art. 24 della
Il fabbisogno determinato a norma del comma precedente deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Art. 8 - Il comitato provinciale di sanità, di cui alla