Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 artigianato e industria |
Data: | 03/06/1997 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Modifica alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 concernente "Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana". |
Art. 2. Modifica alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 concernente "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano". |
Art. 3. Modifica alla legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22, concernente "Conferimenti di incarichi provvisori per la funzione di direttore sanitario negli ospedali delle unità sanitarie locali, [...] |
Art. 4. Funzionamento piste ciclabili intercomunali. |
Art. 5. Modifica alla legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, concernente "Nuove norme in materia di patrimonio scolastico". |
§ 4.2.61 - L.P. 3 giugno 1997, n. 8.
Modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1.
(B.U. 17 giugno 1997, n. 27).
Art. 1. Modifica alla
1. Al comma 4 dell'articolo 2 della
Art. 2. Modifica alla
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della
"6. Gli enti locali ai quali sono state delegate dalla presente legge le funzioni amministrative dei servizi sociali, per i servizi connessi a tali attività possono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, bandire concorsi riservati al personale già in servizio presso gli enti stessi, che abbia prestato servizio, anche non continuativo, nel settore dei servizi sociali presso l'ente di appartenenza nonché presso l'amministrazione provinciale nel periodo antecedente alla delega delle funzioni amministrative, per un periodo di lavoro complessivo non inferiore a sessanta mesi.".
Art. 3. Modifica alla
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della
"5-bis. Per la durata di tre dalla data di entrata in vigore della presente le funzioni di direttore sanitario delle aziende speciali unità sanitarie locali possono essere affidate, in mancanza di personale sanitario in possesso dei requisiti richiesti, ad un dirigente medico di 2 livello dirigenziale della medesima azienda che rimane titolare della funzione dirigenziale stessa per lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario viene determinata un'indennità con provvedimento della Giunta provinciale.".
Art. 4. Funzionamento piste ciclabili intercomunali.
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di piste ciclabili intercomunali ai sensi dell'articolo 6 della
2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
in diminuzione
cap. 81240 - Spese per rilievo, progettazione, oneri di urbanizzazione, acquisto o esproprio di terreni, acquisto o costruzione, adattamento, sistemazione, arredamento e attrezzature di edifici destinati a servizi istituzionali della Provincia (uffici, laboratori, scuole, ecc) (legge provinciale 8.6. 1978, n. 27, art. 18) lire 2.000.000.000
in aumento
cap. 91042 - Contributi ai comuni e alle comunità comprensoriali per la realizzazione di piste ciclabili intercomunali (legge provinciale 10.8. 1995, n. 17 art. 6) lire 2.000.000.000
Art. 5. Modifica alla
1. Il primo periodo del comma 8-ter dell'articolo 11 della