§ 4.2.61 - L.P. 3 giugno 1997, n. 8.
Modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:03/06/1997
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modifica alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 concernente "Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana".
Art. 2.  Modifica alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 concernente "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano".
Art. 3.  Modifica alla legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22, concernente "Conferimenti di incarichi provvisori per la funzione di direttore sanitario negli ospedali delle unità sanitarie locali, [...]
Art. 4.  Funzionamento piste ciclabili intercomunali.
Art. 5.  Modifica alla legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, concernente "Nuove norme in materia di patrimonio scolastico".


§ 4.2.61 - L.P. 3 giugno 1997, n. 8.

Modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1.

(B.U. 17 giugno 1997, n. 27).

 

     Art. 1. Modifica alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 concernente "Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana".

     1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 le parole: "a responsabilità limitata e" sono soppresse.

 

          Art. 2. Modifica alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 concernente "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano".

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è aggiunto il seguente:

     "6. Gli enti locali ai quali sono state delegate dalla presente legge le funzioni amministrative dei servizi sociali, per i servizi connessi a tali attività possono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, bandire concorsi riservati al personale già in servizio presso gli enti stessi, che abbia prestato servizio, anche non continuativo, nel settore dei servizi sociali presso l'ente di appartenenza nonché presso l'amministrazione provinciale nel periodo antecedente alla delega delle funzioni amministrative, per un periodo di lavoro complessivo non inferiore a sessanta mesi.".

 

          Art. 3. Modifica alla legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22, concernente "Conferimenti di incarichi provvisori per la funzione di direttore sanitario negli ospedali delle unità sanitarie locali, ammissione ai concorsi per il profilo professionale degli psicologi nelle unità sanitarie locali norme sul riordino del Servizio sanitario provinciale".

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22 è inserito il seguente:

     "5-bis. Per la durata di tre dalla data di entrata in vigore della presente le funzioni di direttore sanitario delle aziende speciali unità sanitarie locali possono essere affidate, in mancanza di personale sanitario in possesso dei requisiti richiesti, ad un dirigente medico di 2 livello dirigenziale della medesima azienda che rimane titolare della funzione dirigenziale stessa per lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario viene determinata un'indennità con provvedimento della Giunta provinciale.".

 

          Art. 4. Funzionamento piste ciclabili intercomunali.

     1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di piste ciclabili intercomunali ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1997 di cui all'articolo 2, allegato B, partita n. 5 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1 (legge finanziaria 1997).

     2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     in diminuzione

     cap. 81240 - Spese per rilievo, progettazione, oneri di urbanizzazione, acquisto o esproprio di terreni, acquisto o costruzione, adattamento, sistemazione, arredamento e attrezzature di edifici destinati a servizi istituzionali della Provincia (uffici, laboratori, scuole, ecc) (legge provinciale 8.6. 1978, n. 27, art. 18) lire 2.000.000.000

     in aumento

     cap. 91042 - Contributi ai comuni e alle comunità comprensoriali per la realizzazione di piste ciclabili intercomunali (legge provinciale 10.8. 1995, n. 17 art. 6) lire 2.000.000.000

 

          Art. 5. Modifica alla legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, concernente "Nuove norme in materia di patrimonio scolastico".

     1. Il primo periodo del comma 8-ter dell'articolo 11 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, inserito dall'articolo 1, comma 10, della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 24, è sostituito dal seguente: "Gli edifici trasferiti alla Provincia o ai comuni ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque per attività scolastiche di competenza provinciale.".