§ 5.3.71 - L.P. 13 novembre 1995, n. 24.
Modifiche alla legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, concernente Nuove norme in materia di patrimonio scolastico".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:13/11/1995
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37.
Art. 2.  Disposizioni finanziarie.


§ 5.3.71 - L.P. 13 novembre 1995, n. 24.

Modifiche alla legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, concernente Nuove norme in materia di patrimonio scolastico".

(B.U. 28 novembre 1995, n. 54).

 

     Art. 1. Modifiche alla legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37.

     1. Il comma quarto dell'art. 2 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37 è così sostituito:

     “4. I rapporti tra ente obbligato alla fornitura dei locali ed ente proprietario dei locali da utilizzare, qualora trattasi di enti diversi, sono regolati da apposita convenzione, che prevede l'assegnazione in uso gratuito."

     2. Il comma primo dell'art. 3 della legge provinciale n. 37/1992 è così sostituito:

     “1. I locali degli edifici scolastici pubblici, ivi compresi gli arredi nonché le palestre, gli impianti e le attrezzature sportive annesse alle scuole, sono utilizzati, compatibilmente con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche stabilite dal competente direttore, anche per manifestazioni ed attività artistiche, culturali, sociali, educative, formative, informative e sportive."

     3. I commi secondo e terzo dell'art. 3 della legge provinciale n. 37/1992 sono così sostituiti:

     “2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, comma settimo, le autorizzazioni all'uso sono concesse dal capo l'istituto per gli immobili di proprietà della Provincia, e per gli altri immobili dell'ente proprietario, che può delegare la concessione delle autorizzazioni al competente capo d'istituto. Il regolamento d'esecuzione prevede altresì i criteri per l'uso e le modalità di formazione di piani utilizzo degli edifici e degli impianti, coordinati tra gli enti proprietari nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale, nel quadro delle convenzioni di cui al comma settimo dell'art. 11."

     4. Il comma quinto dell'art. 3 della legge provinciale n. 37/1992 è così sostituito:

     “5. Contro il provvedimento di diniego all'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti scolastici per iniziative extrascolastiche, adottato dal competente capo d'istituto ai sensi dei commi secondo e quarto, è ammesso ricorso per gli immobili di proprietà della Provincia al competente assessore provinciale al patrimonio, e per gli altri immobili all'ente proprietari, che decide in via definitiva."

     5. Alla fine del comma terzo dell'art. 5 della legge provinciale n. 37/1992 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di questo comma trovano applicazione anche per l'acquisto di arredamenti, di attrezzature, di materiale didattico e ludico."

     6. L'art. 6 della legge provinciale n. 37/1992 è così sostituito:

     “Art. 6 - (Acquisti di beni mobili per le scuole) - 1. I provvedimenti aventi per oggetto acquisti diretti di beni mobili e servizi per le istituzioni scolastiche, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, sono adottati dal competente assessore provinciale alla scuola e cultura.”

     7. Il comma secondo dell'art. 8 della legge provinciale n. 37/1992 è così sostituito:

     “2. Qualora venga mutata la destinazione degli edifici e pertinenze rispetto agli obblighi convenuti ai sensi del comma primo, il contributo deve essere restituito, maggiorato dagli interessi legali; ciò vale anche in caso di alienazione, locazione o cessione in uso a qualsiasi titolo dei rispettivi beni a terzi. Nel caso in cui l'edificio venga utilizzato ulteriormente per finalità a carattere sociale, il contributo concesso è ridotto in ragione del periodo di utilizzo del relativo edificio conformemente alla destinazione e va restituita la relativa differenza, sempre maggiorata degli interessi legali."

     8. Il comma secondo dell'art. 11 della legge provinciale n. 37/1992 è così sostituito:

     “2. I comuni succedono alla Provincia, a titolo gratuito, nella proprietà di edifici scolastici o di parte di essi, loro pertinenze e arredamenti, di proprietà provinciale, sedi di scuole materne e di scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado. Sono esclusi dal trasferimento i mezzi didattici e le attrezzature di varia natura delle scuole di istruzione secondaria di primo grado, acquistati con i fondi messi a disposizione dalla Provincia. Rimangono inoltre di proprietà della Provincia le scuole materne provinciali gestite da soggetti di diritto privato."

     9. Alla fine del comma settimo dell'art. 11 della legge provinciale n. 37/1992 è aggiunto il seguente periodo: "Questa disposizione trova applicazione anche per le altre istituzioni scolastiche che rientrano nella competenza della Provincia."

     10. Dopo il comma ottavo dell'art. 11 della legge provinciale n. 37/1992 sono aggiunti i seguenti commi ottavo-bis e ottavo-ter:

     “8-bis. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo trovano applicazione anche nel caso in cui istituzioni scolastiche e loro pertinenze siano state utilizzate temporaneamente per le altre finalità, pur essendo destinate a edifici scolastici;

     8-ter. Gli edifici trasferiti alla Provincia o ai comuni ai sensi dei commi primo e secondo sono utilizzati esclusivamente per le finalità di cui all'art. 1, comma primo, e comunque per attività scolastiche, culturali, formative e di educazione. Una diversa destinazione è subordinata al preventivo ritrasferimento dell'immobile all'ente originariamente proprietario, ovvero alla corresponsione di un indennizzo a suo favore pari al valore di espropriazione stimato dalla Ripartizione provinciale edilizia a servizio tecnico. In caso di duplice uso degli edifici scolastici o in altri casi in cui la destinazione definitiva all'infrastruttura non è prevedibile, viene stipulato provvisoriamente un contratto di comodato per quanto concerne l'uso per finalità scolastiche. Il relativo edificio viene messo in ogni caso a disposizione per finalità scolastiche finché sussiste il relativo fabbisogno."

     11. L'art. 9 della legge provinciale n. 37/1992 è abrogato.

 

          Art. 2. Disposizioni finanziarie.

     1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale.