Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 artigianato e industria |
Data: | 09/08/1968 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 2 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. L'art. 3 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. Per l'esercizio finanziario 1968 la presente legge non comporta aumento di spesa rispetto a quanto previsto dai cap. 203 e 326 del bilancio di previsione ed ai versamenti ordinati ai sensi [...] |
§ 4.2.9 – L.P. 9 agosto 1968, n. 17.
Modifiche alla legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11 concernente la concessione di contributi alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano.
(B.U. 20 agosto 1968, n. 35).
L'art. 2 della
"Dall'entrata in vigore della
E' soppresso il secondo comma dell'art. 2 della
L'art. 3 della
"Dal 1° gennaio 1968 la Provincia inoltre assume l'obbligo di rimborsare ogni anno alla cooperativa il 50% dell'ammontare delle eventuali perdite che la medesima incontra per insolvenza dei propri soci, calcolato sulla cifra notificata dagli istituti di credito convenzionati e fino ad un importo massimo annuo di lire 4.000.000".
Per l'esercizio finanziario 1968 la presente legge non comporta aumento di spesa rispetto a quanto previsto dai cap. 203 e 326 del bilancio di previsione ed ai versamenti ordinati ai sensi dell'art. 8 della
Ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione della presente legge previsti in lire 15.000.000 per il periodo dal 1969 fino alla scadenza della