§ 4.2.3 – L.P. 26 giugno 1956, n. 7.
Disciplina dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:26/06/1956
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Si considerano artigiane le attività aventi per oggetto la produzione di beni o di servizi, il cui esercizio richiede una formazione professionale mediante il tirocinio e la prolungata [...]
Art. 2.      Chi intende esercitare professionalmente una impresa artigiana, deve essere in possesso dei diritti civili ed avere raggiunto il 21 anno di età. Egli deve farne denuncia al Sindaco del Comune [...]
Art. 3.      E' istituito presso la Camera di Commercio il Registro delle imprese artigiane.
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 5.      Dopo la morte di un artigiano, l'impresa può essere esercitata per conto della vedova o degli eredi discendenti, da persone in possesso dei requisiti professionali prescritti per l'esercizio in [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      E' apprendista-artigiano il giovane dai 14 ai 21 anni, occupato in una impresa artigiana, per iniziare o completare, sotto la guida di un maestro artigiano, il tirocinio, allo scopo di [...]
Art. 10.      Non possono assumere apprendisti i maestri artigiani che abbiano subito condanna penale per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume o per delitti compiuti a scopo di lucro, e [...]
Art. 11. 
Art. 12.      Il maestro-artigiano deve:
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 16 bis. 
Art. 16 ter. 
Art. 17. 
Art. 17 bis. 
Art. 18.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.


§ 4.2.3 – L.P. 26 giugno 1956, n. 7.

Disciplina dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.

(B.U. 20 luglio 1956, n. 14).

 

Capo I

DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ARTIGIANE

 

     Art. 1.

     Si considerano artigiane le attività aventi per oggetto la produzione di beni o di servizi, il cui esercizio richiede una formazione professionale mediante il tirocinio e la prolungata applicazione nell'attività medesima.

     Sono artigiane le imprese organizzate prevalentemente con il lavoro artigiano dell'imprenditore e, ove esistono, dei suoi dipendenti.

     Con provvedimento della Giunta Provinciale, previo parere della Commissione provinciale dell'artigianato e sentita la Camera di Commercio, sono elencate le attività che possono formare oggetto di una impresa artigiana.

 

          Art. 2.

     Chi intende esercitare professionalmente una impresa artigiana, deve essere in possesso dei diritti civili ed avere raggiunto il 21 anno di età. Egli deve farne denuncia al Sindaco del Comune competente per territorio, indicando le generalità, la ditta, l'oggetto e la sede dell'impresa.

     Per l'esercizio delle attività soggette alla disciplina delle leggi di pubblica sicurezza o subordinate a concessione o autorizzazione amministrativa, la denuncia deve essere corredata dall'atto di concessione o di autorizzazione dell'autorità competente.

     A comprova del possesso della capacità professionale, deve dimostrare:

     a) di avere regolarmente compiuto il periodo di apprendistato nell'attività che intende esercitare mediante produzione dell'attestato di tirocinio e dell'attestato di idoneità;

     b) di avere svolto successivamente al tirocinio per almeno 24 mesi, anche non consecutivi, l'attività che intende esercitare o un'attività affine. Se la denuncia è riconosciuta regolare il Sindaco la trasmette alla Camera di Commercio, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese artigiane. La cessazione dell'attività artigiana dev'essere ugualmente denunciata al Sindaco del Comune, il quale la notifica alla Camera di Commercio.

 

          Art. 3.

     E' istituito presso la Camera di Commercio il Registro delle imprese artigiane.

     L'iscrizione nel Registro delle imprese è disposto dalla Commissione provinciale dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge. La stessa Commissione dispone la cancellazione delle imprese, per le quali sia venuto a mancare alcuno dei requisiti prescritti.

     Contro le decisioni della Commissione provinciale dell'artigianato è ammesso il ricorso alla Giunta Provinciale entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

          Art. 4. [1]

     Presso la Camera di Commercio è istituita la Commissione provinciale per l'artigianato. La Commissione esercita, quale organo della Provincia, le funzioni di cui all'articolo precedente ed ha i seguenti compiti:

     a) promuovere ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della Provincia, nonché ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponde alle tradizioni ed alle possibilità locali;

     b) dare pareri sulla istituzione e sulla partecipazione a fiere e mostre interessanti l'artigianato;

     c) svolgere gli altri compiti ad essa affidati dalla legge.

     La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

     I servizi di segreteria della Commissione sono apprestati dalla Camera di Commercio. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera di Commercio.

 

          Art. 4 bis. [2]

     La Commissione provinciale dell'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, previa deliberazione della Giunta stessa. La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

     La Commissione è composta:

     a) dal rappresentante degli artigiani presso la giunta della Camera di Commercio;

     b) da tre maestri artigiani che siano tali ai sensi dell'ordinamento provinciale dell'artigianato, eletti in conformità a quanto stabilito nel seguente comma;

     c) da due rappresentanti delle associazioni sindacali degli artigiani più rappresentative, scelti fra due terne indicate dalle organizzazioni stesse;

     d) da tre lavoratori dipendenti da imprese artigiane, scelti fra altrettante terne indicate dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

     e) da un rappresentante della delegazione provinciale dell'E.N.A.P.I. (Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie);

     f) da un rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

     g) da un funzionario dell'Amministrazione provinciale, esperto in materia giuridica, designato dall'Assessore competente;

     h) da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del consiglio di amministrazione della Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli Artigiani scelti da una terna.

     Il rappresentante di cui alla lett. f) partecipa alle sedute quando vengono trattati ricorsi avverso l'iscrizione e non - iscrizione negli elenchi e ruoli dei contributi assistenziali e previdenziali. L'elezione dei membri di cui al punto b) si svolge contemporaneamente ed in analogia alla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli Artigiani. Essi sono eletti per il periodo di carica immediatamente successivo. Il Presidente della Commissione provinciale dell'artigianato provvede alle operazioni elettorali d'intesa con il presidente della Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli Artigiani.

     I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente della Commissione. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come rappresentati nel Consiglio provinciale.

     Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

     a) il dirigente dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

     b) gli ispettori provinciali per la formazione professionale.

     Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     La Giunta provinciale tramite l'Assessorato competente, esercita la vigilanza sulla Commissione provinciale dell'artigianato e può, in caso di violazione delle norme di legge o regolamentari o di persistente inerzia della Commissione provinciale dell'artigianato, sostituirsi alla stessa nell'esercizio delle funzioni o provvedere al suo scioglimento ed alla nomina di un commissario.

 

          Art. 5.

     Dopo la morte di un artigiano, l'impresa può essere esercitata per conto della vedova o degli eredi discendenti, da persone in possesso dei requisiti professionali prescritti per l'esercizio in proprio, dietro denuncia al Sindaco, da effettuarsi entro sei mesi dalla morte.

     In casi degni di particolare riguardo e se non ostano interessi pubblici, la Commissione provinciale può concedere dispensa dai requisiti di cui sopra. Venendo a cadere la ragione di particolare riguardo, la dispensa viene revocata.

 

Capo II

DEL MAESTRO-ARTIGIANO

 

          Art. 6. [3]

     Il titolo di maestro-artigiano si consegue mediante esami da sostenere davanti ad una apposita commissione. Tale esame deve comprovare un elevato grado di capacità professionale nell'esercizio in proprio dell'impresa e l'attitudine all'insegnamento del proprio mestiere.

     Con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, sono costituite presso le sedi delle scuole provinciali di formazione professionale le commissioni esaminatrici per i vari mestieri artigiani.

     Ogni commissione è composta di:

     1) un ispettore provinciale per la formazione professionale o direttore di scuole professionali, da questi designato, quale presidente;

     2) un esperto particolarmente idoneo per l'esame sulle nozioni di diritto, computisteria, ragioneria ed economia aziendale;

     3) due maestri-artigiani che esercitano l'attività oggetto dell'esame, scelti fra terne indicate dalle rispettive organizzazioni professionali di categoria.

     Per ogni membro deve essere nominato un supplente.

     Funge da segretario un impiegato di ruolo dell'Assessorato provinciale dell'artigianato.

     La commissione dura in carica due anni e può essere riconfermata per lo stesso periodo.

     Ai membri ed ai segretari delle commissioni saranno corrisposti i compensi previsti dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche.

     (Omissis) [4].

     I cittadini di uno Stato membro della Comunità Economica Europea residenti nella provincia di Bolzano che hanno conseguito in uno dei Paesi comunitari il diploma di maestro-artigiano, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 3 della presente legge, sono dispensati, con delibera della Giunta provinciale, in tutto o in parte dall'esame previsto dal presente articolo.

 

          Art. 7. [5]

     Per essere ammesso all'esame di maestro-artigiano deve possedere i seguenti requisiti:

     a) essere in possesso dei diritti civili ed avere compiuto il 23° anno di età;

     b) essere in possesso dell'attestato di idoneità per l'attività nella quale intende sostenere l'esame di maestro-artigiano;

     c) aver esercitato, dopo il conseguimento dell'attestato di idoneità, per almeno quattro anni il mestiere che si propone di insegnare o attività affine in qualità di lavorante artigiano o di operaio specializzato.

     La frequenza di una scuola tecnica può essere computata interamente o parzialmente, però fino al massimo di due anni, nel periodo di lavorante.

     Contro il provvedimento di esclusione dall'esame l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla Giunta provinciale.

     Con regolamento di esecuzione saranno stabilite le norme riguardanti le materie degli esami di maestro-artigiano.

 

          Art. 8. [6]

     E' istituito presso la Camera di Commercio l'albo dei maestri-artigiani, nel quale sono iscritti coloro che hanno conseguito il titolo corrispondente.

     Per l'iscrizione e la tenuta dell'albo valgono le disposizioni vigenti per il registro delle imprese artigiane.

 

Capo III

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE ARTIGIANA

 

          Art. 9.

     E' apprendista-artigiano il giovane dai 14 ai 21 anni, occupato in una impresa artigiana, per iniziare o completare, sotto la guida di un maestro artigiano, il tirocinio, allo scopo di acquistare la capacità necessaria per conseguire la qualifica professionale mediante l'addestramento pratico integrato da una istruzione teorica, attuata in scuole professionali ad orario ridotto.

     L'apprendista deve avere l'attitudine fisica per la professione alla quale intende avviarsi. Tale attitudine deve essere comprovata con certificato del medico condotto del comune di pertinenza.

     Sotto il controllo della Commissione provinciale dell'artigianato ed il concorso con gli organi che sovraintendono al collocamento, sarà attuato un servizio di consultazione professionale degli apprendisti.

 

          Art. 10.

     Non possono assumere apprendisti i maestri artigiani che abbiano subito condanna penale per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume o per delitti compiuti a scopo di lucro, e coloro che sono stati interdetti temporaneamente dall'esercizio del mestiere, per il periodo di interdizione.

     La Commissione provinciale dell'artigianato può, previa diffida, interdire temporaneamente o permanentemente l'addestramento di apprendisti a maestri-artigiani, che siano incapaci od abbiano dimostrato negligenza nell'insegnamento o che abbiano comunque violato in modo grave i propri doveri riguardo agli apprendisti, o quando l'attrezzatura tecnica od igienica dell'azienda non risulti idonea alla formazione professionale. La Commissione può altresì limitare il numero degli apprendisti da assumere in relazione al numero dei lavoranti occupati o delle possibilità di provvedere alla formazione professionale degli apprendisti.

     La Commissione provinciale dell'artigianato esercita l'azione di vigilanza e di controllo sull'efficienza dell'istruzione degli apprendisti nelle aziende artigiane con eventuali esami intermedi e mediante ispezioni, avvalendosi dell'Ispettorato del lavoro e degli ispettori provinciali per l'istruzione professionale.

 

          Art. 11. [7]

 

          Art. 12.

     Il maestro-artigiano deve:

     a) curare l'istruzione dell'apprendista nei lavori dell'impresa in conformità al programma di tirocinio, ad esclusione dei lavori non adeguati alle sue forze fisiche;

     b) sorvegliare la condotta dell'apprendista e preservarne la salute;

     c) curare che l'apprendista frequenti le scuole professionali secondo l'orario approvato dalla Giunta Provinciale.

     L'apprendista è soggetto alla potestà disciplinare del maestro-artigiano e gli deve rispetto ed obbedienza; egli deve mostrare diligenza ed un contegno corretto.

     L'apprendista ha l'obbligo di frequentare le scuole professionali a meno che non sia provvisto di una licenza di scuola tecnica o di istituto tecnico-professionale, di indirizzo corrispondente all'attività da lui esplicata, o di altro adeguato titolo di studio. La Giunta Provinciale può con proprio regolamento, sentita la Commissione provinciale per l'artigianato, stabilire per singole categorie una riduzione adeguata della durata dell'apprendistato per coloro che sono provvisti di uno dei titoli di cui sopra.

 

          Art. 13. [8]

     I programmi di tirocinio ed i programmi di esame, coordinati con i programmi di insegnamento delle scuole professionali, sono emanati con regolamento della Giunta provinciale, su proposta della Commissione provinciale per l'Artigianato.

 

          Art. 14. [9]

     Al termine del corso d'istruzione professionale, in connessione col termine del periodo di apprendistato, l'apprendista sostiene un esame di idoneità per lavorante-artigiano qualificato.

     L'attestato di idoneità è rilasciato dalla Provincia. Esso viene iscritto sul libretto di lavoro e dà diritto alla qualifica di lavorante-artigiano qualificato.

     All'esame di idoneità possono essere ammessi anche coloro che, avendo superato il 21° anno di età, si presentino dopo una libera preparazione.

     Per gli esami di cui sopra devono essere indette annualmente almeno due sessioni.

     L'attestato di idoneità di cui al presente articolo viene pure rilasciato al cittadino di uno Stato membro della Comunità Economica Europea, residente nella provincia di Bolzano, il quale comprovi di aver ricevuto per l'attività prescelta e riconosciuta artigiana ai sensi della presente legge, una formazione professionale preliminare di almeno tre anni, attestata da certificato riconosciuto da uno dei Paesi comunitari o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

 

          Art. 15. [10]

 

          Art. 16. [11]

     Per quanto non è disposto dalla presente legge l'apprendistato artigianato è regolato dalle norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

     I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati devono essere comunicati dal maestro artigiano, entro 10 giorni dalla data di assunzione o di dimissione, all'Ufficio di collocamento competente per territorio, ai fini del depennamento o della reiscrizione nelle liste dei disoccupati. L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica alla Commissione provinciale per l'artigianato.

     L'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione riceve dalla Commissione provinciale per l'artigianato gli elenchi delle aziende autorizzate ad assumere apprendisti ed, alla scadenza di ogni semestre, gli elenchi degli apprendisti istruiti a sensi della presente legge.

 

          Art. 16 bis. [12]

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge dello Stato 25 luglio 1956, n. 860.

 

          Art. 16 ter. [13]

     Chiunque eserciti professionalmente attività artigiane a sensi della presente legge senza aver adempiuto alle condizioni stabilite dalla legge medesima soggiace ad una sanzione amministrativa da Lire 5.000 a Lire 100.000.

     Il Presidente della Giunta provinciale, con ordinanza, applica la sanzione ed ordina altresì la cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.

     Il provvedimento è comunicato al Questore, al Sindaco e alla Commissione provinciale dell'artigianato.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 17. [14]

     Il primo elenco delle attività che possono formare oggetto di un'impresa artigiana è formato con provvedimento della Giunta provinciale sentite le organizzazioni sindacali interessate e la Camera di Commercio.

     Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano una delle attività disciplinate dalla medesima e risultano iscritte presso la Camera di Commercio di Bolzano per tale attività, devono curare la propria iscrizione nel registro delle imprese artigiane entro il termine di tre mesi dalla data stessa.

     L'iscrizione nel registro delle imprese artigiane, che si trovano nelle condizioni previste dal presente articolo, sarà disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato in base alle disposizioni della presente legge, a prescindere tuttavia dalla dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 2.

     Nei primi due anni di applicazione della presente legge il titolo di maestro artigiano può essere conferito senza esame ad artigiani iscritti nel registro delle imprese artigiane, rispondenti ai requisiti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 7, che siano riconosciuti idonei dalla Commissione provinciale per l'artigianato.

 

          Art. 17 bis. [15]

     Nella prima costituzione della Commissione provinciale per l'artigianato si prescinde dal titolo di maestro artigiano per la nomina dei componenti di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 4-bis della presente legge. Essi saranno scelti tra titolari di imprese aventi i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica artigiana dall'art. 7, su designazione in numero triplo dell'Associazione provinciale dell'artigianato.

 

          Art. 18.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 15 marzo 1957, n. 3.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.P. 15 marzo 1957, n. 3 e così sostituito dall'art. 1 della L.P. 28 novembre 1969, n. 11.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1969, n. 11.

[4] Comma abrogato dall'art. 19 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.P. 28 novembre 1969, n. 11.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.P. 28 novembre 1969, n. 11.

[7] Articolo soppresso dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1969, n. 11.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.P. 15 marzo 1957, n. 3.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1969, n. 11.

[10] Articolo modificato dall'art. 4 della L.P. 15 marzo 1957, n. 3 e abrogato dall'art. 7 della L.P. 10 luglio 1961, n. 7.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.P. 15 marzo 1957, n. 3.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.P. 15 marzo 1957, n. 3.

[13] Articolo aggiunto dall'art. unico della L.P. 8 novembre 1958, n. 8.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.P. 15 marzo 1957, n. 3.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.P. 15 marzo 1957, n. 3.