Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 artigianato e industria |
Data: | 08/11/1958 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. unico. Dopo l'art. 16-bis della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, inserito con legge provinciale 15 marzo 1957, n. 3, viene inserito il seguente art. 16-ter: |
§ 4.2.5 – L.P. 8 novembre 1958, n. 8.
Sanzioni amministrative per la inosservanza della disciplina dell'artigianato.
(B.U. 18 novembre 1958, n. 47).
Dopo l'art. 16-bis della
“Chiunque eserciti professionalmente attività artigiane a sensi della presente legge senza aver adempiuto alle condizioni stabilite dalla legge medesima soggiace ad una sanzione amministrativa da Lire 5.000 a Lire 100.000.
Il Presidente della Giunta provinciale, con ordinanza, applica la sanzione ed ordina altresì la cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.
Il provvedimento è comunicato al Questore, al Sindaco e alla Commissione provinciale dell'artigianato".