§ 4.2.5 – L.P. 8 novembre 1958, n. 8.
Sanzioni amministrative per la inosservanza della disciplina dell'artigianato.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:08/11/1958
Numero:8


Sommario
Art. unico.      Dopo l'art. 16-bis della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, inserito con legge provinciale 15 marzo 1957, n. 3, viene inserito il seguente art. 16-ter:


§ 4.2.5 – L.P. 8 novembre 1958, n. 8.

Sanzioni amministrative per la inosservanza della disciplina dell'artigianato.

(B.U. 18 novembre 1958, n. 47).

 

     Art. unico.

     Dopo l'art. 16-bis della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, inserito con legge provinciale 15 marzo 1957, n. 3, viene inserito il seguente art. 16-ter:

     “Chiunque eserciti professionalmente attività artigiane a sensi della presente legge senza aver adempiuto alle condizioni stabilite dalla legge medesima soggiace ad una sanzione amministrativa da Lire 5.000 a Lire 100.000.

     Il Presidente della Giunta provinciale, con ordinanza, applica la sanzione ed ordina altresì la cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.

     Il provvedimento è comunicato al Questore, al Sindaco e alla Commissione provinciale dell'artigianato".