§ 4.2.10 – L.P. 28 novembre 1969, n. 11.
Modifiche alla legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7: Disciplina dell'artigianato e della formazione professionale artigiana" e legge provinciale 15 [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:28/11/1969
Numero:11


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge provinciale 15 marzo 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 6 della legge provinciale 26 giugno 1956 n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 7 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 8 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'art. 11 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, è soppresso.
Art. 6.      L'art. 14 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      Norme transitorie


§ 4.2.10 – L.P. 28 novembre 1969, n. 11.

Modifiche alla legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7: Disciplina dell'artigianato e della formazione professionale artigiana" e legge provinciale 15 marzo 1957, n. 3.

(B.U. 13 gennaio 1970, n. 2).

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge provinciale 15 marzo 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

     “La Commissione provinciale dell'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, previa deliberazione della Giunta stessa. La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

     La Commissione è composta:

     a) dal rappresentante degli artigiani presso la giunta della Camera di Commercio;

     b) da tre maestri artigiani che siano tali ai sensi dell'ordinamento provinciale dell'artigianato, eletti in conformità a quanto stabilito nel seguente comma;

     c) da due rappresentanti delle associazioni sindacali degli artigiani più rappresentative, scelti fra due terne indicate dalle organizzazioni stesse;

     d) da tre lavoratori dipendenti da imprese artigiane, scelti fra altrettante terne indicate dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

     e) da un rappresentante della delegazione provinciale dell'E.N.A.P.I. (Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie);

     f) da un rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

     g) da un funzionario dell'Amministrazione provinciale, esperto in materia giuridica, designato dall'Assessore competente;

     h) da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del consiglio di amministrazione della Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli Artigiani scelti da una terna.

     Il rappresentante di cui alla lett. f) partecipa alle sedute quando vengono trattati ricorsi avverso l'iscrizione e non - iscrizione negli elenchi e ruoli dei contributi assistenziali e previdenziali. L'elezione dei membri di cui al punto b) si svolge contemporaneamente ed in analogia alla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli Artigiani. Essi sono eletti per il periodo di carica immediatamente successivo. Il Presidente della Commissione provinciale dell'artigianato provvede alle operazioni elettorali d'intesa con il presidente della Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli Artigiani.

     I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente della Commissione. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come rappresentati nel Consiglio provinciale.

     Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

     a) il dirigente dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

     b) gli ispettori provinciali per la formazione professionale.

     Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     La Giunta provinciale tramite l'Assessorato competente, esercita la vigilanza sulla Commissione provinciale dell'artigianato e può, in caso di violazione delle norme di legge o regolamentari o di persistente inerzia della Commissione provinciale dell'artigianato, sostituirsi alla stessa nell'esercizio delle funzioni o provvedere al suo scioglimento ed alla nomina di un commissario".

 

          Art. 2.

     L'art. 6 della legge provinciale 26 giugno 1956 n. 7, è sostituito dal seguente:

     “Il titolo di maestro-artigiano si consegue mediante esami da sostenere davanti ad una apposita commissione. Tale esame deve comprovare un elevato grado di capacità professionale nell'esercizio in proprio dell'impresa e l'attitudine all'insegnamento del proprio mestiere.

     Con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, sono costituite presso le sedi delle scuole provinciali di formazione professionale le commissioni esaminatrici per i vari mestieri artigiani.

     Ogni commissione è composta di:

     1) un ispettore provinciale per la formazione professionale o direttore di scuole professionali, da questi designato, quale presidente;

     2) un esperto particolarmente idoneo per l'esame sulle nozioni di diritto, computisteria, ragioneria ed economia aziendale;

     3) due maestri-artigiani che esercitano l'attività oggetto dell'esame, scelti fra terne indicate dalle rispettive organizzazioni professionali di categoria.

     Per ogni membro deve essere nominato un supplente.

     Funge da segretario un impiegato di ruolo dell'Assessorato provinciale dell'artigianato.

     La commissione dura in carica due anni e può essere riconfermata per lo stesso periodo.

     Ai membri ed ai segretari delle commissioni saranno corrisposti i compensi previsti dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche.

     La Giunta provinciale, entro 90 giorni dall'effettuazione degli scrutini, può d'ufficio o su ricorso dell'interessato, da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito degli esami, dichiarare la nullità degli esami, in casi in cui si siano verificate irregolarità o violazioni di legge.

     I cittadini di uno Stato membro della Comunità Economica Europea residenti nella provincia di Bolzano che hanno conseguito in uno dei Paesi comunitari il diploma di maestro-artigiano, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 3 della presente legge, sono dispensati, con delibera della Giunta provinciale, in tutto o in parte dall'esame previsto dal presente articolo".

 

          Art. 3.

     L'art. 7 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, è sostituito dal seguente:

     “Per essere ammesso all'esame di maestro-artigiano deve possedere i seguenti requisiti:

     a) essere in possesso dei diritti civili ed avere compiuto il 23° anno di età;

     b) essere in possesso dell'attestato di idoneità per l'attività nella quale intende sostenere l'esame di maestro-artigiano;

     c) aver esercitato, dopo il conseguimento dell'attestato di idoneità, per almeno quattro anni il mestiere che si propone di insegnare o attività affine in qualità di lavorante artigiano o di operaio specializzato.

     La frequenza di una scuola tecnica può essere computata interamente o parzialmente, però fino al massimo di due anni, nel periodo di lavorante.

     Contro il provvedimento di esclusione dall'esame l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla Giunta provinciale.

     Con regolamento di esecuzione saranno stabilite le norme riguardanti le materie degli esami di maestro-artigiano".

 

          Art. 4.

     L'art. 8 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, è sostituito dal seguente:

     “E' istituito presso la Camera di Commercio l'albo dei maestri-artigiani, nel quale sono iscritti coloro che hanno conseguito il titolo corrispondente.

     Per l'iscrizione e la tenuta dell'albo valgono le disposizioni vigenti per il registro delle imprese artigiane".

 

          Art. 5.

     L'art. 11 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, è soppresso.

 

          Art. 6.

     L'art. 14 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, è sostituito dal seguente:

     “Al termine del corso d'istruzione professionale, in connessione col termine del periodo di apprendistato, l'apprendista sostiene un esame di idoneità per lavorante-artigiano qualificato.

     L'attestato di idoneità è rilasciato dalla Provincia. Esso viene iscritto sul libretto di lavoro e dà diritto alla qualifica di lavorante-artigiano qualificato.

     All'esame di idoneità possono essere ammessi anche coloro che, avendo superato il 21° anno di età, si presentino dopo una libera preparazione.

     Per gli esami di cui sopra devono essere indette annualmente almeno due sessioni.

     L'attestato di idoneità di cui al presente articolo viene pure rilasciato al cittadino di uno Stato membro della Comunità Economica Europea, residente nella provincia di Bolzano, il quale comprovi di aver ricevuto per l'attività prescelta e riconosciuta artigiana ai sensi della presente legge, una formazione professionale preliminare di almeno tre anni, attestata da certificato riconosciuto da uno dei Paesi comunitari o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

 

          Art. 7.

     Norme transitorie

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il personale insegnante di ruolo addetto alla formazione professionale inquadrato ai sensi delle leggi provinciali 5 settembre 1964, n. 15, e 25 marzo 1966, n. 4, nonché il personale insegnante incaricato a pieno servizio, può sostenere l'esame di maestro-artigiano, qualora abbia insegnato per almeno quattro anni materie afferenti al gruppo di mestieri in cui intende conseguire il titolo e purché abbia i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della presente legge.