§ 4.3.27 - L.P. 22 dicembre 2005, n. 12.
Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «marchio di qualità con indicazione di origine».


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:22/12/2005
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  “Marchio di qualità con indicazione d’origine”
Art. 4.  Titolarità del “Marchio di qualità con indicazione d’origine”
Art. 5.  Programma aperto di controllo della qualità
Art. 6.  Programmazione
Art. 7.  Comitato per la qualità
Art. 8.  Commissioni tecniche
Art. 9.  Disciplinare
Art. 10.  Uso del marchio e relativo contratto
Art. 11.  Misure di sostegno
Art. 12.  Contributi
Art. 13.  Vigilanza e sanzioni
Art. 14.  “Marchio di tutela Alto Adige”
Art. 15.  Norme transitorie
Art. 16.  Abrogazioni
Art. 17.  Disposizioni finanziarie
Art. 18.  Notifica alla Commissione Europea


§ 4.3.27 - L.P. 22 dicembre 2005, n. 12.

Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «marchio di qualità con indicazione di origine».

(B.U. 3 gennaio 2006, n. 1 - S.O. n. 2).

 

Art. 1. Finalità

     1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

     a) ottenere e assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti agricoli e alimentari;

     b) portare a conoscenza dei consumatori/delle consumatrici, attraverso azioni informative e pubblicitarie, l’elevato livello qualitativo, i relativi criteri e le caratteristiche qualitative;

     c) promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

     1. La presente legge si applica ai prodotti o alle categorie di prodotti previste dal regolamento 92/2081/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, e dal regolamento 92/2082/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, o che, conformemente al diritto comunitario, godono di particolare tutela nell’Unione Europea e rispondono a determinati requisiti qualitativi.

     2. Rientrano fra i prodotti di cui al comma 1:

     a) i prodotti recanti il “marchio di qualità con indicazione di origine” adottato con la presente legge;

     b) i prodotti contrassegnati dalla denominazione di origine protetta (DOP);

     c) i prodotti contrassegnati dalla specialità tradizionale garantita (STG);

     d) i prodotti contrassegnati dalla indicazione geografica protetta (IGP);

     e) i vini di qualità di cui al regolamento 1999/1493/CE del Consiglio del 17 maggio 1999;

     f) prodotti di produzione biologica di cui al regolamento 91/2092/CEE del Consiglio del 24 giugno 1991 [1].

 

     Art. 3. “Marchio di qualità con indicazione d’origine”

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato è introdotto il Marchio di qualità con indicazione d'origine, secondo l'allegato A. La dizione Qualità di cui all'allegato A può essere usata in diverse varianti linguistiche [2].

     2. Il marchio trasmette il messaggio principale d’indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d’indicazione d’origine del medesimo.

     3. Il marchio di qualità risponde alle prescrizioni di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità 2001/C 252/03, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 252 del 12 settembre 2001, nonché alla direttiva n. 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000. Gli elementi d’origine nel marchio di qualità vengono sostituiti a secondo della regione d’origine.

     4. Il marchio è apposto sui prodotti che rispondono a criteri qualitativi determinati con riferimento ai metodi di produzione, alle loro caratteristiche e alla loro origine di cui all’articolo 24b, comma 3, lettera a), del regolamento 1999/1257/CE del Consiglio del 17 maggio 1999, e successive modifiche.

 

     Art. 4. Titolarità del “Marchio di qualità con indicazione d’origine”

     1. La Provincia Autonoma di Bolzano è titolare e detiene il “Marchio di qualità con indicazione d’origine”.

 

     Art. 5. Programma aperto di controllo della qualità

     1. La qualità dei prodotti agricoli e alimentari è garantita attraverso un programma aperto di controllo della qualità.

     2. Il programma di controllo per ogni categoria di prodotti è eseguito da un organismo di controllo indipendente e accreditato, incaricato dall’associazione, organizzazione o dal consorzio dei produttori della rispettiva categoria, abilitato a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee. Il programma di controllo è attuato in osservanza dei disciplinari previsti per le varie categorie di prodotti.

     3. Il programma di controllo della qualità è aperto a tutti i prodotti realizzati nell’Unione Europea, indipendentemente dalla loro origine, a condizione che essi rispettino le condizioni e i criteri stabiliti.

     4. Sono riconosciuti i risultati di controlli comparabili effettuati in altri Stati membri.

 

     Art. 6. Programmazione

     1. La Giunta provinciale, sentito il parere di un comitato composto dal/dalla Presidente della Provincia e dagli assessori/dalle assessore competenti in materia di commercio, agricoltura, turismo e sport, approva:

     a) il programma annuale di marketing;

     b) la Ripartizione dei mezzi finanziari annuali per l’attuazione delle iniziative previste dall’articolo 11;

     c) le azioni pubblicitarie dei singoli settori.

 

     Art. 7. Comitato per la qualità

     1. Presso la Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio è costituito il Comitato per la qualità, composto da:

     a) una persona in rappresentanza della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio, che lo presiede;

     b) una persona in rappresentanza della Ripartizione provinciale Agricoltura;

     c) una persona in rappresentanza della Ripartizione provinciale Turismo;

     d) una persona in rappresentanza della Ripartizione provinciale Sanità;

     e) quattro rappresentanti designati dalle commissioni tecniche;

     f) una persona in rappresentanza degli organismi di cui si servono le organizzazioni dei produttori per l’assistenza e l’esecuzione;

     g) una persona in rappresentanza delle organizzazioni dei consumatori.

     2. Il Comitato per la qualità:

     a) prescrive le linee guida per l’unitarietà dell’azione di marketing della qualità, che costituiscono anche la base per il programma di marketing annuale;

     b) coordina le azioni di marketing che riguardano più prodotti;

     c) esprime un parere alla Giunta provinciale sulle domande di utilizzo del “Marchio di qualità con indicazione d’origine”, che riguardano un nuovo prodotto o una nuova categoria di prodotti;

     d) esprime pareri alla Giunta provinciale sui disciplinari recanti i criteri qualitativi e di origine validi per le varie categorie di prodotti;

     e) esamina i modelli di contratto per l’uso del marchio.

 

     Art. 8. Commissioni tecniche

     1. La Giunta provinciale nomina una commissione tecnica per ciascun prodotto o categoria di prodotti ai quali è riconosciuta la possibilità di utilizzare il “Marchio di qualità con indicazione d’origine” o che rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge ai sensi dell’articolo 2.

     2. Le commissioni tecniche sono composte al massimo da nove membri, in maggioranza rappresentanti dei produttori/delle produttrici e degli utilizzatori/ delle utilizzatrici del marchio. I restanti componenti sono rappresentanti delle associazioni di produttori o di gruppi di interesse della rispettiva categoria di prodotti.

     3. Durante le riunioni delle commissioni, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio sono rappresentate rispettivamente da una persona. Uno dei due rappresentanti funge da verbalizzante.

     4. Le commissioni tecniche:

     a) predispongono il disciplinare con i criteri di qualità e di origine e le relative modifiche e lo sottopongono all’approvazione della Giunta provinciale, corredato del parere del Comitato per la qualità;

     b) predispongono i modelli di contratto di uso del marchio e li sottopongono all’approvazione della Giunta provinciale, previo esame del Comitato per la qualità;

     c) possono far pervenire all’assessore o all’assessora provinciale competente in materia di commercio, entro il termine di 30 giorni, una presa di posizione riguardante il parere dell’organismo di controllo indipendente, relativamente al rilascio, diniego oppure alla revoca del diritto all’utilizzazione del marchio;

     d) predispongono i programmi annuali per la pubblicizzazione dei prodotti;

     e) determinano in che modo e in quale percentuale gli utilizzatori/le utilizzatrici del marchio sono tenuti a partecipare, nel rispetto del diritto comunitario, alle spese annuali per la pubblicizzazione dei prodotti.

     5. Si può prescindere dalla costituzione di una commissione tecnica, se la Giunta provinciale incarica dello svolgimento dei compiti indicati in questo articolo un organismo già operativo per una determinata categoria di prodotti.

 

     Art. 9. Disciplinare

     1. Per ciascun prodotto o ciascuna categoria di prodotti autorizzata a utilizzare il “Marchio di qualità con indicazione d’origine”, la commissione tecnica elabora uno specifico disciplinare. La Giunta provinciale approva il disciplinare, sentito il parere del Comitato per la qualità.

     2. Il disciplinare comprende le seguenti disposizioni:

     a) i criteri di qualità e origine previsti per le varie categorie di prodotti;

     b) le disposizioni relative ai controlli;

     c) le sanzioni;

     d) le modalità di applicazione del marchio di qualità.

     3. I prodotti devono rispondere a criteri o a norme nettamente più rigorosi e specifici di quelli istituiti dalla relativa legislazione comunitaria o nazionale.

     4. Il disciplinare tiene conto in modo particolare anche dei criteri di qualità che riguardano i processi di produzione, la coltivazione nonché l’allevamento e il trasporto degli animali adeguati alla specie.

 

     Art. 10. Uso del marchio e relativo contratto

     1. Il diritto a utilizzare il marchio di qualità può essere concesso a imprese del settore agricolo e alimentare, a produttori/produttrici di generi alimentari e ad aziende commerciali.

     2. L’utilizzazione del marchio è autorizzato dall’assessore o assessora provinciale competente in materia di commercio, sentito il parere dell’organismo di controllo e previa sottoscrizione del contratto all’uso del marchio.

     3. L’autorizzazione all’uso del marchio di qualità per un nuovo prodotto o una nuova categoria di prodotti è rilasciata dalla Giunta provinciale, previo parere del Comitato per la qualità.

 

     Art. 11. Misure di sostegno

     1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1 possono essere promosse le seguenti iniziative, conformemente al diritto comunitario:

     a) azioni pubblicitarie;

     b) azioni promozionali della commercializzazione;

     c) campagne informative al consumatore/alla consumatrice;

     d) misure volte all’attuazione dei programmi di controllo di qualità.

     2. Per azione pubblicitaria si intende qualsiasi operazione finalizzata a indurre gli operatori economici/le operatrici economiche o i consumatori/le consumatrici all’acquisto di un determinato prodotto, ivi compresa la distribuzione di materiale direttamente ai consumatori/alle consumatrici e le azioni pubblicitarie a essi rivolte nei punti di vendita. Sono considerate azioni pubblicitarie:

     a) la pubblicità su giornali, riviste, a mezzo radio, televisione e internet;

     b) la cartellonistica, le sponsorizzazioni, il materiale pubblicitario, volantini, manifesti e altri stampati;

     c) la promozione delle vendite, le attività promozionali presso punti di vendita senza degustazione, i punti di informazione, le attività di pubbliche relazioni e i convegni.

     3. Nelle azioni pubblicitarie pubbliche o sovvenzionate con contributi pubblici, che utilizzano un marchio di qualità autorizzato dall’Unione Europea o si riferiscono a una specialità tradizionale garantita (STG), è ammesso fare riferimento all’origine geografica del prodotto, purché il messaggio principale sia riferito al rispetto dei criteri di qualità.

     4. Non vengono promosse azioni pubblicitarie a favore di singoli imprenditori/singole imprenditrici o che nominano una determinata impresa o i prodotti della medesima. Nessuna azione pubblicitaria promossa può nominare una determinata impresa o prodotti della medesima.

     5. Per azione promozionale della commercializzazione s’intende l’organizzazione di fiere ed esposizioni o la partecipazione a tali manifestazioni o iniziative a queste equiparate nel settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi, analisi di mercato e di marketing.

     6. Per campagne informative al consumatore/alla consumatrice s’intende l’attività di informazione e diffusione di conoscenze scientifiche sui prodotti, sui marchi di qualità e sulla relativa disciplina. Le campagne di informazione non possono riguardare gruppi di prodotti, prodotti specifici o prodotti precisamente indicati o stimolare l’acquisto di un determinato prodotto provvisto di marchio di qualità.

     7. Per misure volte all’attuazione dei programmi di controllo di qualità si intendono le spese relative ai controlli dei prodotti, delle aziende e dell’utilizzo dei marchi di qualità. Non sono ammesse alle agevolazioni spese per autocontrolli.

     8. Le attività di cui al presente articolo possono essere attuate direttamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano o, su incarico della stessa, da istituti, enti o associazioni attivi nei rispettivi settori.

 

     Art. 12. Contributi

     1. Per le iniziative di cui all’articolo 11, comma 1, la Provincia Autonoma di Bolzano può anche concedere contributi alle imprese, alle associazioni, alle organizzazioni o ai consorzi della categoria dei prodotti e alle associazioni di categoria o loro emanazioni per le iniziative messe in atto dalle stesse nel settore di rispettiva competenza, nel rispetto delle seguenti percentuali:

     a) fino al 50 per cento nel caso di azioni pubblicitarie di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a);

     b) fino all’80 per cento per le azioni per la promozione della commercializzazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), nel rispetto del regime “de minimis” per le imprese;

     c) fino al 100 per cento per le iniziative di campagne informative al consumatore di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), nel rispetto del regime “de minimis” per le imprese;

     d) fino all’80 per cento per i controlli di qualità di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d), con una diminuzione graduale annuale nella misura del 10 per cento fino a esaurimento al settimo anno.

     2. Se lo svolgimento delle iniziative è affidato a un ente terzo, il contributo è erogato direttamente a tale ente.

     3. Possono essere concesse anticipazioni fino al 70 per cento. L’importo residuo è liquidato a consuntivo, sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per l’iniziativa.

 

     Art. 13. Vigilanza e sanzioni

     1. Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio vigila sull’osservanza delle disposizioni della presente legge, dei disciplinari e dei contratti d’uso del marchio. Il direttore/la direttrice può affidare il predetto compito a un altro ente pubblico.

     2. Fatta salva, comunque, l’applicazione delle norme penali, l’abusivo o indebito utilizzo del „Marchio di qualità con indicazione d’origine“ o la violazione delle disposizioni del disciplinare o del contratto d’uso del marchio è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00. Per ogni successiva violazione commessa nell’arco di 24 mesi, l’importo della sanzione viene quintuplicato. Le somme riscosse sono introitate dall’ente che ha irrogato la sanzione.

     3. In caso di violazione grave delle disposizioni del disciplinare o del contratto d’uso del marchio, l’assessore o l’assessora provinciale competente in materia di commercio può sospendere l’autorizzazione fino a sei mesi. In caso di recidiva l’autorizzazione è revocata.

 

     Art. 14. “Marchio di tutela Alto Adige”

     1. La Provincia Autonoma di Bolzano adotta le opportune misure per mantenere la protezione legale del “Marchio di tutela Alto Adige”, introdotto con legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44.

     2. Dall’entrata in vigore della presente legge non viene più rilasciata l’autorizzazione all’utilizzo del “Marchio di tutela Alto Adige”.

 

     Art. 15. Norme transitorie

     1. I contratti per l’utilizzazione del “Marchio di tutela Alto Adige” scadono decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. Gli utilizzatori del “Marchio di tutela Alto Adige” possono utilizzare il “Marchio di qualità con indicazione d’origine” senza proporre una nuova domanda di autorizzazione. Il relativo contratto di utilizzo del marchio è sottoscritto nel termine di 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge; in caso contrario decade il diritto all’utilizzo del marchio.

 

     Art. 16. Abrogazioni

     1. Sono abrogate:

     a) la legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44, e successive modifiche;

     b) la legge provinciale 25 maggio 2000, n. 11, e successive modifiche.

 

     Art. 17. Disposizioni finanziarie

     1. La spesa per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge viene autorizzata con la legge finanziaria annuale.

     2. Per l’esercizio finanziario in corso possono essere utilizzate, per le finalità della presente legge, le risorse finanziarie eventualmente ancora disponibili sugli stanziamenti autorizzati nel bilancio di previsione del medesimo esercizio e nel relativo piano di gestione per l’attuazione delle leggi provinciali abrogate con l’articolo 16. L’assessore o assessora competente in materia di finanze e bilancio approva con proprio decreto le variazioni compensative al bilancio ed al piano di gestione, eventualmente necessarie.

 

     Art. 18. Notifica alla Commissione Europea

     1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell’avviso dell’esame positivo da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

     2. La Provincia Autonoma di Bolzano trasmette annualmente alla Commissione europea, secondo le disposizioni degli orientamenti comunitari, una relazione riguardante le informazioni su tutte le misure inerenti le iniziative di cui all’articolo 11.

 

 

ALLEGATO A [3]

(articolo 3, comma 1)

 

     (Omissis)


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[3] Allegato sostituito dall'art. 1 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.