§ 3.7.9 - L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.
Modifica della normativa vigente nei settori della caccia e della pesca nonché disposizioni in materia di sanzioni amministrative.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.7 caccia e pesca
Data:11/02/2000
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Riordino della materia concernente la pesca.
Art. 2.  Modifica della disciplina venatoria.
Art. 3.  Applicazione delle sanzioni amministrative nel settore delle specie minacciate o potenzialmente pericolose.
Art. 4.  Modifiche alla legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, recante “Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali".
Art. 5.  Disposizioni finanziarie.


§ 3.7.9 - L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

Modifica della normativa vigente nei settori della caccia e della pesca nonché disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

(B.U. 29 febbraio 2000, n. 9 – S.O.).

 

     Art. 1. Riordino della materia concernente la pesca.

     1. La legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, concernente la pesca, è modificata come segue:

     a) al comma 2 dell'articolo 1 le parole: “sulla base delle nuove concessioni di seguito assegnate" sono soppresse;

     b) al comma 4 dell'articolo 1 il secondo periodo è così sostituito: “I relativi criteri vengono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.";

     c) al comma 6 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente periodo: “Ogni trasferimento di diritti esclusivi di pesca diviene efficace previa approvazione da parte dell'assessore competente per la pesca mediante apposito decreto, nel quale vengono indicati eventuali diritti di pesca gravanti sullo stesso tratto d'acqua e da esercitare in comunione.";

     d) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: “dalla Giunta provinciale" e la “Giunta provinciale" sono rispettivamente sostituite dalle parole: “dall'assessore competente per la pesca" e “l'assessore competente per la pesca";

     e) al comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: “I diritti di pesca limitati ad una sola sponda dei corsi d'acqua vengono concessi all'acquicoltore della sponda opposta.";

     f) al comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente periodo: “La relativa domanda di riconoscimento deve essere presentata all'ufficio provinciale competente per la pesca, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del relativo elenco nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.";

     g) al comma 5 dell'articolo 4 le parole: “su conforme parere del consiglio della pesca" sono soppresse;

     h) al comma 3 dell'articolo 8 sono soppresse, nel primo periodo, le parole: “sentito il consiglio della pesca e" e, nel terzo periodo, le parole: “e sentito il parere del consiglio della pesca";

     i) al comma 4 dell'articolo 8, nel secondo periodo, le parole: “Su conforme parere del consiglio della pesca," sono soppresse;

     j) l'articolo 10 è così sostituito:

     “Art. 10. (Pesca).

     1. Costituisce esercizio delle pesca, ai fini della presente legge, la cattura o l'uccisione di pesci o gamberi in acque da pesca.

     2. E' considerato altresì esercizio della pesca il trattenersi con mezzi atti alla pesca o alla preparazione di questi mezzi sulla riva di acque da pesca.";

     k) l'articolo 11 è così sostituito:

     “Art. 11. (Esercizio della pesca).

     1. L'esercizio della pesca è subordinato al possesso dell'abilitazione alla pesca, di una licenza di pesca valida, e, a meno che non si tratti dell'acquicoltore, al possesso del permesso di pesca, salvo quanto diversamente disciplinato dalla presente legge.";

     l) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 11 bis. (Abilitazione alla pesca).

     1. L'abilitazione alla pesca viene rilasciata dall'ufficio provinciale competente per la pesca a coloro che hanno compiuto i 14 anni ed hanno superato l'esame di pesca. I programmi e le modalità per l'esecuzione dell'esame vengono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

     2. Con la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per pesca senza permesso o con mezzi vietati nonché per la cattura di pesci protetti, sottomisura, in periodi di divieto o oltre il numero concesso, il direttore dell'ufficio provinciale competente per la pesca può sospendere l'abilitazione alla pesca fino a due anni e, in caso di recidiva, ritirarla. Per ottenere una nuova abilitazione alla pesca, l'interessato può partecipare al relativo esame di pesca, trascorso almeno un anno dalla data del ritiro e comunque previo il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria comminata.

     3.Non è richiesto il possesso dell'abilitazione alla pesca per:

     a) ai titolari di permessi giornalieri residenti fuori della provincia;

     b) il recupero dei pesci o le catture di prova da parte dell'acquicoltore o di incaricati dallo stesso ovvero dell'ufficio provinciale competente per la pesca;

     c) i giovani fino al 16° anno compiuto e per le persone in situazione di handicap grave, alla condizione che siano accompagnati da un possessore dell'abilitazione alla pesca;

     d) i pescatori non residenti in provincia che sono in possesso di un'abilitazione alla pesca rilasciata in un'altra provincia o regione dello Stato.";

     m) dopo l'articolo 11/bis è inserito il seguente articolo:

     “Art. 11 ter. (Licenza di pesca).

     1. Per il rilascio della licenza del tipo B per la pesca con la cannalenza e la pesca subacquea fuori provincia e di quella del tipo D per gli stranieri non residenti, in conformità degli articoli 22, 22/bis e 22/ter del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato deve presentare la relativa domanda all'ufficio provinciale competente per la pesca.

     2. I documenti da allegare alla domanda di cui al comma 1, i dati da riportare sulla licenza, nonché le modalità per il rilascio di duplicati vengono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.";

     n) dopo l'articolo 11/ter è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 11 quater. (Permesso di pesca).

     1. I permessi di pesca possono essere rilasciati dall'acquicoltore solamente a persone in possesso dell'abilitazione alla pesca di cui all'articolo 11/bis, salvo le deroghe ivi contenute, utilizzando a tal fine moduli messi a disposizione dall'ufficio provinciale competente per la pesca. Non sono validi i permessi di pesca rilasciati diversamente.

     2. L'ufficio provinciale competente per la pesca può esonerare dalla prescrizione di cui al comma 1 le associazioni di pesca per le quali tale obbligo comporterebbe grandi difficoltà tecniche dovute al numero elevato di associati ovvero di acque da pesca che esse coltivano.";

     o) dopo il comma 4 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

     “5. Su corsi d'acqua in condizioni vicine allo stato naturale e che presentano le caratteristiche di cui al comma 1, la Giunta provinciale può imporre limitazioni o un divieto alla circolazione di natanti di qualsiasi tipo ed all'esercizio di altre attività che possono produrre alterazioni persistenti all'ambiente acquatico. Parimenti, la Giunta provinciale può dichiarare come elementi naturali protetti i corsi d'acqua ovvero tratti di essi che presentano condizioni ecologiche particolarmente interessanti o rare per la fauna ittica, vietando la realizzazione di nuove derivazioni d'acqua e di impianti di qualsiasi genere.";

     p) l'articolo 14 è così sostituito:

     “Art. 14. (Misure a tutela dei pesci e per la conservazione delle acque da pesca).

     1. L'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere ed impianti di qualsiasi genere sulle e nelle acque da pesca e di derivazioni d'acqua con utilizzazioni superiori a cinque litri al secondo, lo svaso e lo sgombero del ghiaccio dei laghi artificiali nonché l'estrazione di materiale, che possono danneggiare o pregiudicare i pesci o la pescicoltura, devono essere comunicati almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori all'ufficio provinciale competente per la pesca. Quest'ultimo, entro i 20 giorni successivi alla data di ricevimento di questa comunicazione, può impartire prescrizioni inerenti alle misure da adottare a tutela della fauna ittica e bentonica, i termini per l'esecuzione dei relativi lavori, nonché il risarcimento dei danni temporanei e permanenti da effettuarsi, per quanto auspicabile, mediante immissioni di pesce o interventi migliorativi a favore del biotopo acquatico. La presente disposizione non si applica in caso di svasi per fare defluire portate di piena.

     2. Nell'autorizzazione viene determinato, qualora si trattasse di derivazioni o sbarramenti, un residuo minimo d'acqua necessario per la prosecuzione dell'itticoltura, il quale deve rimanere nell'intero tratto d'acqua a valle della derivazione o dello sbarramento. In caso di nuove derivazioni a scopo idroelettrico il predetto residuo minimo d'acqua non può comunque essere inferiore alla quantità di 50 litri al secondo nei corsi d'acqua idonei ad una itticoltura autonoma. La Giunta provinciale nell'interesse della collettività può, con provvedimento motivato, derogare dalle disposizioni del presente comma.

     3. L'autorizzazione deve essere comunicata all'acquicoltore interessato, che deve in ogni caso essere avvisato per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

     4. Contro il provvedimento di cui al comma 1, l'interessato può proporre ricorso all'assessore competente per la pesca entro 30 giorni dalla data della notifica dell'autorizzazione o da quando ne abbia avuta piena conoscenza.

     5. In caso di inosservanza delle prescrizioni impartite ai sensi del presente articolo, esse vengono eseguite a cura dell'ufficio provinciale competente per la pesca a spese dell'obbligato. Il contravventore deve, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa ingiunzione da parte del direttore dell'ufficio provinciale competente per la pesca, depositare presso l'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria per l'amministrazione provinciale l'importo corrispondente alla spesa prevista dall'apposito progetto predisposto dallo stesso ufficio per l'esecuzione in economia dei lavori occorrenti. Qualora non sia effettuato il deposito, la relativa riscossione è eseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

     6. Ove il piano urbanistico comunale e le sue varianti prevedano l'inserimento di nuove utilizzazioni idroelettriche o ampliamenti di quelle esistenti, la commissione urbanistica provinciale di cui all'articolo 2 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, viene integrata con un funzionario dell'ufficio provinciale competente per la pesca, che dispone di voto deliberativo.";

     q) il comma 4 dell'articolo 15 è abrogato;

     r) il comma 6 dell'articolo 15 è così sostituito:

     “6. I proprietari sono responsabili del funzionamento delle loro opere ed impianti previsti nel presente articolo; il relativo controllo viene eseguito dall'ufficio provinciale competente per la pesca.";

     s) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 15 bis. (Ricerca e sperimentazione).

     1. L'attività di ricerca e sperimentazione nel settore della itticoltura viene svolta dal Centro di sperimentazione agraria e forestale istituito con legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53.

     2. Nel quadro delle competenze di cui al comma 1 e previo il consenso scritto del titolare del diritto di pesca interessato, il Centro di sperimentazione agraria e forestale può eseguire nelle acque attività di ricerca concernente la conservazione ed il potenziamento delle specie autoctone, previa relativa comunicazione all'ufficio provinciale competente per la pesca almeno tre giorni prima dell'inizio dell'intervento. Ai fini del prelievo di uova e della successiva fecondazione artificiale, il Centro di sperimentazione agraria e forestale può, previo consenso scritto dell'acquicoltore del tratto d'acqua interessato, catturare riproduttori e fattrici con l'impiego anche di uno storditore elettrico. Qualora le uova non siano mature, i pesci catturati possono essere anche trasportati agli incubatoi gestiti dallo stesso Centro per essere poi rimessi nell'acqua di provenienza. In riferimento a qualsiasi trasferimento di pesci catturati in acque pubbliche deve essere redatto apposito verbale da trasmettere entro i cinque giorni successivi alla ultimazione dell'operazione all'ufficio provinciale competente per la pesca e contenente l'indicazione delle specie e del numero di pesci prelevati e rimessi.";

     t) dopo l'articolo 15/bis è inserito il seguente articolo:

     “Art. 15 ter. (Prestazione di cauzione).

     1. Nelle prescrizioni concernenti il residuo minimo d'acqua di cui all'articolo 14 o le scale di monta ed i congegni per l'allontanamento dei pesci può essere prevista la prestazione di una cauzione per la continua osservanza dell'obbligo o l'ininterrotto funzionamento delle opere mediante la consegna, presso il tesoriere della Provincia, di una somma di denaro, di titoli di Stato, o di un libretto di deposito a risparmio di uguale importo, ovvero la presentazione di una fideiussione bancaria vincolata a favore della Provincia autonoma di Bolzano.

     2. Le modalità di versamento della cauzione, i criteri per la determinazione del suo ammontare nonché i casi d'incameramento totale o parziale della cauzione depositata sono disciplinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

     3. Qualora l'autorizzazione si riferisca a lavori per i quali è concesso un contributo, in sostituzione della cauzione può essere trattenuta una parte del contributo medesimo.

     4. Qualora non sia stato effettuato un deposito o questo risulti insufficiente, la somma dovuta è riscossa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.";

     u) al comma 2 dell'articolo 16 le parole: “elencato sotto le lettere a) e c)" sono sostituite dalle parole: “di cui al comma 1, lettera c),";

     v) il comma 3 dell'articolo 16 è così sostituito:

     “3. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti addetti alla vigilanza ittica e venatoria, trasferito alla Provincia ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, compete al direttore dell'ufficio competente per la pesca e caccia";

     w) gli articoli 17/bis e 18 sono abrogati e l'articolo 17 è così sostituito:

     “Art. 17. (Sanzioni amministrative).

     1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge o dell'ordinamento della pesca, fatte salve le disposizioni penali e l'eventuale risarcimento dei danni, si applicano:

     a) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 (euro 25,822) per l'esercizio della pesca senza avere con sé la licenza di pesca, la carta di abilitazione o il permesso di pesca. La predetta sanzione non si applica qualora i suddetti documenti vengano esibiti all'organo di sorveglianza accertatore o all'ufficio provinciale competente per la pesca entro 24 ore dall'avvenuto controllo;

     b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 (euro 25,822) a lire 500.000 (euro 258,228) per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, all'articolo 5, all'articolo 7, comma 2, agli articoli 8, 11/quater e 16, nonché per ogni singola violazione dell'ordinamento della pesca;

     c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 (euro 77,468) a lire 900.000 (euro 464,811) e, in caso di recidiva, da lire 300.000 (euro 154,937) a lire 1.800.000 (euro 929,622) per la violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 11, 13 e 15/bis;

     d) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (euro 258,228) a lire 5.000.000 (euro 2582,284) per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 14;

     e) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 (euro 154,937) a lire 3.000.000 (euro 1549,370) per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 15.

     2. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 11, l'addetto alla sorveglianza sull'applicazione della presente legge provvede, se ritenuto opportuno, al sequestro dei mezzi di cattura. Se i mezzi così sequestrati non vengono ritirati entro sei mesi decorrenti dalla data di pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, il direttore dell'ufficio competente per la pesca decide sul loro utilizzo.

     3. I pesci catturati in modo illecito vengono confiscati dagli organi di vigilanza di cui all'articolo 16 e, se possibile, rimessi nell'acqua; altrimenti essi spettano all'acquicoltore.

     4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 vengono applicate, con osservanza del procedimento previsto dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, dal direttore dell'ufficio provinciale competente per la pesca.";

     x) l'articolo 20 è così sostituito:

     “Art. 20. (Misure a favore della pesca).

     1. La Giunta provinciale può autorizzare attività di divulgazione, l'esecuzione di studi e l'adozione di misure dirette al mantenimento, alla salvaguardia ed al miglioramento delle acque da pesca e del patrimonio ittico; queste attività possono essere eseguite anche in economia.";

     y) l'articolo 22 è abrogato;

     z) in tutti gli articoli in cui ricorrono, le denominazioni: “ufficio caccia e pesca" ovvero: “ufficio pesca" sono sostituite con la denominazione: “ufficio provinciale competente per la pesca".

     2. Per le violazioni delle prescrizioni contenute nella legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, commesse in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le sanzioni ivi previste.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, la legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, come modificata ai sensi del comma 1.

 

          Art. 2. Modifica della disciplina venatoria.

     1. La legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, recante “Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia", è modificata come segue:

     a) il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 11 è così sostituito: “Le specie di selvaggina non cacciabile trovate morte devono essere consegnate al Museo Scienze Naturali Alto Adige o denunciate al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente od al presidente distrettuale dell'associazione affidataria della gestione delle riserve di diritto, che rilasciano il certificato d'origine di cui all'articolo 22, comma 3, salva la richiesta dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia di consegna delle stesse per scopi didattici o di documentazione.";

     b) dopo il comma 4 dell'articolo 31 è inserito il seguente comma:

     “4 bis. L'ufficio provinciale competente in materia di caccia provvede, secondo le stesse modalità previste dal comma 4, alla revoca dei permessi di caccia rilasciati anche qualora in un decennio venga accertata per più di una volta l'interruzione per un periodo da tre a dodici mesi della vigilanza venatoria, come prescritta dal comma 2, salvo che sussistano gravi motivi. In tale ambito lo stato di mancata vigilanza non si intende interrotto con l'assunzione di un agente venatorio per un periodo inferiore a dodici mesi. Contro le disposizioni del direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia l'interessato può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla loro comunicazione ed in tal caso si applica quanto contenuto nel terzo periodo del comma 4.";

     c) il comma 2 dell'articolo 32 è così sostituito:

     “2. In caso di contestazione di una delle infrazioni previste dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 11, comma 6, dall'articolo 14, comma 1, e dall'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), i), j), n), o), p) e q), tutti gli agenti di vigilanza sono autorizzati a procedere al sequestro amministrativo della selvaggina, delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, ed al sequestro della sola selvaggina nei casi previsti dall'articolo 5, nonché dall'articolo 15, comma 1, lettere d), e), f), h) e l), redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificando la stessa al contravventore entro 30 giorni.";

     d) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 è così sostituita:

     “c) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 1.050.000 per chi viola le disposizioni dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 15, lettere a), b), c) e q) della presente legge, in caso di recidiva da lire 300.000 a lire 2.250.000; in caso di ulteriore recidiva da lire 450.000 a lire 3.750.000;".

 

          Art. 3. Applicazione delle sanzioni amministrative nel settore delle specie minacciate o potenzialmente pericolose.

     1. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche, per la violazione delle norme inerenti alla commercializzazione, all'importazione e alla detenzione di specie animali e vegetali minacciate di estinzione, nonché delle norme concernenti la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, provvede nell'ambito provinciale il direttore dell'ufficio provinciale competente per la caccia, che rilascia anche le relative autorizzazioni.

 

          Art. 4. Modifiche alla legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, recante “Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali".

     1. La legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche, è modificata come segue:

     a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: “munite di un apposito permesso" sono sostituite dalle parole: “che abbiano presentato la relativa denuncia";

     b) al comma 2 dell'articolo 4 le parole: “del permesso" sono sostituite dalle parole: “della denuncia";

     c) il comma 2 dell'articolo 5 è abrogato;

     d) la rubrica dell'articolo 6 è così sostituita: “Denuncia per la raccolta dei funghi";

     e) il comma 1 dell'articolo 6 è così sostituito:

     “1. La denuncia di cui all'articolo 4 è personale e viene presentata da persone di età superiore agli anni 14 al sindaco in riferimento al territorio di sua competenza, con esclusione delle zone interdette ai sensi degli articoli 2 e 3; la stessa deve indicare specificatamente, oltre alle generalità del denunciante, il giorno o i giorni ai quali si riferisce l'autorizzazione. Il sindaco può delegare questa funzione agli enti turistici operanti nel territorio comunale.";

     f) dopo il comma 1 dell'articolo 6 è inserito il seguente comma:

     “2 bis. L'autorizzazione alla raccolta può avere validità giornaliera o plurigiornaliera e viene rilasciata dietro il pagamento di un diritto fisso, il cui ammontare per giorno di raccolta è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.";

     g) il comma 3 dell'articolo 6 è abrogato;

     h) al comma 4 dell'articolo 6 le parole: “dei permessi" sono sostituite dalle parole: “delle autorizzazioni";

     i) al comma 5 dell'articolo 6 la parola: “permesso" è sostituita dalla parola: “autorizzazione";

     k) il comma 2 dell'articolo 7 è così sostituito:

     “2. La richiesta di permesso di cui a comma 1 deve specificare lo scopo della raccolta e le generalità delle persone per le quali si richiede il permesso.";

     l) il comma 3 dell'articolo 7 è così sostituito:

     “3. Il permesso è personale, deve indicare la durata, la località di raccolta, nonché la quantità e le specie fungine ammesse alla raccolta; il permesso viene comunicato agli ispettorati forestali territorialmente competenti."

 

          Art. 5. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 20 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, saranno utilizzati gli stanziamenti iscritti al capitolo 71905 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso; le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.