§ 3.5.53 - L.P. 12 ottobre 1995, n. 19.
Modifiche di leggi vigenti in materia di demanio idrico provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:12/10/1995
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. Il comma secondo dell'art. 17 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, concernente "Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo", è così [...]
Art. 2.      1. L'art. 18 della legge provinciale n. 35/1975, sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 2 luglio 1981, n. 16, è così sostituito:
Art. 3.      Dopo l'art. 21 della legge provinciale n. 35/1975 è inserito il seguente articolo:
Art. 4.      1. Al comma primo dell'art. 7 della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34 sono soppresse le seguenti parole: "e la concessione di usi diversi da quelli che si riferiscono agli scopi del [...]
Art. 5.      1. Dopo l'art. 23 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, concernente "Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali [...]
Art. 6.      1. Al comma primo dell'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, concernente "Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private", le parole: [...]


§ 3.5.53 - L.P. 12 ottobre 1995, n. 19.

Modifiche di leggi vigenti in materia di demanio idrico provinciale.

(B.U. 24 ottobre 1995, n. 48).

 

     Art. 1.

     1. Il comma secondo dell'art. 17 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, concernente "Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo", è così sostituito:

     “2. I terreni appartenenti al demanio idrico provinciale e non più utilizzabili ai fini idraulici e che non sono di interesse naturalistico o paesaggistico, sono sdemanializzati su richiesta dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo con deliberazione della Giunta provinciale previo parere del direttore della Ripartizione provinciale tutela del paesaggio e della natura. Tale parere viene espresso in ordine agli eventuali valori naturalistici ed ambientali dei terreni in questione, ad esclusione delle aree già destinate urbanisticamente a zone per insediamenti edilizi o produttivi, o per opere ed impianti di interesse pubblico. La Giunta provinciale, qualora riconosca apprezzabili detti valori, può affidare, ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge provinciale 21 gennaio 1097, n. 2, la gestione di detti terreni all'assessore provinciale competente in materia di tutela del paesaggio e della natura."

 

          Art. 2.

     1. L'art. 18 della legge provinciale n. 35/1975, sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 2 luglio 1981, n. 16, è così sostituito:

     “Art. 18.

     1. I terreni sdemanializzati ai sensi dell'art. 17 possono essere ceduti a titolo gratuito ai proprietari che, a causa di interventi di sistemazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo, abbiano subito perdite di terreno, sempre che non indennizzate.

     2. La cessione di cui al comma primo non è soggetta alle disposizioni vigenti in materia sui masi chiusi.

     3. I terreni di cui al comma primo sono ceduti in proporzione alle perdite subite, tenendosi conto della superficie e della qualità di coltura nonché del vantaggio speciale e immediato arrecato alla restante proprietà, e di cui all'art. 14-bis, comma ottavo. L'eventuale conguaglio è effettuato in denaro. La relativa stima è redatta dalla Ripartizione provinciale acque pubbliche e opere idrauliche. I contratti di cessione dei terreni sdemanializzati sono stipulati dall'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche e opere idrauliche, previa autorizzazione della Giunta provinciale."

     2. Sono abrogati l'art. 19 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 e l'art. 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 settembre 1987, n. 16.

 

          Art. 3.

     Dopo l'art. 21 della legge provinciale n. 35/1975 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 21 bis.

     1. La Giunta provinciale, o per sua delega l'assessore provinciale competente in materia, può concedere il diritto di superficie su aree del demanio idrico, compatibilmente con il buon regime delle acque, ai fini della costruzione o del mantenimento di opere pubbliche o di pubblico interesse, nonché di altre opere soggette all'iscrizione al catasto edilizio urbano, per una durata massima di trenta anni, salvo rinnovo."

 

          Art. 4.

     1. Al comma primo dell'art. 7 della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34 sono soppresse le seguenti parole: "e la concessione di usi diversi da quelli che si riferiscono agli scopi del consorzio".

 

          Art. 5.

     1. Dopo l'art. 23 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, concernente "Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano", è inscritto il seguente articolo:

     “Art. 23 bis.

     1. I masi collocati in alta quota, la cui infrastrutturazione primaria, anche se eseguita in economia, importi, in base alle stime dell'ufficio competente, oneri pari o superiori al valore dei masi medesimi, possono essere acquistati dall'amministrazione provinciale, per un importo non superiore a quello risultante dalle perizia di stima, e destinati al demanio forestale con il vincolo di riforestazione. Si intendono per infrastrutturazione primaria degli interventi afferenti agli accessi viari, alla protezione antivalanghiva o antismottamento, ai collegamenti alle reti elettriche, idriche e fognarie.”

 

          Art. 6.

     1. Al comma primo dell'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, concernente "Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private", le parole: "fino a dieci metri di altezza che determinano invasi di acque pubbliche o private fino a 100.000 metri cubi" sono così sostituite: "che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi".