§ 3.5.35 - L.P. 2 luglio 1981, n. 16.
Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa all'ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:02/07/1981
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, viene aggiunto il seguente periodo: "Gli interventi operativi non comprendono nè la raccolta o lo smaltimento delle [...]
Art. 2.      L'art. 2 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, viene sostituito dai seguenti:
Art. 5.      La lett. c) dell'art. 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituita dalla seguente:
Art. 6.      Fra il primo e il secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, vengono inseriti i seguenti due commi:
Art. 7.      All'art. 9 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, viene aggiunto il seguente art. 9-bis:
Art. 8.      Nella lett. b) dell'art. 10 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, dopo le parole "ed affini" viene inserita la seguente dizione: "o, per i lavori di forestazione di cui all'art. 6 della [...]
Art. 9.      L'art. 11 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      Il collaudo delle opere eseguite in economia ai sensi delle leggi provinciali 12 luglio 1975, n. 35, 29 novembre 1973, n. 83, 13 settembre 1973, n. 47, e regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, [...]
Art. 11.      L'art. 14 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      Dopo l'art. 14 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è inserito il seguente art. 14-bis:
Art. 13.      All'art. 15 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, vengono aggiunti i seguenti commi:
Art. 14.      Il primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è soppresso.
Art. 15.      L'art. 19 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:
Art. 16.      Il primo comma dell'art. 22 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dai seguenti:
Art. 17.      L'art. 26 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:
Art. 18.      La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale rispetto a quelli derivanti dalle autorizzazioni di spesa per l'applicazione della legge provinciale 12 luglio [...]


§ 3.5.35 - L.P. 2 luglio 1981, n. 16.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa all'ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.

(B.U. 21 luglio 1981, n. 36).

 

     Art. 1.

     Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, viene aggiunto il seguente periodo: "Gli interventi operativi non comprendono nè la raccolta o lo smaltimento delle acque piovane relativi ad opere di urbanizzazione, nè i lavori di cui agli articoli 12 e 64 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523."

 

          Art. 2.

     L'art. 2 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:

     “Se non disposto diversamente nella presente legge o in altre leggi provinciali, le attribuzioni in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di polizia idraulica nell'ambito delle competenze trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano sinora svolte dall'ingegnere capo del Genio Civile, dal prefetto o dal magistrato alle acque, sono esercitate dall'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo. Alla stessa azienda sono demandate inoltre le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano."

 

          Art. 3.

     L'art. 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:

     “L'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo provvede alla tenuta del catasto idrico.

     Le rilevazioni, delimitazioni ed i relativi aggiornamenti del demanio idrico, previa classificazione dei corsi d'acqua a carattere torrentizio, sono eseguiti direttamente dall'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.

     La Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, può a sua volta incaricare studi professionali specializzati.

     Qualora un comune o una comunità di valle volesse eseguire in proprio rilevazioni o studi necessari per l'aggiornamento del catasto idrico secondo le direttive fornite dall'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, la Giunta provinciale può corrispondere un contributo a carico della Provincia fino ad una percentuale da fissare con regolamento di esecuzione."

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, viene sostituito dai seguenti:

     “Spetta all'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo predisporre in tempo utile il piano e il programma annuale dei lavori e delle opere di cui all'art. 8 della presente legge; il piano ed il programma sono da sottoporre alla Giunta provinciale per l'approvazione anche in vista dell'intesa ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

     Nell'ambito del programma annuale dei lavori approvato dalla Giunta provinciale, l'Assessore competente autorizza l'esecuzione dei lavori riferibili ai singoli progetti con decreto, impegnando contemporaneamente la spesa prevista.

     Fatti salvi gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 11 della presente legge, resta la facoltà di integrare o modificare compatibilmente con l'intesa di cui al secondo comma il programma annuale per adeguarlo alle sopravvenute necessità sistematorie; in tal caso le modifiche e le integrazioni, predisposte dall'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, vengono deliberate, su proposta dell'Assessore competente, dalla Giunta provinciale con singoli e motivati provvedimenti."

 

          Art. 5.

     La lett. c) dell'art. 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituita dalla seguente:

     "eseguire in economia, con i fondi messi a disposizione, le opere previste dai progetti di cui all'art. 8 della presente legge, nonché tutti i servizi e acquisti che il funzionamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo richiede e che vengono fissati di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale all'atto dell'autorizzazione di spesa; possono pure eseguirsi in economia, ai sensi dell'art. 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, gli studi e i rilevamenti per la compilazione dei progetti e la redazione dei progetti stessi, nonché i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche e sul demanio idrico o delle rispettive ordinanze."

     Nell'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole "ruolo tecnico" vengono sostituite dalle parole "ruolo speciale dei servizi forestali".

 

          Art. 6.

     Fra il primo e il secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, vengono inseriti i seguenti due commi:

     “Ferma restando la competenza dei comuni e dell'Assessorato ai lavori pubblici della Provincia autonoma di Bolzano, nonché la facoltà della Giunta provinciale di accordare sussidi ai comuni ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, l'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo può, compatibilmente con i propri programmi annuali, eseguire lavori diretti ad arrestare il movimento di frane minaccianti abitati o zone di produzione o di espansione esistenti nei piani urbanistici comunali all'entrata in vigore della presente legge.

     I progetti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, i lavori previsti dal successivo art. 11, nonché i lavori forestali eseguiti in economia ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 47, non sono sottoposti all'esame della commissione consultiva per gli acquisti e le forniture di cui alla legge provinciale 11 giugno 1972, n. 14, nè ad alcuna autorizzazione paesaggistica o urbanistica, fatta eccezione per i magazzini di deposito con alloggi di servizio e officine meccaniche, nonché per le nuove grandi inalveazioni non considerate di somma urgenza ai sensi dell'art. 11, le quali comunque devono essere conformi alle previsioni del piano urbanistico comunale, nè a qualsiasi altro esame o nullaosta prescritto dalle vigenti norme provinciali o regionali, ad esclusione del parere tecnico-economico previsto dalla legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21."

     Nella lett. c) dell'art. 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, dopo la parola "paravalanghe" viene soppressa la parola "anche".

     Nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, dopo le parole "Giunta provinciale" vengono inserite le parole "o dell'Assessore competente".

 

          Art. 7.

     All'art. 9 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, viene aggiunto il seguente art. 9-bis:

     “La progettazione delle opere è eseguita dall'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo o viene affidata, in casi di particolare necessità, a privati professionisti iscritti ai relativi albi.

     L'incarico di progettazione ai liberi professionisti viene conferito dall'Assessore competente, su proposta dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, con appositi disciplinari contenenti le caratteristiche delle singole opere.

     La relativa spesa viene impegnata con decreto assessorile."

 

          Art. 8.

     Nella lett. b) dell'art. 10 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, dopo le parole "ed affini" viene inserita la seguente dizione: "o, per i lavori di forestazione di cui all'art. 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, lavoratori agricoli".

 

          Art. 9.

     L'art. 11 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:

     “Nel caso si rendessero necessari i lavori di cui all'art. 8 della presente legge, in circostanze di somma urgenza nelle quali ogni indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione, un funzionario dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo compilerà un verbale in cui descriverà in modo succinto i danni procurati e le loro conseguenze, nonché i modi per ripararli e approssimativamente l'importo necessario.

     L'amministratore, previa autorizzazione dell'Assessore competente, dispone l'inizio e le modalità dei lavori.

     Qualora un'opera iniziata d'urgenza non venisse approvata nella successiva seduta della Giunta provinciale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi. In tal caso sarà provveduto alla liquidazione delle sole spese sostenute per la parte eseguita.

     Gli interventi e le opere di cui al primo comma del presente articolo possono essere realizzati anche con opere aventi carattere definitivo, quando siano più economiche e meglio rispondendi alle pubbliche esigenze.

     Gli interventi preventivi devono essere coordinati, ove esistano, con i piani di bacino in corso di studio o di attuazione, di cui possono costituire parte integrante."

 

          Art. 10.

     Il collaudo delle opere eseguite in economia ai sensi delle leggi provinciali 12 luglio 1975, n. 35, 29 novembre 1973, n. 83, 13 settembre 1973, n. 47, e regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dal personale tecnico dei ruoli agrari e forestali costituisce prestazione professionale anche per i funzionari dell'Amministrazione provinciale e va retribuita direttamente agli interessati in base alle tariffe professionali dell'ordine cui il collaudatore ha titolo per appartenere.

     I funzionari di cui sopra non iscritti ai rispettivi albi di cui alla legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81, devono avere prestato servizio nel ruolo speciale dei servizi forestali per un periodo di almeno 10 anni.

     Qualora la spesa finale non superi 80 milioni, l'atto di collaudo può essere sostituito a tutti gli effetti da un certificato di regolare esecuzione predisposto dal direttore dei lavori e rilasciato da un funzionario nominato dall'Assessore competente in materia.

     In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari che abbiano progettato o diretto i lavori.

     In deroga a tale principio - per motivi di opportunità tecnico-amministrativa - è consentito che il certificato di regolare esecuzione venga rilasciato dal direttore dei lavori ove trattasi di lavori di somma urgenza con un importo non superiore a 80 milioni. L'assolvimento di tale incombenza costituisce compito istituzionale [1].

     Per il collaudo delle opere precitate l'Assessore competente nomina, con incarico scritto, il collaudatore in base alle disposizioni del secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e provvede con proprio decreto all'impegno delle spese connesse con il collaudo o rispettivamente con l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori."

     Il terzo comma dell'art. 12 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, viene soppresso.

 

          Art. 11.

     L'art. 14 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:

     “Il demanio idrico provinciale, passato alla Provincia autonoma di Bolzano con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1973, n. 115, è costituito dai corsi d'acqua e dai laghi demaniali, dalle opere di protezione delle acque, di contenimento delle stesse e di difesa del suolo, con le rispettive strutture accessorie e di servizio.

     Esso comprende:

     a) per i corsi d'acqua:

     1) l'alveo, il greto e le sponde;

     2) gli argini, i terrapieni, le opere di protezione o di contenimento con le relative strutture accessorie e di servizio. Se mancano le opere di cui sopra, il limite demaniale dei corsi è dato dal livello di piena normale e per i corsi d'acqua aventi carattere torrentizio dal livello di piena straordinaria;

     b) per i laghi:

     1) l'alveo, le sponde, le spiagge;

     2) gli argini, i terrapieni e le opere di protezione o di contenimento con le relative strutture accessorie e di servizio;

     c) le altre opere di protezione delle acque, di contenimento delle stesse e di difesa del suolo con le relative strutture accessorie e di servizio anche se non ubicate a contatto dei corsi d'acqua e dei laghi; fra tali opere sono comprese quelle per la stabile correzione dei corsi d'acqua e dei laghi, per la sistemazione dei terreni sui versanti, i paravalanghe, le officine, i cantieri permanenti, i magazzini di depositi, gli alloggi di servizio e le opere idrauliche in genere."

 

          Art. 12.

     Dopo l'art. 14 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è inserito il seguente art. 14-bis:

     “La proprietà dei beni del demanio idrico provinciale viene accertata con decreto del Presidente della Giunta provinciale oppure acquistata o espropriata con altro titolo idoneo previsto dalle leggi.

     Il decreto presidenziale dovrà precisare che la demanialità ha carattere originario.

     Esso sarà notificato ai proprietari tavolari di superfici che vengono dichiarate di pertinenza del demanio idrico provinciale, con l'indicazione dell'ufficio in cui potranno prendere visione degli atti e degli elaborati tecnici relativi.

     Il decreto dovrà pure contenere l'avvertenza che contro di esso potrà essere proposta opposizione alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla notifica.

     Tale decreto sarà inoltre pubblicato per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, parte III, con l'indicazione dell'ufficio in cui si potrà prendere visione degli atti e degli elaborati tecnici e con l'avvertenza che contro di esso potrà essere proposta opposizione, da chi non sia stato notificato direttamente alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla pubblicazione.

     La Giunta provinciale si dovrà pronunciare sulle opposizioni nei successivi 60 giorni con provvedimento definitivo.

     Qualora l'opposizione contestasse in tutto o in parte il titolo di acquisto sotto il profilo originario, la Giunta provinciale potrà nel provvedimento definitivo riconoscere il diritto all'indennizzo, da fissare ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, limitatamente a quella parte non riconosciuta acquistata a titolo originario e impegnare contemporaneamente la relativa spesa qualora sia intervenuta l'accettazione dell'indennità.

     Qualora dalle opere di regolazione derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non occupato, questo vantaggio sarà estimato e detratto dall'indennità.

     I provvedimenti definitivi del Presidente della Giunta provinciale o della Giunta provinciale sono titoli per l'intavolazione della proprietà a nome della Provincia.

     I provvedimenti di cui al comma precedente non sono soggetti alle norme della legge provinciale sui masi chiusi."

 

          Art. 13.

     All'art. 15 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, vengono aggiunti i seguenti commi:

     “Per le derivazioni dei corsi d'acqua ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche e integrazioni, si può prescindere dalle distanze minime di cui ai commi precedenti.

     Nella fascia di rispetto di cui al terzo comma è consentita, previa autorizzazione dell'Assessore competente, la riduzione della distanza minima prescritta, nel caso di ricostruzione e/o ampliamento di edifici esistenti."

 

          Art. 14.

     Il primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è soppresso.

     L'art. 18 della legge provinciale 12 luglio 1975 n. 35, è sostituito dal seguente:

     “La proprietà sulle accessioni fluviali di cui agli articoli 941 e seguenti del Codice Civile, può essere intavolata agli aventi diritto per la quota loro spettante in base ad un decreto del Presidente della Giunta provinciale.

     Il sopraccitato decreto non è soggetto alla legge provinciale sui masi chiusi."

 

          Art. 15.

     L'art. 19 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:

     “L'accesso al demanio idrico provinciale, per il servizio di controllo, per i rilievi necessari, nonché per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 8 della presente legge, regolarmente approvati, non può essere in alcun modo vietato dai proprietari confinanti, ai quali per eventuali danni verrà corrisposto un equo indennizzo, stimato dall'ispettorato dell'agricoltura o delle foreste."

 

          Art. 16.

     Il primo comma dell'art. 22 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dai seguenti:

     “I depositi cauzionali delle concessioni vengono determinati come segue:

     a) nella misura non inferiore al canone per l'estrazione di materiale dal demanio idrico;

     b) nella misura non inferiore ad un'annualità per concessioni riguardanti gli attraversamenti, l'affitto o l'occupazione di terreno demaniale se la concessione comporta l'esecuzione di lavori.

     L'Amministrazione può subordinare le altre autorizzazioni alla costituzione di un deposito cauzionale quando le opere o i lavori siano reputati tali da poter arrecare danni o pregiudizi al demanio idrico. Le cauzioni verranno fissate in base all'entità dei lavori e all'ammontare del danno che può derivare alle opere e alle loro pertinenze."

     Fra il secondo e il terzo comma dell'art. 22 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è inserito il seguente comma:

     “Quando le opere da eseguirsi sono soggette al godimento di un contributo provinciale, al posto della cauzione può essere trattenuto dal contributo l'importo corrispondente al valore della cauzione stessa."

     L'ultimo comma dell'art. 22 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dai seguenti:

     “In caso di trasgressione, senza pregiudizio delle sanzioni amministrative di cui all'art. 26 della presente legge, la cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte, qualora il trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito dall'amministratore.

     Verificatosi il caso di esecuzione d'ufficio, la somma concretamente necessaria e risultante da apposita perizia effettuata da un funzionario dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, è prelevata con provvedimento dell'amministratore dal deposito cauzionale.

     Qualora non sia stato effettuato un deposito cauzionale o questo risulti insufficiente, la somma occorrente è riscossa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639."

 

          Art. 17.

     L'art. 26 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:

     “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

     a) chiunque abusivamente estragga o asporti dal demanio idrico provinciale materiale di qualunque genere in particolare, ghiaia, sabbia, ciottoli o altre materie, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 10.000.000; il trasgressore soggiace, inoltre, all'obbligo del pagamento del valore commerciale del materiale asportato;

     b) chiunque senza autorizzazione realizzi opere, scavi e depositi, anche di carattere precario, nell'alveo, sulle sponde o entro le distanze prescritte, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 10.000.000;

     c) chiunque abusivamente occupi terreni appartenenti al demanio idrico provinciale o li attraversa con ponti, funivie, linee elettriche, telefoniche, fognature, acquedotti, piste da sci e simili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 2.000.000;

     d) chiunque abusivamente tagli, danneggi o bruci le piante sul demanio idrico provinciale ovvero eserciti il pascolo sulle sponde e sugli argini, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 500.000;

     e) chiunque, in qualsiasi periodo, bruci, abusivamente le piante sul demanio idrico provinciale soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 500.000;

     f) chiunque non ottemperi alle ordinanze emesse dagli organi competenti nell'ambito della presente legge, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 5.000.000;

     g) chiunque non osservi le prescrizioni generali o speciali della concessione, licenza o autorizzazione, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 3.000.000;

     h) ogni altra opera o attività abusiva di cui agli articoli 93 e seguenti del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 5.000.000.

     Il trasgressore è tenuto, inoltre, al ripristino, a proprie spese, allo stato primitivo oppure al restauro o al risarcimento in denaro del danno arrecato al demanio idrico-provinciale.

     Se il trasgressore non ottempera alla relativa ordinanza entro il termine prefissato, può essere provveduto d'ufficio. Alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, mediante esecuzione forzata in osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici."

     Nell'art. 5 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, vengono soppresse le parole "degli argini dei corsi d'acqua".

 

          Art. 18.

     La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale rispetto a quelli derivanti dalle autorizzazioni di spesa per l'applicazione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recate dalla legge finanziaria per l'anno 1981 e previsti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso.


[1] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 21 novembre 1989, n. 11.