Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 02/01/1985 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Finanziamento di leggi provinciali vigenti nel settore dell'agricoltura. |
Art. 2. Provvidenze a favore delle organizzazioni zootecniche. |
Art. 3. Disposizioni finanziarie. |
Art. 4. Variazioni di bilancio. |
Art. 5. Dichiarazione di urgenza |
§ 4.1.56 - L.P. 2 gennaio 1985, n. 1.
Provvidenze per i danni arrecati all'agricoltura dalla siccità dell'anno 1984.
(B.U. 15 gennaio 1985, n. 3).
Art. 1. Finanziamento di leggi provinciali vigenti nel settore dell'agricoltura.
1. A favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità dell'anno 1984, l'Amministrazione provinciale è autorizzata alla spesa di lire 12 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi di cui alla
2. Tale spesa è così ripartita:
a) per la concessione dei contributi sugli interessi di cui alla |
L. 6.000.000.000 |
b) per la concessione dei sussidi di cui alla |
L. 6.000.000.000 |
3. Per la concessione dei sussidi di cui al primo comma la determinazione del danno sofferto viene effettuata direttamente dai periti dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste e si prescinde da quanto prescritto nell'art. 3, secondo comma, della succitata
Art. 2. Provvidenze a favore delle organizzazioni zootecniche.
1. A favore delle organizzazioni zootecniche operanti nel settore della commercializzazione del bestiame l'Amministrazione provinciale può concedere per la copertura delle spese attinenti alla vendita di bestiame nel periodo di commercializzazione dal 1° settembre 1984 al 1° luglio 1985, dovuta al pesante andamento del mercato quale conseguenza della scarsa produzione foraggiera per la siccità di cui al precedente articolo, un contributo nell'importo forfettario fino a lire 100.000 per ogni capo adulto bovino ed equino venduto, fino a lire 25.000 per ogni vitello o puledro venduto, nonché fino a lire 15.000 per ogni capo ovino.
2. Alle domande per la concessione dei contributi di cui al precedente comma deve essere allegata documentazione attestante il numero dei capi venduti, ripartiti per categoria.
3. Per le finalità previste nel presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1984 e quella di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1985.
Art. 3. Disposizioni finanziarie.
1. Alla copertura dell'onere di lire 3.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 (partita n. 3 dell'allegato al bilancio n. 4).
2. Alla copertura degli oneri per complessive lire 10.000 milioni a carico degli esercizi finanziari 1985 e 1986 si provvede mediante utilizzo di un corrispondente importo degli stanziamenti per nuovi provvedimenti legislativi, previsti nel bilancio 1985-1986 alla sezione 10, settore 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1984-1986 della Provincia.
3. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 50 e 62 della
Art. 4. Variazioni di bilancio.
1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:
(Omissis).
Art. 5. Dichiarazione di urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.