Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.4 trasporti |
Data: | 19/08/1988 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Organi competenti. |
Art. 2. Ampliamento e ristrutturazione degli uffici provinciali. |
Art. 3. Aumento delle dotazioni organiche del personale provinciale. |
Art. 4. Disposizioni finanziarie. |
Art. 5. Variazioni al bilancio 1988. |
§ 3.4.36 - L.P. 19 agosto 1988, n. 34.
Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazioni e trasporti e porti lacuali.
(B.U. 30 agosto 1988, n. 39).
Art. 1. Organi competenti.
1. Le funzioni amministrative concernenti le attribuzioni della Provincia in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia, nonché in materia di porti lacuali, derivanti dal
2. Le funzioni esercitate dal Ministero dei trasporti o dal prefetto in base alla normativa vigente e trasferite alla Provincia sono esercitate dall'assessore provinciale competente in materia, salvo:
a) le decisioni sui ricorsi di cui alla lettera a) del comma 1-ter dell'articolo 9 del
b) le decisioni sui ricorsi di cui alla lettera b) del comma 1-ter dell'articolo 9 del
3. Le funzioni esercitate dalla soppressa direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino-Alto Adige e trasferiti alla Provincia, sono esercitate, secondo le direttive del competente Assessore provinciale, tramite il personale di cui all'art. 4, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale in esso contemplata.
4. Le funzioni esercitate dagli organi tecnico-consultivi del ministero dei trasporti e trasferite alla Provincia, sono esercitate dal comitato provinciale per i trasporti pubblici su strada o dal comitato consultivo funivie, per i settori di rispettiva competenza. Rimane salva la facoltà di avvalersi degli organi consultivi e dei diversi tecnici dello Stato, ai sensi dell'art. 10 del
Art. 2. Ampliamento e ristrutturazione degli uffici provinciali.
1. Alla fine dell'allegato A della
Ripartizione V
n. 196 - Ufficio trasporti merci, albo degli autotrasportatori e scuole guida:
autorizzazione e vigilanza delle scuole guida;
segreteria del comitato provinciale di coordinamento delle comunicazioni e trasporti;
rapporti con enti, operatori di categoria, autotrasportatori, autorità doganali e sanitarie, spedizionieri, per i problemi connessi ai trasporti e traffici di interesse provinciale;
trasporti aerei di interesse provinciale;
questione connesse ai traffici che interessano il territorio provinciale;
esercizio delle funzioni delegate dallo Stato per quanto concerne l'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
analisi, studi, ricerche, pubblicazioni e convegni relativi alle problematiche dei trasporti e dei traffici attinenti i settori di competenza dell'ufficio.
2. Nel n. 87 dell'allegato A della
3. L'incarico provvisorio di dirigenza dell'ufficio di cui al comma primo è conferito ai sensi dell'art. 21 della
Art. 3. Aumento delle dotazioni organiche del personale provinciale.
1. Per sopperire alle maggiori esigenze del personale degli uffici competenti per la materia di trasporto, di cui al n. 85 dell'allegato A della
a) ruolo amministrativo:
n. 3 posti nella VI qualifica funzionale;
n. 5 posti nella IV qualifica funzionale;
b) ruolo speciale dei trasporti:
n. 2 posti nella VIII qualifica funzionale;
n. 3 posti nella Vi qualifica funzionale.
Art. 4. Disposizioni finanziarie.
1. Alla copertura dei maggiori oneri per il personale derivanti dall'attuazione della presenta legge, valutati in Lire 20 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1988 e in Lire 380 milioni all'anno, a partire dal 1989, si provvede:
a) per l'anno 1988, mediante riduzione per Lire 20 milioni del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);
b) per gli anni 1989 e 1990, con corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1989-1990 alla sezione 1, settore 1.2 lettera b.1) del bilancio pluriennale della Provincia;
c) per gli anni successive, con le disponibilità dei relativi bilanci provinciali.
Art. 5. Variazioni al bilancio 1988.
1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
(Omissis).
[1] Comma così sostituito dall'art. 21 della