§ 3.4.36 - L.P. 19 agosto 1988, n. 34.
Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazioni e trasporti e porti lacuali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:19/08/1988
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Organi competenti.
Art. 2.  Ampliamento e ristrutturazione degli uffici provinciali.
Art. 3.  Aumento delle dotazioni organiche del personale provinciale.
Art. 4.  Disposizioni finanziarie.
Art. 5.  Variazioni al bilancio 1988.


§ 3.4.36 - L.P. 19 agosto 1988, n. 34.

Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazioni e trasporti e porti lacuali.

(B.U. 30 agosto 1988, n. 39).

 

     Art. 1. Organi competenti.

     1. Le funzioni amministrative concernenti le attribuzioni della Provincia in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia, nonché in materia di porti lacuali, derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e dalle altre norme statali, regionali e provinciali vigenti nelle materie stesse, sono esercitate tramite gli uffici n. 85 e 87 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nonché quello di cui all'art. 2 della presente legge, dai competenti organi provinciali.

     2. Le funzioni esercitate dal Ministero dei trasporti o dal prefetto in base alla normativa vigente e trasferite alla Provincia sono esercitate dall'assessore provinciale competente in materia, salvo:

     a) le decisioni sui ricorsi di cui alla lettera a) del comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche, che competono al Presidente della Provincia, sentita la commissione medica provinciale di cui al comma 1-quater dell'articolo 9 di tale decreto;

     b) le decisioni sui ricorsi di cui alla lettera b) del comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche, che competono al Presidente della Provincia, sentita l'apposita commissione tecnico-amministrativa, in quanto istituita [1].

     3. Le funzioni esercitate dalla soppressa direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino-Alto Adige e trasferiti alla Provincia, sono esercitate, secondo le direttive del competente Assessore provinciale, tramite il personale di cui all'art. 4, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale in esso contemplata.

     4. Le funzioni esercitate dagli organi tecnico-consultivi del ministero dei trasporti e trasferite alla Provincia, sono esercitate dal comitato provinciale per i trasporti pubblici su strada o dal comitato consultivo funivie, per i settori di rispettiva competenza. Rimane salva la facoltà di avvalersi degli organi consultivi e dei diversi tecnici dello Stato, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987 n. 527.

 

          Art. 2. Ampliamento e ristrutturazione degli uffici provinciali.

     1. Alla fine dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è aggiunto il seguente numero:

     Ripartizione V

     n. 196 - Ufficio trasporti merci, albo degli autotrasportatori e scuole guida:

     autorizzazione e vigilanza delle scuole guida;

     segreteria del comitato provinciale di coordinamento delle comunicazioni e trasporti;

     rapporti con enti, operatori di categoria, autotrasportatori, autorità doganali e sanitarie, spedizionieri, per i problemi connessi ai trasporti e traffici di interesse provinciale;

     trasporti aerei di interesse provinciale;

     questione connesse ai traffici che interessano il territorio provinciale;

     esercizio delle funzioni delegate dallo Stato per quanto concerne l'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

     analisi, studi, ricerche, pubblicazioni e convegni relativi alle problematiche dei trasporti e dei traffici attinenti i settori di competenza dell'ufficio.

     2. Nel n. 87 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono soppresse le parole "Trasporti aerei di interesse provinciale".

     3. L'incarico provvisorio di dirigenza dell'ufficio di cui al comma primo è conferito ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 25 gennaio 1988, n. 5.

 

          Art. 3. Aumento delle dotazioni organiche del personale provinciale.

     1. Per sopperire alle maggiori esigenze del personale degli uffici competenti per la materia di trasporto, di cui al n. 85 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nonché di quello di cui all'art. 2 della presente legge, le dotazioni organiche di cui ai sottospecificati ruoli compreso nell'allegato A della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, e nell'allegato B della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, sono aumentate come in seguito indicato:

     a) ruolo amministrativo:

     n. 3 posti nella VI qualifica funzionale;

     n. 5 posti nella IV qualifica funzionale;

     b) ruolo speciale dei trasporti:

     n. 2 posti nella VIII qualifica funzionale;

     n. 3 posti nella Vi qualifica funzionale.

 

          Art. 4. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura dei maggiori oneri per il personale derivanti dall'attuazione della presenta legge, valutati in Lire 20 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1988 e in Lire 380 milioni all'anno, a partire dal 1989, si provvede:

     a) per l'anno 1988, mediante riduzione per Lire 20 milioni del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);

     b) per gli anni 1989 e 1990, con corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1989-1990 alla sezione 1, settore 1.2 lettera b.1) del bilancio pluriennale della Provincia;

     c) per gli anni successive, con le disponibilità dei relativi bilanci provinciali.

 

          Art. 5. Variazioni al bilancio 1988.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).


[1] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.