§ 3.2.48 - L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata" e altre disposizioni in materia di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:10/08/2001
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Dopo la lettera O) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata", è aggiunta la seguente lettera P):
Art. 2.      1. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:
Art. 3.      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
Art. 4.      1. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
Art. 5.      1. Il comma 5 dell'articolo 41 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
Art. 6.      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 7.      1. Dopo l'articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:
Art. 8.      1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: "che percepiscono assegni di mantenimento in seguito a separazione personale, [...]
Art. 9.      1. Dopo l'articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:
Art. 10.      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
Art. 11.      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:
Art. 12.      1. Al comma 5 dell'articolo 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, nel testo italiano la parola: "genitori" è sostituita dalla parola: "parenti".
Art. 13.      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:
Art. 14.      1. Il comma 2 dell'articolo 60 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
Art. 15.      1. Al comma 4 dell'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "Il divieto di alienazione non si applica alla cessione di quote ereditarie ai [...]
Art. 16.      1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunta la seguente lettera:
Art. 17.      1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 64 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, dopo le parole: "ammortamento del mutuo" sono aggiunte le seguenti: "applicando il tasso [...]
Art. 18.      1. Il comma 2 dell'articolo 68 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
Art. 19.      1. Il comma 1 dell'articolo 69 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
Art. 20.      1. Al comma 4 dell'articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito dopo il primo periodo il seguente periodo: "In caso di affitto e/o cessione ai discendenti non si [...]
Art. 21.      1. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è soppresso.
Art. 22.      1. Al comma 1 dell'articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "I comuni possono utilizzare le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata [...]
Art. 23.      1. Il comma 4 dell'articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
Art. 24.      1. Il comma 2 dell'articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
Art. 25.      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 91 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:
Art. 26.      1. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "Le domande di contributo di cui al comma 1 sono comunque ammesse con precedenza [...]
Art. 27.      1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunta la seguente lettera:
Art. 28.      1. Al comma 5 dell'articolo 100 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora l'abitazione assegnata ad un richiedente portatore di handicap non sia [...]
Art. 29.      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 101 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:
Art. 30.      1. Il comma 1 dell'articolo 102 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
Art. 31.      1. Dopo l'articolo 103 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:
Art. 32.      1. Dopo l'articolo 103-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:
Art. 33.      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 104 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
Art. 34.      1. L'articolo 107 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
Art. 35.      1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 110 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole "della seconda fascia di reddito, come previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera b)" [...]
Art. 36.      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:
Art. 37.      1. Dopo l'articolo 115 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:
Art. 38.      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 129 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
Art. 39.      1. Il comma 2 dell'articolo 139-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, inserito dall'articolo 41, comma 4, della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2, è soppresso.
Art. 40.      1. L'articolo 143 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1, è così sostituito:
Art. 41.      1. Il comma 1 dell'articolo 148 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
Art. 42.  Norma transitoria all'articolo 10.
Art. 43.  Norma transitoria all'articolo 18.
Art. 44.  Norma transitoria all'articolo 36.
Art. 45.  Norma transitoria all'articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
Art. 46.  Norma transitoria all'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
Art. 47.  Norma transitoria all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4.
Art. 48.  Norma transitoria all'articolo 110 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
Art. 49.  Disposizioni per snellire la realizzazione di case albergo per lavoratori.
Art. 50.  Contributo una tantum alle cooperative di garanzia per l'acquisto della casa.


§ 3.2.48 - L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata" e altre disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata

(B.U. 18 settembre 2001, n. 38 – S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Dopo la lettera O) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata", è aggiunta la seguente lettera P):

     "P) La concessione di contributi ad enti pubblici o privati che mediante convenzione con l'amministrazione provinciale si impegnano a mettere a disposizione alloggi privati, di cui abbiano la disponibilità, da destinare ad abitazione di lavoratori soggiornanti regolarmente nel territorio provinciale. A tal fine la Giunta provinciale approva un programma nel quale vengono determinati il numero degli alloggi per i quali viene concesso un contributo e le categorie di lavoratori ai quali gli alloggi possono essere dati in locazione. Il contributo non può essere superiore al 30 per cento del canone provinciale delle abitazioni messe a disposizione, determinato ai sensi dell'articolo 7."

 

          Art. 2.

     1. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 22 bis.

     1. Per la sistemazione abitativa del personale sanitario, che deve essere assunto allo scopo di garantire il funzionamento delle aziende sanitarie, la Giunta provinciale è autorizzata a deliberare un programma speciale di costruzione dell'IPES.

     2. I criteri per l'assegnazione delle abitazioni e per l'ammissione alle case albergo sono da determinare con deliberazione della Giunta provinciale."

 

          Art. 3.

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

     "4. Per la realizzazione dei propri programmi di costruzione l'IPES è autorizzato ad acquistare o a locare per una durata non inferiore a 20 anni edifici gravati dal vincolo di destinazione ad esercizio ricettivo. In base al contratto di acquisto o di locazione tale vincolo di destinazione decade di diritto. Contestualmente all'intavolazione del diritto di proprietà a favore dell'IPES o all'annotazione del contratto di locazione viene cancellata l'annotazione del vincolo di destinazione ad esercizio ricettivo."

 

          Art. 4.

     1. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     "3. Per tutta la durata dell'annotazione tavolare del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62, abitazioni che già sono state oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto od il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario non possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per l'acquisto di abitazioni di cui al presente capo. Tale causa di esclusione non si applica, qualora il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata sia stato annotato esclusivamente per il fatto che l'abitazione è stata realizzata su area destinata all'edilizia abitativa agevolata."

     2. All'articolo 40, comma 5, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, dopo il primo periodo viene inserito il seguente: "La ricostruzione può essere effettuata nella stessa posizione o nelle immediate vicinanze."

     3. Il comma 6 dell'articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sostituito dal comma 2 dell'articolo 41 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2, è così sostituito:

     "6. Agli effetti delle agevolazioni edilizie provinciali disciplinate dal presente capo, ampliamenti di cubatura fino al 20 per cento sono considerati come recupero."

 

          Art. 5.

     1. Il comma 5 dell'articolo 41 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     "5. Il richiedente può realizzare, oltre all'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia, un'ulteriore abitazione costituente un'autonoma unità immobiliare. Per questa abitazione devono essere assunti gli impegni di edilizia convenzionata di cui all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, "Legge urbanistica provinciale". In caso di nuova costruzione la superficie abitabile dell'abitazione aggiuntiva non può essere superiore al 50 per cento della superficie abitabile dell'abitazione oggetto dell'agevolazione. In caso di recupero la superficie abitabile dell'abitazione aggiuntiva non può essere superiore alla superficie abitabile dell'abitazione oggetto dell'agevolazione."

 

          Art. 6.

     1. Dopo il comma 6 dell'articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi:

     "7. La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera b), non si applica, qualora l'abitazione venga espropriata per causa di pubblica utilità o venga ceduta bonariamente all'ente espropriante nei casi in cui è prevista dalla legge l'espropriazione per causa di pubblica utilità. La menzionata causa di esclusione non si applica neppure qualora il progetto approvato preveda la demolizione dell'abitazione esistente.

     8. Per il calcolo della durata minima della residenza in provincia ai sensi del comma 1, lettera a), è considerata anche la residenza storica."

 

          Art. 7.

     1. Dopo l'articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 45 bis.

     1. Agli effetti della presente legge, due coniugi sono considerati legalmente separati quando almeno uno di essi abbia presentato in giudizio la domanda di separazione. Qualora la separazione legale non venga sancita entro quattro anni dalla domanda, l'agevolazione edilizia eventualmente concessa viene revocata."

 

          Art. 8.

     1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: "che percepiscono assegni di mantenimento in seguito a separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" sono sostituite dalle parole "che percepiscono assegni alimentari ".

     2. Dopo il comma 5 dell'articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

     "6. Con regolamento di esecuzione vengono determinate le attività che agli effetti della lettera b) del comma 1 sono parificate allo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente o autonomo."

 

          Art. 9.

     1. Dopo l'articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 46 bis. (Ammissione di richiedenti coniugati alle agevolazioni edilizie).

     1. Richiedenti coniugati possono essere ammessi insieme alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di un'abitazione anche se solamente uno dei coniugi è in possesso dei requisiti della durata quinquennale della residenza o del posto di lavoro di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a), e dell'attività lavorativa continuativa dipendente od autonoma ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b)."

 

          Art. 10.

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

     "5. I contratti per i mutui dal fondo di rotazione di cui al comma 1 sono firmati dall'assessore competente e sono rogati dal direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa o da un funzionario da lui delegato. Esso cura anche la conservazione dei contratti."

 

          Art. 11.

     1. Dopo il comma 6 dell'articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

     "6 bis. Se il richiedente si impegna ad assumere nella propria abitazione stabilmente fratelli e sorelle per i quali la diminuzione della capacità lavorativa è superiore al 74 per cento, gli importi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono aumentati di 20 milioni di lire per ogni ulteriore persona assunta. Il menzionato impegno va inserito nel documento con il quale viene assunto il vincolo sociale di cui all'articolo 62."

 

          Art. 12.

     1. Al comma 5 dell'articolo 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, nel testo italiano la parola: "genitori" è sostituita dalla parola: "parenti".

 

          Art. 13.

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

     "3 bis. I redditi di figli minorenni non sono considerati nella valutazione della capacità economica."

 

          Art. 14.

     1. Il comma 2 dell'articolo 60 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     "2. Qualora a causa della realizzazione di interventi di isolamento termico i valori di trasmittanza termica specifica di cui al comma 1 vengano ridotti del 25 per cento, gli importi di cui agli articoli 55, 56 e 57 sono aumentati del cinque per cento."

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 60 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

     "3. La dimostrazione del rispetto dei requisiti minimi per i valori di trasmittanza termica di cui al comma 1 è richiesta solamente per quelle abitazioni per le quali la concessione edilizia è rilasciata decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge."

 

          Art. 15.

     1. Al comma 4 dell'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "Il divieto di alienazione non si applica alla cessione di quote ereditarie ai coeredi ai sensi dell'articolo 732 del codice civile."

     2. Il comma 5 dell'articolo 62, integrato dall'articolo 44, comma 2, della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1, è così sostituito:

     "5. Per le abitazioni realizzate su aree destinate all'edilizia abitativa agevolata l'importo del mutuo ipotecario non può essere superiore al 100 per cento del valore convenzionale dell'abitazione, come definito dall'articolo 7. Agli effetti del presente comma si considerano abitazioni realizzate su aree destinate all'edilizia abitativa agevolata esclusivamente quelle a carico delle quali è tavolarmente annotato il vincolo di cui all'articolo 27 o 28 della legge provinciale 15 agosto 1972, n. 15, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, o di cui al combinato disposto degli articoli 86 e 62. Per tutte le altre abitazioni l'importo del mutuo ipotecario può ammontare al 150 per cento del valore convenzionale dell'abitazione."

     3. Dopo il primo periodo del comma 6 dell'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente periodo: "Inoltre è consentita la locazione all'IPES o al comune."

     4. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: "Nelle abitazioni realizzate con agevolazioni edilizie provinciali è ammessa, previa autorizzazione, la locazione di singole camere ad apprendisti, studenti, lavoratori o anziani. I relativi criteri sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale

     5. Dopo il comma 9 dell'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi:

     "10. Nell'abitazione agevolata possono essere accolti su richiesta motivata parenti ed affini entro il terzo grado.

     11. Per le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario prima dell'entrata in vigore della presente legge, il vincolo decorre dalla data della concessione dell'agevolazione edilizia."

 

          Art. 16.

     1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunta la seguente lettera:

     "f) se il beneficiario proprietario di un maso chiuso, del quale l'abitazione agevolata costituisce parte inscindibile, intende cedere lo stesso ai sensi dell'articolo 21/a, comma 2, del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento del maso chiuso, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32, contestualmente alla cessione del maso chiuso deve essere riservato a favore del beneficiario il diritto di usufrutto o di abitazione di un'abitazione adeguata."

     2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 63 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunta la seguente lettera:

     "g) in caso di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio."

     3. Dopo il comma 2 dell'articolo 63 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

     "2 bis. Qualora sulla medesima abitazione risultino tavolarmente annotati più vincoli ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sostituito dall'articolo 43 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione al trasferimento del vincolo sulla nuova costruzione consente pure la cancellazione di tutti i vincoli annotati a carico della vecchia."

 

          Art. 17.

     1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 64 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, dopo le parole: "ammortamento del mutuo" sono aggiunte le seguenti: "applicando il tasso d'interesse legale vigente al momento della rinuncia."

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 64 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

     "2. Qualora sulla medesima abitazione risultino tavolarmente annotati più vincoli ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sostituito dall'articolo 43 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, la rinuncia all'ultima agevolazione concessa è anche titolo per la cancellazione dei vincoli precedentemente annotati."

 

          Art. 18.

     1. Il comma 2 dell'articolo 68 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     "2. Non appena sia estinto il mutuo, su richiesta del mutuatario il Direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa emette per tutti i tipi di mutui edilizi provinciali il decreto per la cancellazione tavolare delle ipoteche iscritte a favore della Provincia autonoma."

     2. Dopo il comma 4 dell'articolo 68 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

     "4 bis. Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali non è richiesto il nulla osta di cui al comma 4."

     3. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

     "7. Beneficiari che prima dell'entrata in vigore della presente legge sono stati autorizzati all'alienazione delle abitazioni o hanno rinunciato all'agevolazione edilizia ai sensi della normativa previgente possono ottenere il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo, annotato ai sensi del previgente articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, senza dover pagare gli importi di cui all'articolo 64."

 

          Art. 19.

     1. Il comma 1 dell'articolo 69 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     "1. In caso di morte del beneficiario di agevolazioni edilizie provinciali il mutuo o il contributo viene trascritto a favore dei successori, se almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali ai sensi del presente capo e occupi stabilmente l'abitazione. Qualora nessuno dei successori soddisfi le condizioni richieste, l'abitazione può essere data in locazione ad un parente entro il terzo grado che sia in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali. In mancanza l'abitazione deve essere data in locazione all'IPES, al comune o, qualora questi non intendano prenderla in locazione, a persone aventi i requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali. Il canone di locazione non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. In caso contrario l'Assessore provinciale all'edilizia abitativa pronuncia la revoca dell'agevolazione edilizia a far data dalla morte del beneficiario e con gli effetti di cui all'articolo 64; tuttavia, in caso di mutuo senza interessi, gli interessi sul mutuo residuo sono calcolati dalla data della morte del beneficiario."

     2. Il comma 2 dell'articolo 69 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     "2. In caso di morte del beneficiario titolare del diritto di usufrutto, il mutuo o contributo viene trascritto a favore del proprietario, qualora sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali e occupi stabilmente l'abitazione. Qualora il proprietario non soddisfi le condizioni richieste, l'abitazione può essere data in locazione ad un parente entro il terzo grado che sia in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali. In mancanza l'abitazione deve essere data in locazione all'IPES, al comune o, qualora questi non intendano prenderla in locazione, a persone aventi i requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali. Il canone di locazione non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. In caso contrario l'Assessore provinciale all'edilizia abitativa pronuncia a carico del proprietario la revoca dell'agevolazione edilizia a far data dalla morte del beneficiario e con gli effetti di cui all'articolo 64; tuttavia, in caso di mutuo senza interessi, gli interessi sul mutuo residuo sono calcolati dalla data della morte del beneficiario."

 

          Art. 20.

     1. Al comma 4 dell'articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito dopo il primo periodo il seguente periodo: "In caso di affitto e/o cessione ai discendenti non si applica il limite di reddito di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d)."

     2. Il comma 12 dell'articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     "12. Il divieto di alienazione nei primi otto anni di durata del vincolo di cui al comma 5, lettera c), non si applica, se le abitazioni convenzionate ai sensi del comma 1 vengono cedute a componenti della famiglia entro il primo grado, all'IPES o al comune."

     3. Dopo il comma 12 dell'articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi:

     "13. L'abitazione convenzionata può essere occupata anche dallo stesso proprietario e dalla sua famiglia. Se questi dispone di altre abitazioni adatte al fabbisogno della sua famiglia, facilmente raggiungibili dal posto di lavoro o dal luogo di residenza, deve darle in locazione a famiglie in possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali.

     14. Il divieto di alienazione nei primi otto anni di durata del vincolo di cui al comma 5, lettera c), non si applica alla cessione di quote ereditarie ai coeredi ai sensi dell'articolo 732 del codice civile.

     15. Se l'abitazione locata è completamente arredata con mobili forniti dal locatore ed idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone provinciale può essere maggiorato fino ad un massimo del 20 per cento."

 

          Art. 21.

     1. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è soppresso.

 

          Art. 22.

     1. Al comma 1 dell'articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "I comuni possono utilizzare le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata per la costruzione di abitazioni finanziate in tutto od in parte con mezzi propri."

     2. Dopo il comma 7 dell'articolo 82 della legge provinciale 13 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

     "7 bis. Le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata di esclusiva proprietà della Provincia o dell'IPES sono assegnate in proprietà ai richiedenti dalla Giunta provinciale o dall'IPES d'intesa con il comune territorialmente competente."

 

          Art. 23.

     1. Il comma 4 dell'articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     "4. Il prezzo di vendita corrisponde al valore convenzionale dell'abitazione determinato ai sensi dell'articolo 7. Al solo costo di costruzione dell'abitazione si applicano i coefficienti di vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione. Restano impregiudicate da questa norma le disposizioni sull'eventuale restituzione dell'agevolazione edilizia."

     2. Il comma 5 dell'articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     "5. Decorsi 20 anni dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell'abitazione, il proprietario dell'abitazione può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritti reali, purché sia stato versato al comune un importo corrispondente al dieci per cento del costo convenzionale di costruzione dell'abitazione. Per ogni anno successivo al ventesimo anno dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell'abitazione, l'importo da versare al comune si riduce di un decimo. Decorsi 30 anni dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell'abitazione decade il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata derivante dall'assegnazione dell'area."

     3. Dopo il comma 5 dell'articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono inseriti i seguenti commi:

     "5 bis. Per le abitazioni la cui costruzione su aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, è stata ultimata prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilità.

     5 ter. Anche decorsi i 20 anni, e fino a che non sia stato pagato in favore del comune l'importo di cui al comma 5, l'abitazione costruita sul terreno ceduto in proprietà può essere alienata o locata solo a persone in possesso dei requisiti di essere assegnatarie di terreno destinato all'edilizia abitativa agevolata nel comune territorialmente interessato."

     4. Al comma 8 dell'articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "Decorsi i 30 anni di cui al comma 5, il nulla osta per la cancellazione del vincolo sociale è comunque rilasciato."

 

          Art. 24.

     1. Il comma 2 dell'articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     “2. In base al decreto di determinazione dell'indennità di esproprio di cui all'articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa dispone in favore del comune la concessione di un contributo a fondo perduto nella misura del 50 per cento dell'indennità di esproprio e la concessione di un mutuo senza interessi per il restante 50 per cento. Qualora le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata vengano espropriate direttamente a favore dell'IPES a norma dell'articolo 80, comma 3, il contributo a fondo perduto è concesso per l'intero importo dell'indennità di esproprio."

     2. Il comma 3 dell'articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     "3. In caso di determinazione di maggiori indennità di esproprio stabilite da sentenze della corte d'appello, l'assessore all'edilizia abitativa dispone la corrispondente integrazione del mutuo e del contributo a fondo perduto."

     3. Il comma 9 dell'articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     "9. Per l'urbanizzazione primaria delle aree per l'edilizia abitativa agevolata, nonché per le altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, viene concesso un contributo a fondo perduto in misura del 60 per cento del costo approvato delle opere progettate. Il contributo a fondo perduto viene integrato in base al rendiconto finale fino a raggiungere il 60 per cento della spesa effettivamente sostenuta dal comune, purché il rendiconto finale venga presentato entro tre anni dalla data di concessione del contributo."

     4. Il comma 10 dell'articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     "10. Contestualmente alla concessione del contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione primaria viene concesso ai comuni un contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione secondaria nella misura del 60 per cento del contributo che in base al regolamento comunale sulla riscossione dei contributi di urbanizzazione è a carico delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata."

     5. Al comma 13 dell'articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "Ad avvenuta approvazione del piano di attuazione per quelle aree che nel piano di attuazione sono destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alle relative opere di urbanizzazione primaria, il 50 per cento del mutuo senza interessi è trasformato in un contributo a fondo perduto."

     6. Dopo il comma 14 dell'articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente:

     "15. I mutui concessi ai sensi dei commi 12 e 13 non precludono la facoltà che nel piano di attuazione da predisporre ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, possa essere prevista ai sensi del comma 3 del menzionato articolo 37 la riserva di cubature per le aziende di prestazioni di servizio e di commercio al dettaglio, nonché per le opere di urbanizzazione secondaria necessarie al fabbisogno della zona."

 

          Art. 25.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 91 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

     "1 bis. Per la concessione del sussidio casa si applicano anche le disposizioni dell'articolo 46, comma 2, e dell'articolo 47, comma 3. Se il valore del patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli supera l'importo della quota esente stabilito dal regolamento di esecuzione, non viene concesso il sussidio casa."

     2. Il comma 3 dell'articolo 91 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     "3. Alla domanda di sussidio casa devono essere allegati il contratto di locazione o la prova di rapporto di locazione conformi alle disposizioni dei commi 1 e 2, il certificato di appartenenza al gruppo linguistico e la comprova che il locatario ha trasferito la propria residenza anagrafica nell'abitazione presa in locazione. All'IPES devono essere denunciate altresì le variazioni intercorse ai rapporti di locazione di cui al periodo precedente."

     3. Dopo il comma 7 dell'articolo 91 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

     "8. Contributi il cui importo è inferiore a lire 10.000 mensili non vengono liquidati."

 

          Art. 26.

     1. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "Le domande di contributo di cui al comma 1 sono comunque ammesse con precedenza su tutte le altre domande di contributo edilizio di cui all'articolo 2, comma 1."

     2. Dopo il comma 4 dell'articolo 92 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

     "5. Qualora per comprovati motivi tecnici non fosse possibile effettuare l'adeguamento di un'abitazione esistente, che deve essere l'unica abitazione di proprietà del richiedente, alle disposizioni sul superamento delle barriere architettoniche in alternativa al contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, può essere concesso per l'acquisto o la costruzione di una nuova abitazione corrispondente alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche un contributo nella misura massima del 20 per cento del valore convenzionale della nuova abitazione."

 

          Art. 27.

     1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunta la seguente lettera:

     "g) nei loro confronti non deve sussistere la causa di esclusione di cui all'articolo 46, comma 2."

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

     "1 bis. Per il calcolo della durata minima della residenza in provincia ai sensi del comma 1, lettera a), è considerata la residenza storica prevista all'articolo 45."

     3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

     "1 ter. Fino a quando i richiedenti non avranno conseguito la durata minima della residenza o del posto di lavoro prevista nel comma 1, lettera a), per l'assegnazione di un'abitazione, possono richiedere l'assegnazione in locazione di un'abitazione nel comune di provenienza."

     4. Il comma 4 dell'articolo 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     "4. Qualora il richiedente sia proprietario di un'abitazione non adeguata in un comune della provincia, ovvero abbia il diritto di usufrutto di una tale abitazione, può ottenere in assegnazione un'abitazione in locazione soltanto se offre in locazione la propria abitazione all'IPES."

 

          Art. 28.

     1. Al comma 5 dell'articolo 100 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora l'abitazione assegnata ad un richiedente portatore di handicap non sia conforme alle esigenze del medesimo obbligando lo stesso ad eseguire opere di abbattimento delle barriere architettoniche all'interno dell'alloggio attribuito, è previsto un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta."

 

          Art. 29.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 101 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

     "1 bis. Esaurita la graduatoria di un comune, le abitazioni non assegnate possono essere assegnate in deroga a quanto disposto dall'articolo 97, comma 1, lettera a), a richiedenti compresi nelle graduatorie di comuni confinanti."

 

          Art. 30.

     1. Il comma 1 dell'articolo 102 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     "1. Le famiglie comprese nella graduatoria alle quali sia stato negato il rinnovo del contratto di locazione per i motivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e nei cui confronti viene eseguita la procedura per il rilascio dell'abitazione, possono conseguire l'assegnazione di un'abitazione con precedenza sugli altri richiedenti compresi nella graduatoria, sentita la commissione per le assegnazioni."

 

          Art. 31.

     1. Dopo l'articolo 103 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 103 bis. (Case albergo per lavoratori convenzionate).

     1. Per snellire la sistemazione abitativa di lavoratori, l'IPES è autorizzato a stipulare con enti pubblici e privati, che dispongono di immobili suscettibili di essere utilizzati come case albergo per lavoratori, convenzioni per una durata non inferiore a dieci e non superiore a 20 anni.

     2. Le case albergo devono offrire ai lavoratori una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, prevalentemente organizzata in forma di pensionato. Tali strutture devono fornire servizi collettivi in grado di soddisfare le esigenze alloggiative ed alimentari dei lavoratori.

     3. Nella convenzione, l'ente deve impegnarsi a mettere a disposizione un determinato numero di posti letto, a garantire i servizi di cui all'articolo 114, e ad assegnarli rispettando i criteri di ammissione di cui all'articolo 103.

     4. Nella convenzione di cui al comma 1 sono anche disciplinati i rapporti finanziari tra l'IPES e gli enti. L'importo annuale che l'IPES corrisponderà agli enti non potrà essere superiore al 30 per cento del canone provinciale, determinato ai sensi dell'articolo 7, e riferito alla superficie convenzionale della casa albergo. Il contributo dell'IPES è destinato a coprire le minori entrate dall'affitto dei posti letto che non possono essere messe a carico degli inquilini della casa albergo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103.

     5. Il regolamento interno per le case albergo convenzionate deve essere concordato con l'IPES e conformarsi ai criteri contenuti nella deliberazione di cui all'articolo 103.

     6. Gli importi che l'IPES corrisponderà agli enti sono ad esso rifusi dall'amministrazione provinciale a carico della categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera K)."

 

          Art. 32.

     1. Dopo l'articolo 103-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 103 ter. (Assegnazione di abitazioni nei progetti dell'edilizia sperimentale).

     1. I criteri per l'assegnazione di abitazioni comprese nei progetti pilota sono determinati dalla Giunta provinciale."

 

          Art. 33.

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 104 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

     "4. Per facilitare nell'interesse delle persone anziane il cambio di alloggi, l'IPES può riservare una parte delle abitazioni di nuova costruzione al cambio di alloggi di cui al comma 1."

 

          Art. 34.

     1. L'articolo 107 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     "Art. 107. (Successione nell'assegnazione dell'alloggio).

     1. In caso di decesso del locatario, il coniuge superstite subentra nell'assegnazione ed il contratto di locazione viene trascritto a suo favore.

     2. In mancanza del coniuge superstite, le sottoelencate persone hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione nel seguente ordine:

     a) i figli;

     b) i figli dei figli;

     c) i genitori;

     d) i fratelli e le sorelle.

     3. Le persone indicate al comma 2 devono fornire la prova della convivenza con il locatario da almeno due anni al momento del decesso e dell'inserzione nell'elenco dei locatari indicato all'articolo 105. I fratelli, le sorelle ed i figli dei figli devono avere convissuto con il locatario per almeno dieci anni al momento del decesso e comparire nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105. La durata biennale della convivenza non è richiesta per i figli che al momento del decesso del locatario non hanno ancora compiuto il secondo anno di vita.

     4. In mancanza di successori conviventi o di genitori è parificata al coniuge superstite la persona convivente "more uxorio" con il locatario al momento del suo decesso da almeno due anni, purché compaia nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105.

     5. L'assegnazione dell'abitazione alle persone di cui al comma 2 viene disposta dal Presidente dell'IPES, sentita la commissione per l'assegnazione.

     6. Se lo stato di salute dell'assegnatario peggiora in modo tale che esso debba essere considerato non più autosufficiente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e da rendere necessaria la sistemazione in una struttura per lungodegenti, il coniuge superstite che non sia già cointestatario del contratto di locazione e le persone di cui al comma 2 hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione se al momento della sistemazione del locatario nella struttura per lungodegenti convivevano con esso da almeno due anni in comunione familiare e sono compresi nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105. I fratelli, le sorelle ed i figli dei figli al momento della sistemazione del locatario nella struttura per lungodegenti devono avere convissuto con il locatario da almeno dieci anni e comparire nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105.

     7. In caso di trasferimento del locatario fuori provincia, le persone di cui al comma 2 hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione se al momento del trasferimento del locatario convivevano con esso da almeno due anni in comunione familiare e sono comprese nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105. I fratelli, le sorelle ed i figli dei figli al momento del trasferimento del locatario devono avere convissuto con esso da almeno dieci anni in comunione familiare e devono comparire nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105."

 

          Art. 35.

     1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 110 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole "della seconda fascia di reddito, come previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera b)" sono sostituite con le seguenti: "della terza fascia di reddito, come previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera c)".

 

          Art. 36.

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

     "3 bis. Ai fini della determinazione della capacità economica del nucleo familiare i redditi dei discendenti conviventi con il locatario, fiscalmente non a carico, sono considerati nella misura non superiore al 60 per cento. Allo stesso fine per gli ascendenti conviventi e per ogni figlio invalido per i quali la diminuzione della capacità lavorativa è superiore al 74 per cento, anche se fiscalmente non a carico e comunque per gli ascendenti ultrasessantacinquenni, si applica una quota di detrazione di un importo pari alla quota base per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per una persona singola, determinata ai sensi del regolamento di esecuzione all'art. 7-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5."

     2. All'articolo 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

     "3 ter. Se figli maggiorenni del conduttore esibiscono un contratto di acquisto di prima casa, dal calcolo per la determinazione del canone di affitto viene scorporato, per la durata di soli 3 mesi, il reddito del figlio medesimo interessato. Qualora il contratto in questione non avesse seguito entro i 3 mesi, si procederà al recupero e ad un eventuale aumento del canone stesso."

     3. Dopo il comma 8 dell'articolo 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi:

     "9. Qualora l'IPES ai sensi dell'articolo 97, comma 4, prenda in locazione da un assegnatario un'abitazione non adeguata, il canone di locazione dovuto ai sensi dell'articolo 97, comma 4, viene compensato con il canone dovuto dall'IPES all'assegnatario. Il canone dovuto all'assegnatario corrisponde al 75 per cento del canone provinciale, non può essere comunque superiore al canone sociale dovuto dall'assegnatario.

     10. Qualora l'IPES rinunci a locare l'abitazione non adeguata ai sensi dell'articolo 97, comma 4, il canone di locazione dovuto all'IPES per l'abitazione assegnata corrisponde al canone sociale determinato ai sensi del comma 2; tale canone non può però essere comunque inferiore al 75 per cento del canone provinciale dell'abitazione non locata."

 

          Art. 37.

     1. Dopo l'articolo 115 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 115 bis. (Ricorso gerarchico).

     1. Contro le decisioni della commissione di assegnazione di cui all'articolo 100, comma 4, con le quali vengono approvate le graduatorie definitive, contro le decisioni della commissione per il sussidio casa di cui all'articolo 91, comma 4, e contro i provvedimenti del Presidente dell'IPES è ammesso ricorso gerarchico alla commissione provinciale di vigilanza."

 

          Art. 38.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 129 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

     "2. La Giunta provinciale è autorizzata a trasferire, a titolo gratuito, in proprietà all'IPES anche immobili diversi da quelli di cui al comma 1. L'IPES utilizza tali immobili per la realizzazione dei propri programmi di costruzione o per la permuta con altri immobili idonei per la realizzazione dei programmi di costruzione."

 

          Art. 39.

     1. Il comma 2 dell'articolo 139-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, inserito dall'articolo 41, comma 4, della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2, è soppresso.

 

          Art. 40.

     1. L'articolo 143 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1, è così sostituito:

     "Art. 143. (Norma transitoria all'articolo 65).

     1. I beneficiari di agevolazioni edilizie ed i loro aventi causa, che prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno commesso una contravvenzione contro le disposizioni dell'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, o contro l'articolo 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, possono chiedere l'autorizzazione in via di sanatoria per l'alienazione, per il trasferimento dell'ipoteca e del vincolo, la locazione, la costituzione di diritti reali di godimento, la cessione della metà indivisa al coniuge e la successione nell'agevolazione come previsto dagli articoli 62 e seguenti. Qualora l'autorizzazione in via di sanatoria non possa essere concessa, si applicano le sanzioni per le contravvenzioni al vincolo sociale di cui all'articolo 65 e, se del caso, si procede alla dichiarazione di decadenza dell'assegnazione dell'area ai sensi dell'articolo 85.

     2. Per quanto si tratti di contravvenzioni contro le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, l'applicazione delle sanzioni può essere evitata se il beneficiario rinuncia all'agevolazione edilizia ai sensi dell'articolo 64. Ad avvenuto pagamento della somma dovuta, il Direttore della Ripartizione Edilizia abitativa rilascia il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo sociale.

     3. Questa disposizione non si applica a provvedimenti già definitivamente eseguiti."

 

          Art. 41.

     1. Il comma 1 dell'articolo 148 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     "1. Al fine di eliminare il credito del gruppo linguistico ladino nel settore dell'edilizia abitativa agevolata, la Giunta provinciale nel programma degli interventi di cui all'articolo 6 mette a disposizione importi destinati al recupero delle "Viles" nei comuni della Valle Badia, nonché alla realizzazione di case albergo per studenti e lavoratori nei comuni ladini e nei comuni di Bolzano, Bressanone e Brunico."

     2. Al comma 4 dell'articolo 148 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "L'esecuzione dei lavori di realizzazione e la gestione delle suddette case albergo per studenti e lavoratori possono essere anche affidate, sulla base di una convenzione con l'IPES, a una cooperativa o a un ente senza scopo di lucro locali, i cui obiettivi statutari tengano conto dei problemi abitativi e di lavoro dei ladini."

     3. Dopo il comma 4 dell'articolo 148 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

     "5. Qualora per la realizzazione di case albergo per studenti e lavoratori sia previsto l'acquisto di edifici esistenti, il prezzo di acquisto non può essere superiore alla indennità di esproprio determinata dall'ufficio estimo provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10."

 

          Art. 42. Norma transitoria all'articolo 10.

     1. La disposizione del comma 1 dell'articolo 10 si applica a partire dal 1 luglio 2002. Fino a tale data si continua ad applicare la disciplina finora vigente.

 

          Art. 43. Norma transitoria all'articolo 18.

     1. La disposizione del comma 1 dell'articolo 18 si applica a partire dal 1 gennaio 2002. Fino a tale data si continua ad applicare la disciplina finora vigente.

 

          Art. 44. Norma transitoria all'articolo 36.

     1. Le variazioni del canone sociale, derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 36 della presente legge, si applicano a partire dal 1° gennaio 2002.

 

          Art. 45. Norma transitoria all'articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

     1. Richiedenti che hanno presentato domanda per un'agevolazione edilizia provinciale dopo il 27 gennaio 1999 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non sono stati ammessi all'agevolazione edilizia, possono entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge rinnovare la domanda per la concessione dell'agevolazione edilizia, se sono in possesso dei requisiti per l'ammissione alle agevolazioni edilizie in base alle disposizioni modificate dalla presente legge. La causa di esclusione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, non si applica limitatamente all'abitazione per la quale si chiede l'agevolazione.

 

          Art. 46. Norma transitoria all'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

     1. Per le abitazioni a carico delle quali prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è stato tavolarmente annotato il vincolo di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e che, decorso il primo decennio di durata del vincolo, sono state oggetto di alienazione, anche mediante contratto preliminare, all'acquirente che abbia presentato domanda relativa ad un'agevolazione edilizia prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, può essere rilasciato il nulla osta per la cancellazione del vincolo originario a condizione che con la cancellazione di tale vincolo originario venga annotato il vincolo sociale di cui all'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

 

          Art. 47. Norma transitoria all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4.

     1. Le abitazioni oggetto di autorizzazione alla vendita ai sensi delle disposizioni della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, nel testo vigente fino all'entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e per le quali gli acquirenti prima del 27 gennaio 1999 hanno presentato domanda diretta ad ottenere un'agevolazione edilizia, il nulla osta relativo alla cancellazione dell'annotazione del vincolo sociale originario viene concesso a condizione che con la cancellazione dell'annotazione del vincolo originario venga annotato il vincolo sociale di cui all'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

 

          Art. 48. Norma transitoria all'articolo 110 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

     1. I locatari dell'IPES, nei cui confronti sia stata revocata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, in vigore fino all'entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, l'assegnazione dell'abitazione per superamento del limite di reddito, ed il cui reddito complessivo familiare per l'anno 2000 non superi quello della terza fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, possono presentare domanda entro il 31 dicembre 2002, affinché nei loro confronti venga revocata la revoca dell'assegnazione dell'abitazione. Di conseguenza diventano locatari dell'IPES a tutti gli effetti della presente legge [1].

 

          Art. 49. Disposizioni per snellire la realizzazione di case albergo per lavoratori.

     1. Al fine di snellire la realizzazione di case albergo per lavoratori, previste dal programma di costruzione approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, l'Istituto per l'edilizia sociale (IPES), nel rispetto delle disposizioni per l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, applica la seguente procedura:

     a) l'IPES indice una gara per l'acquisto di aree edificate e non edificate, idonee alla realizzazione di case albergo per lavoratori;

     b) l'aggiudicazione viene effettuata a favore dell'impresa che in base all'ubicazione, alla dimensione, al tipo di costruzione e al prezzo presenta la migliore offerta e garantisca inoltre di consegnare la casa albergo all'IPES entro 18 mesi dall'aggiudicazione;

     c) qualora la realizzazione della casa albergo programmata sia prevista su un'area sulla quale in base alle indicazioni del vigente piano urbanistico comunale non è ammessa la realizzazione di case albergo o comunque non è ammessa nella misura prevista, l'IPES prima di procedere all'aggiudicazione richiede alla commissione urbanistica provinciale il parere vincolante sull'idoneità urbanistica dell'area. Il parere deve essere reso entro 60 giorni. Qualora il parere non dovesse essere reso entro il termine predetto, esso si intende positivo.

     La Giunta provinciale, sentito il comune territorialmente interessato, delibera la variante del piano urbanistico comunale. Il comune deve trasmettere il proprio parere entro 60 giorni dalla richiesta alla Giunta provinciale. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.

     2. Le case albergo per lavoratori ai sensi e agli effetti dell'articolo 67 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sono considerate impianti di interesse provinciale.

     3. Qualora per la realizzazione della casa albergo per lavoratori fosse necessaria la variante del piano urbanistico comunale, il termine di 18 mesi di cui al comma 1, lettera b), decorre dal giorno in cui l'assessore provinciale all'urbanistica accerta ai sensi dell'articolo 67 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, la conformità del progetto con il piano urbanistico del comune territorialmente interessato.

     4. Il prezzo per la realizzazione di case albergo ai sensi del presente articolo non può superare del 25 per cento il valore convenzionale, determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

     5. L'applicazione del presente articolo è limitata agli anni 2001, 2002 e 2003. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre solo nei casi in cui i comuni non procedano entro 60 giorni dalla richiesta all'assegnazione dell'area necessaria per la realizzazione delle case albergo all'IPES.

 

          Art. 50. Contributo una tantum alle cooperative di garanzia per l'acquisto della casa.

     1. L'obiettivo di cui all'articolo 93 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, deve essere raggiunto entro il 2001. A tale scopo, nel programma degli interventi di cui all'articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, deve essere previsto un congruo importo.


[1] Comma così modificato dall'art. 26 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.