Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.2 edilizia |
Data: | 10/08/2001 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo la lettera O) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata", è aggiunta la seguente lettera P): |
Art. 2. 1. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo: |
Art. 3. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 4. 1. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: |
Art. 5. 1. Il comma 5 dell'articolo 41 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: |
Art. 6. 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi: |
Art. 7. 1. Dopo l'articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo: |
Art. 8. 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: "che percepiscono assegni di mantenimento in seguito a separazione personale, [...] |
Art. 9. 1. Dopo l'articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo: |
Art. 10. 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 11. 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma: |
Art. 12. 1. Al comma 5 dell'articolo 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, nel testo italiano la parola: "genitori" è sostituita dalla parola: "parenti". |
Art. 13. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma: |
Art. 14. 1. Il comma 2 dell'articolo 60 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: |
Art. 15. 1. Al comma 4 dell'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "Il divieto di alienazione non si applica alla cessione di quote ereditarie ai [...] |
Art. 16. 1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunta la seguente lettera: |
Art. 17. 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 64 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, dopo le parole: "ammortamento del mutuo" sono aggiunte le seguenti: "applicando il tasso [...] |
Art. 18. 1. Il comma 2 dell'articolo 68 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: |
Art. 19. 1. Il comma 1 dell'articolo 69 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: |
Art. 20. 1. Al comma 4 dell'articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito dopo il primo periodo il seguente periodo: "In caso di affitto e/o cessione ai discendenti non si [...] |
Art. 21. 1. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è soppresso. |
Art. 22. 1. Al comma 1 dell'articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "I comuni possono utilizzare le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata [...] |
Art. 23. 1. Il comma 4 dell'articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: |
Art. 24. 1. Il comma 2 dell'articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: |
Art. 25. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 91 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma: |
Art. 26. 1. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "Le domande di contributo di cui al comma 1 sono comunque ammesse con precedenza [...] |
Art. 27. 1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunta la seguente lettera: |
Art. 28. 1. Al comma 5 dell'articolo 100 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora l'abitazione assegnata ad un richiedente portatore di handicap non sia [...] |
Art. 29. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 101 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma: |
Art. 30. 1. Il comma 1 dell'articolo 102 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: |
Art. 31. 1. Dopo l'articolo 103 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo: |
Art. 32. 1. Dopo l'articolo 103-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo: |
Art. 33. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 104 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 34. 1. L'articolo 107 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: |
Art. 35. 1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 110 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole "della seconda fascia di reddito, come previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera b)" [...] |
Art. 36. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma: |
Art. 37. 1. Dopo l'articolo 115 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo: |
Art. 38. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 129 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 39. 1. Il comma 2 dell'articolo 139-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, inserito dall'articolo 41, comma 4, della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2, è soppresso. |
Art. 40. 1. L'articolo 143 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1, è così sostituito: |
Art. 41. 1. Il comma 1 dell'articolo 148 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: |
Art. 42. Norma transitoria all'articolo 10. |
Art. 43. Norma transitoria all'articolo 18. |
Art. 44. Norma transitoria all'articolo 36. |
Art. 45. Norma transitoria all'articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. |
Art. 46. Norma transitoria all'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. |
Art. 47. Norma transitoria all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4. |
Art. 48. Norma transitoria all'articolo 110 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. |
Art. 49. Disposizioni per snellire la realizzazione di case albergo per lavoratori. |
Art. 50. Contributo una tantum alle cooperative di garanzia per l'acquisto della casa. |
§ 3.2.48 - L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata" e altre disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata
(B.U. 18 settembre 2001, n. 38 – S.O.).
1. Dopo la lettera O) del comma 1 dell'articolo 2 della
"P) La concessione di contributi ad enti pubblici o privati che mediante convenzione con l'amministrazione provinciale si impegnano a mettere a disposizione alloggi privati, di cui abbiano la disponibilità, da destinare ad abitazione di lavoratori soggiornanti regolarmente nel territorio provinciale. A tal fine la Giunta provinciale approva un programma nel quale vengono determinati il numero degli alloggi per i quali viene concesso un contributo e le categorie di lavoratori ai quali gli alloggi possono essere dati in locazione. Il contributo non può essere superiore al 30 per cento del canone provinciale delle abitazioni messe a disposizione, determinato ai sensi dell'articolo 7."
1. Dopo l'articolo 22 della
"Art. 22 bis.
1. Per la sistemazione abitativa del personale sanitario, che deve essere assunto allo scopo di garantire il funzionamento delle aziende sanitarie, la Giunta provinciale è autorizzata a deliberare un programma speciale di costruzione dell'IPES.
2. I criteri per l'assegnazione delle abitazioni e per l'ammissione alle case albergo sono da determinare con deliberazione della Giunta provinciale."
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della
"4. Per la realizzazione dei propri programmi di costruzione l'IPES è autorizzato ad acquistare o a locare per una durata non inferiore a 20 anni edifici gravati dal vincolo di destinazione ad esercizio ricettivo. In base al contratto di acquisto o di locazione tale vincolo di destinazione decade di diritto. Contestualmente all'intavolazione del diritto di proprietà a favore dell'IPES o all'annotazione del contratto di locazione viene cancellata l'annotazione del vincolo di destinazione ad esercizio ricettivo."
1. Il comma 3 dell'articolo 40 della
"3. Per tutta la durata dell'annotazione tavolare del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62, abitazioni che già sono state oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto od il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario non possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per l'acquisto di abitazioni di cui al presente capo. Tale causa di esclusione non si applica, qualora il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata sia stato annotato esclusivamente per il fatto che l'abitazione è stata realizzata su area destinata all'edilizia abitativa agevolata."
2. All'articolo 40, comma 5, della
3. Il comma 6 dell'articolo 40 della
"6. Agli effetti delle agevolazioni edilizie provinciali disciplinate dal presente capo, ampliamenti di cubatura fino al 20 per cento sono considerati come recupero."
1. Il comma 5 dell'articolo 41 della
"5. Il richiedente può realizzare, oltre all'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia, un'ulteriore abitazione costituente un'autonoma unità immobiliare. Per questa abitazione devono essere assunti gli impegni di edilizia convenzionata di cui all'articolo 79 della
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 45 della
"7. La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera b), non si applica, qualora l'abitazione venga espropriata per causa di pubblica utilità o venga ceduta bonariamente all'ente espropriante nei casi in cui è prevista dalla legge l'espropriazione per causa di pubblica utilità. La menzionata causa di esclusione non si applica neppure qualora il progetto approvato preveda la demolizione dell'abitazione esistente.
8. Per il calcolo della durata minima della residenza in provincia ai sensi del comma 1, lettera a), è considerata anche la residenza storica."
1. Dopo l'articolo 45 della
"Art. 45 bis.
1. Agli effetti della presente legge, due coniugi sono considerati legalmente separati quando almeno uno di essi abbia presentato in giudizio la domanda di separazione. Qualora la separazione legale non venga sancita entro quattro anni dalla domanda, l'agevolazione edilizia eventualmente concessa viene revocata."
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 della
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 46 della
"6. Con regolamento di esecuzione vengono determinate le attività che agli effetti della lettera b) del comma 1 sono parificate allo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente o autonomo."
1. Dopo l'articolo 46 della
"Art. 46 bis. (Ammissione di richiedenti coniugati alle agevolazioni edilizie).
1. Richiedenti coniugati possono essere ammessi insieme alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di un'abitazione anche se solamente uno dei coniugi è in possesso dei requisiti della durata quinquennale della residenza o del posto di lavoro di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a), e dell'attività lavorativa continuativa dipendente od autonoma ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b)."
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 52 della
"5. I contratti per i mutui dal fondo di rotazione di cui al comma 1 sono firmati dall'assessore competente e sono rogati dal direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa o da un funzionario da lui delegato. Esso cura anche la conservazione dei contratti."
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 55 della
"6 bis. Se il richiedente si impegna ad assumere nella propria abitazione stabilmente fratelli e sorelle per i quali la diminuzione della capacità lavorativa è superiore al 74 per cento, gli importi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono aumentati di 20 milioni di lire per ogni ulteriore persona assunta. Il menzionato impegno va inserito nel documento con il quale viene assunto il vincolo sociale di cui all'articolo 62."
1. Al comma 5 dell'articolo 57 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 58 della
"3 bis. I redditi di figli minorenni non sono considerati nella valutazione della capacità economica."
1. Il comma 2 dell'articolo 60 della
"2. Qualora a causa della realizzazione di interventi di isolamento termico i valori di trasmittanza termica specifica di cui al comma 1 vengano ridotti del 25 per cento, gli importi di cui agli articoli 55, 56 e 57 sono aumentati del cinque per cento."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 60 della
"3. La dimostrazione del rispetto dei requisiti minimi per i valori di trasmittanza termica di cui al comma 1 è richiesta solamente per quelle abitazioni per le quali la concessione edilizia è rilasciata decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge."
1. Al comma 4 dell'articolo 62 della
2. Il comma 5 dell'articolo 62, integrato dall'articolo 44, comma 2, della
"5. Per le abitazioni realizzate su aree destinate all'edilizia abitativa agevolata l'importo del mutuo ipotecario non può essere superiore al 100 per cento del valore convenzionale dell'abitazione, come definito dall'articolo 7. Agli effetti del presente comma si considerano abitazioni realizzate su aree destinate all'edilizia abitativa agevolata esclusivamente quelle a carico delle quali è tavolarmente annotato il vincolo di cui all'articolo 27 o 28 della
3. Dopo il primo periodo del comma 6 dell'articolo 62 della
4. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 62 della
5. Dopo il comma 9 dell'articolo 62 della
"10. Nell'abitazione agevolata possono essere accolti su richiesta motivata parenti ed affini entro il terzo grado.
11. Per le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario prima dell'entrata in vigore della presente legge, il vincolo decorre dalla data della concessione dell'agevolazione edilizia."
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 della
"f) se il beneficiario proprietario di un maso chiuso, del quale l'abitazione agevolata costituisce parte inscindibile, intende cedere lo stesso ai sensi dell'articolo 21/a, comma 2, del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento del maso chiuso, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32, contestualmente alla cessione del maso chiuso deve essere riservato a favore del beneficiario il diritto di usufrutto o di abitazione di un'abitazione adeguata."
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 63 della
"g) in caso di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio."
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 63 della
"2 bis. Qualora sulla medesima abitazione risultino tavolarmente annotati più vincoli ai sensi dell'articolo 3 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 64 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 64 della
"2. Qualora sulla medesima abitazione risultino tavolarmente annotati più vincoli ai sensi dell'articolo 3 della
1. Il comma 2 dell'articolo 68 della
"2. Non appena sia estinto il mutuo, su richiesta del mutuatario il Direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa emette per tutti i tipi di mutui edilizi provinciali il decreto per la cancellazione tavolare delle ipoteche iscritte a favore della Provincia autonoma."
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 68 della
"4 bis. Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali non è richiesto il nulla osta di cui al comma 4."
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 della
"7. Beneficiari che prima dell'entrata in vigore della presente legge sono stati autorizzati all'alienazione delle abitazioni o hanno rinunciato all'agevolazione edilizia ai sensi della normativa previgente possono ottenere il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo, annotato ai sensi del previgente articolo 3 della
1. Il comma 1 dell'articolo 69 della
"1. In caso di morte del beneficiario di agevolazioni edilizie provinciali il mutuo o il contributo viene trascritto a favore dei successori, se almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali ai sensi del presente capo e occupi stabilmente l'abitazione. Qualora nessuno dei successori soddisfi le condizioni richieste, l'abitazione può essere data in locazione ad un parente entro il terzo grado che sia in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali. In mancanza l'abitazione deve essere data in locazione all'IPES, al comune o, qualora questi non intendano prenderla in locazione, a persone aventi i requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali. Il canone di locazione non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. In caso contrario l'Assessore provinciale all'edilizia abitativa pronuncia la revoca dell'agevolazione edilizia a far data dalla morte del beneficiario e con gli effetti di cui all'articolo 64; tuttavia, in caso di mutuo senza interessi, gli interessi sul mutuo residuo sono calcolati dalla data della morte del beneficiario."
2. Il comma 2 dell'articolo 69 della
"2. In caso di morte del beneficiario titolare del diritto di usufrutto, il mutuo o contributo viene trascritto a favore del proprietario, qualora sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali e occupi stabilmente l'abitazione. Qualora il proprietario non soddisfi le condizioni richieste, l'abitazione può essere data in locazione ad un parente entro il terzo grado che sia in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali. In mancanza l'abitazione deve essere data in locazione all'IPES, al comune o, qualora questi non intendano prenderla in locazione, a persone aventi i requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali. Il canone di locazione non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. In caso contrario l'Assessore provinciale all'edilizia abitativa pronuncia a carico del proprietario la revoca dell'agevolazione edilizia a far data dalla morte del beneficiario e con gli effetti di cui all'articolo 64; tuttavia, in caso di mutuo senza interessi, gli interessi sul mutuo residuo sono calcolati dalla data della morte del beneficiario."
1. Al comma 4 dell'articolo 71 della
2. Il comma 12 dell'articolo 71 della
"12. Il divieto di alienazione nei primi otto anni di durata del vincolo di cui al comma 5, lettera c), non si applica, se le abitazioni convenzionate ai sensi del comma 1 vengono cedute a componenti della famiglia entro il primo grado, all'IPES o al comune."
3. Dopo il comma 12 dell'articolo 71 della
"13. L'abitazione convenzionata può essere occupata anche dallo stesso proprietario e dalla sua famiglia. Se questi dispone di altre abitazioni adatte al fabbisogno della sua famiglia, facilmente raggiungibili dal posto di lavoro o dal luogo di residenza, deve darle in locazione a famiglie in possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali.
14. Il divieto di alienazione nei primi otto anni di durata del vincolo di cui al comma 5, lettera c), non si applica alla cessione di quote ereditarie ai coeredi ai sensi dell'articolo 732 del codice civile.
15. Se l'abitazione locata è completamente arredata con mobili forniti dal locatore ed idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone provinciale può essere maggiorato fino ad un massimo del 20 per cento."
1. Il comma 2 dell'articolo 80 della
1. Al comma 1 dell'articolo 82 della
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 82 della
"7 bis. Le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata di esclusiva proprietà della Provincia o dell'IPES sono assegnate in proprietà ai richiedenti dalla Giunta provinciale o dall'IPES d'intesa con il comune territorialmente competente."
1. Il comma 4 dell'articolo 86 della
"4. Il prezzo di vendita corrisponde al valore convenzionale dell'abitazione determinato ai sensi dell'articolo 7. Al solo costo di costruzione dell'abitazione si applicano i coefficienti di vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione. Restano impregiudicate da questa norma le disposizioni sull'eventuale restituzione dell'agevolazione edilizia."
2. Il comma 5 dell'articolo 86 della
"5. Decorsi 20 anni dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell'abitazione, il proprietario dell'abitazione può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritti reali, purché sia stato versato al comune un importo corrispondente al dieci per cento del costo convenzionale di costruzione dell'abitazione. Per ogni anno successivo al ventesimo anno dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell'abitazione, l'importo da versare al comune si riduce di un decimo. Decorsi 30 anni dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell'abitazione decade il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata derivante dall'assegnazione dell'area."
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 86 della
"5 bis. Per le abitazioni la cui costruzione su aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, è stata ultimata prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilità.
5 ter. Anche decorsi i 20 anni, e fino a che non sia stato pagato in favore del comune l'importo di cui al comma 5, l'abitazione costruita sul terreno ceduto in proprietà può essere alienata o locata solo a persone in possesso dei requisiti di essere assegnatarie di terreno destinato all'edilizia abitativa agevolata nel comune territorialmente interessato."
4. Al comma 8 dell'articolo 86 della
1. Il comma 2 dell'articolo 87 della
“2. In base al decreto di determinazione dell'indennità di esproprio di cui all'articolo 5 della
2. Il comma 3 dell'articolo 87 della
"3. In caso di determinazione di maggiori indennità di esproprio stabilite da sentenze della corte d'appello, l'assessore all'edilizia abitativa dispone la corrispondente integrazione del mutuo e del contributo a fondo perduto."
3. Il comma 9 dell'articolo 87 della
"9. Per l'urbanizzazione primaria delle aree per l'edilizia abitativa agevolata, nonché per le altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, viene concesso un contributo a fondo perduto in misura del 60 per cento del costo approvato delle opere progettate. Il contributo a fondo perduto viene integrato in base al rendiconto finale fino a raggiungere il 60 per cento della spesa effettivamente sostenuta dal comune, purché il rendiconto finale venga presentato entro tre anni dalla data di concessione del contributo."
4. Il comma 10 dell'articolo 87 della
"10. Contestualmente alla concessione del contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione primaria viene concesso ai comuni un contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione secondaria nella misura del 60 per cento del contributo che in base al regolamento comunale sulla riscossione dei contributi di urbanizzazione è a carico delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata."
5. Al comma 13 dell'articolo 87 della
6. Dopo il comma 14 dell'articolo 87 della
"15. I mutui concessi ai sensi dei commi 12 e 13 non precludono la facoltà che nel piano di attuazione da predisporre ai sensi dell'articolo 37 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 91 della
"1 bis. Per la concessione del sussidio casa si applicano anche le disposizioni dell'articolo 46, comma 2, e dell'articolo 47, comma 3. Se il valore del patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli supera l'importo della quota esente stabilito dal regolamento di esecuzione, non viene concesso il sussidio casa."
2. Il comma 3 dell'articolo 91 della
"3. Alla domanda di sussidio casa devono essere allegati il contratto di locazione o la prova di rapporto di locazione conformi alle disposizioni dei commi 1 e 2, il certificato di appartenenza al gruppo linguistico e la comprova che il locatario ha trasferito la propria residenza anagrafica nell'abitazione presa in locazione. All'IPES devono essere denunciate altresì le variazioni intercorse ai rapporti di locazione di cui al periodo precedente."
3. Dopo il comma 7 dell'articolo 91 della
"8. Contributi il cui importo è inferiore a lire 10.000 mensili non vengono liquidati."
1. Al comma 4 dell'articolo 92 della
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 92 della
"5. Qualora per comprovati motivi tecnici non fosse possibile effettuare l'adeguamento di un'abitazione esistente, che deve essere l'unica abitazione di proprietà del richiedente, alle disposizioni sul superamento delle barriere architettoniche in alternativa al contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, può essere concesso per l'acquisto o la costruzione di una nuova abitazione corrispondente alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche un contributo nella misura massima del 20 per cento del valore convenzionale della nuova abitazione."
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 97 della
"g) nei loro confronti non deve sussistere la causa di esclusione di cui all'articolo 46, comma 2."
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 97 della
"1 bis. Per il calcolo della durata minima della residenza in provincia ai sensi del comma 1, lettera a), è considerata la residenza storica prevista all'articolo 45."
3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 97 della
"1 ter. Fino a quando i richiedenti non avranno conseguito la durata minima della residenza o del posto di lavoro prevista nel comma 1, lettera a), per l'assegnazione di un'abitazione, possono richiedere l'assegnazione in locazione di un'abitazione nel comune di provenienza."
4. Il comma 4 dell'articolo 97 della
"4. Qualora il richiedente sia proprietario di un'abitazione non adeguata in un comune della provincia, ovvero abbia il diritto di usufrutto di una tale abitazione, può ottenere in assegnazione un'abitazione in locazione soltanto se offre in locazione la propria abitazione all'IPES."
1. Al comma 5 dell'articolo 100 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 101 della
"1 bis. Esaurita la graduatoria di un comune, le abitazioni non assegnate possono essere assegnate in deroga a quanto disposto dall'articolo 97, comma 1, lettera a), a richiedenti compresi nelle graduatorie di comuni confinanti."
1. Il comma 1 dell'articolo 102 della
"1. Le famiglie comprese nella graduatoria alle quali sia stato negato il rinnovo del contratto di locazione per i motivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della
1. Dopo l'articolo 103 della
"Art. 103 bis. (Case albergo per lavoratori convenzionate).
1. Per snellire la sistemazione abitativa di lavoratori, l'IPES è autorizzato a stipulare con enti pubblici e privati, che dispongono di immobili suscettibili di essere utilizzati come case albergo per lavoratori, convenzioni per una durata non inferiore a dieci e non superiore a 20 anni.
2. Le case albergo devono offrire ai lavoratori una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, prevalentemente organizzata in forma di pensionato. Tali strutture devono fornire servizi collettivi in grado di soddisfare le esigenze alloggiative ed alimentari dei lavoratori.
3. Nella convenzione, l'ente deve impegnarsi a mettere a disposizione un determinato numero di posti letto, a garantire i servizi di cui all'articolo 114, e ad assegnarli rispettando i criteri di ammissione di cui all'articolo 103.
4. Nella convenzione di cui al comma 1 sono anche disciplinati i rapporti finanziari tra l'IPES e gli enti. L'importo annuale che l'IPES corrisponderà agli enti non potrà essere superiore al 30 per cento del canone provinciale, determinato ai sensi dell'articolo 7, e riferito alla superficie convenzionale della casa albergo. Il contributo dell'IPES è destinato a coprire le minori entrate dall'affitto dei posti letto che non possono essere messe a carico degli inquilini della casa albergo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103.
5. Il regolamento interno per le case albergo convenzionate deve essere concordato con l'IPES e conformarsi ai criteri contenuti nella deliberazione di cui all'articolo 103.
6. Gli importi che l'IPES corrisponderà agli enti sono ad esso rifusi dall'amministrazione provinciale a carico della categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera K)."
1. Dopo l'articolo 103-bis della
"Art. 103 ter. (Assegnazione di abitazioni nei progetti dell'edilizia sperimentale).
1. I criteri per l'assegnazione di abitazioni comprese nei progetti pilota sono determinati dalla Giunta provinciale."
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 104 della
"4. Per facilitare nell'interesse delle persone anziane il cambio di alloggi, l'IPES può riservare una parte delle abitazioni di nuova costruzione al cambio di alloggi di cui al comma 1."
1. L'articolo 107 della
"Art. 107. (Successione nell'assegnazione dell'alloggio).
1. In caso di decesso del locatario, il coniuge superstite subentra nell'assegnazione ed il contratto di locazione viene trascritto a suo favore.
2. In mancanza del coniuge superstite, le sottoelencate persone hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione nel seguente ordine:
a) i figli;
b) i figli dei figli;
c) i genitori;
d) i fratelli e le sorelle.
3. Le persone indicate al comma 2 devono fornire la prova della convivenza con il locatario da almeno due anni al momento del decesso e dell'inserzione nell'elenco dei locatari indicato all'articolo 105. I fratelli, le sorelle ed i figli dei figli devono avere convissuto con il locatario per almeno dieci anni al momento del decesso e comparire nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105. La durata biennale della convivenza non è richiesta per i figli che al momento del decesso del locatario non hanno ancora compiuto il secondo anno di vita.
4. In mancanza di successori conviventi o di genitori è parificata al coniuge superstite la persona convivente "more uxorio" con il locatario al momento del suo decesso da almeno due anni, purché compaia nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105.
5. L'assegnazione dell'abitazione alle persone di cui al comma 2 viene disposta dal Presidente dell'IPES, sentita la commissione per l'assegnazione.
6. Se lo stato di salute dell'assegnatario peggiora in modo tale che esso debba essere considerato non più autosufficiente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e da rendere necessaria la sistemazione in una struttura per lungodegenti, il coniuge superstite che non sia già cointestatario del contratto di locazione e le persone di cui al comma 2 hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione se al momento della sistemazione del locatario nella struttura per lungodegenti convivevano con esso da almeno due anni in comunione familiare e sono compresi nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105. I fratelli, le sorelle ed i figli dei figli al momento della sistemazione del locatario nella struttura per lungodegenti devono avere convissuto con il locatario da almeno dieci anni e comparire nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105.
7. In caso di trasferimento del locatario fuori provincia, le persone di cui al comma 2 hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione se al momento del trasferimento del locatario convivevano con esso da almeno due anni in comunione familiare e sono comprese nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105. I fratelli, le sorelle ed i figli dei figli al momento del trasferimento del locatario devono avere convissuto con esso da almeno dieci anni in comunione familiare e devono comparire nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105."
1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 110 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 112 della
"3 bis. Ai fini della determinazione della capacità economica del nucleo familiare i redditi dei discendenti conviventi con il locatario, fiscalmente non a carico, sono considerati nella misura non superiore al 60 per cento. Allo stesso fine per gli ascendenti conviventi e per ogni figlio invalido per i quali la diminuzione della capacità lavorativa è superiore al 74 per cento, anche se fiscalmente non a carico e comunque per gli ascendenti ultrasessantacinquenni, si applica una quota di detrazione di un importo pari alla quota base per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per una persona singola, determinata ai sensi del regolamento di esecuzione all'art. 7-bis della
2. All'articolo 112 della
"3 ter. Se figli maggiorenni del conduttore esibiscono un contratto di acquisto di prima casa, dal calcolo per la determinazione del canone di affitto viene scorporato, per la durata di soli 3 mesi, il reddito del figlio medesimo interessato. Qualora il contratto in questione non avesse seguito entro i 3 mesi, si procederà al recupero e ad un eventuale aumento del canone stesso."
3. Dopo il comma 8 dell'articolo 112 della
"9. Qualora l'IPES ai sensi dell'articolo 97, comma 4, prenda in locazione da un assegnatario un'abitazione non adeguata, il canone di locazione dovuto ai sensi dell'articolo 97, comma 4, viene compensato con il canone dovuto dall'IPES all'assegnatario. Il canone dovuto all'assegnatario corrisponde al 75 per cento del canone provinciale, non può essere comunque superiore al canone sociale dovuto dall'assegnatario.
10. Qualora l'IPES rinunci a locare l'abitazione non adeguata ai sensi dell'articolo 97, comma 4, il canone di locazione dovuto all'IPES per l'abitazione assegnata corrisponde al canone sociale determinato ai sensi del comma 2; tale canone non può però essere comunque inferiore al 75 per cento del canone provinciale dell'abitazione non locata."
1. Dopo l'articolo 115 della
"Art. 115 bis. (Ricorso gerarchico).
1. Contro le decisioni della commissione di assegnazione di cui all'articolo 100, comma 4, con le quali vengono approvate le graduatorie definitive, contro le decisioni della commissione per il sussidio casa di cui all'articolo 91, comma 4, e contro i provvedimenti del Presidente dell'IPES è ammesso ricorso gerarchico alla commissione provinciale di vigilanza."
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 129 della
"2. La Giunta provinciale è autorizzata a trasferire, a titolo gratuito, in proprietà all'IPES anche immobili diversi da quelli di cui al comma 1. L'IPES utilizza tali immobili per la realizzazione dei propri programmi di costruzione o per la permuta con altri immobili idonei per la realizzazione dei programmi di costruzione."
1. Il comma 2 dell'articolo 139-bis della
1. L'articolo 143 della
"Art. 143. (Norma transitoria all'articolo 65).
1. I beneficiari di agevolazioni edilizie ed i loro aventi causa, che prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno commesso una contravvenzione contro le disposizioni dell'articolo 3 della
2. Per quanto si tratti di contravvenzioni contro le disposizioni di cui all'articolo 3 della
3. Questa disposizione non si applica a provvedimenti già definitivamente eseguiti."
1. Il comma 1 dell'articolo 148 della
"1. Al fine di eliminare il credito del gruppo linguistico ladino nel settore dell'edilizia abitativa agevolata, la Giunta provinciale nel programma degli interventi di cui all'articolo 6 mette a disposizione importi destinati al recupero delle "Viles" nei comuni della Valle Badia, nonché alla realizzazione di case albergo per studenti e lavoratori nei comuni ladini e nei comuni di Bolzano, Bressanone e Brunico."
2. Al comma 4 dell'articolo 148 della
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 148 della
"5. Qualora per la realizzazione di case albergo per studenti e lavoratori sia previsto l'acquisto di edifici esistenti, il prezzo di acquisto non può essere superiore alla indennità di esproprio determinata dall'ufficio estimo provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della
Art. 42. Norma transitoria all'articolo 10.
1. La disposizione del comma 1 dell'articolo 10 si applica a partire dal 1 luglio 2002. Fino a tale data si continua ad applicare la disciplina finora vigente.
Art. 43. Norma transitoria all'articolo 18.
1. La disposizione del comma 1 dell'articolo 18 si applica a partire dal 1 gennaio 2002. Fino a tale data si continua ad applicare la disciplina finora vigente.
Art. 44. Norma transitoria all'articolo 36.
1. Le variazioni del canone sociale, derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 36 della presente legge, si applicano a partire dal 1° gennaio 2002.
Art. 45. Norma transitoria all'articolo 49 della
1. Richiedenti che hanno presentato domanda per un'agevolazione edilizia provinciale dopo il 27 gennaio 1999 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non sono stati ammessi all'agevolazione edilizia, possono entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge rinnovare la domanda per la concessione dell'agevolazione edilizia, se sono in possesso dei requisiti per l'ammissione alle agevolazioni edilizie in base alle disposizioni modificate dalla presente legge. La causa di esclusione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della
Art. 46. Norma transitoria all'articolo 62 della
1. Per le abitazioni a carico delle quali prima dell'entrata in vigore della
Art. 47. Norma transitoria all'articolo 3 della
1. Le abitazioni oggetto di autorizzazione alla vendita ai sensi delle disposizioni della
Art. 48. Norma transitoria all'articolo 110 della
1. I locatari dell'IPES, nei cui confronti sia stata revocata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della
Art. 49. Disposizioni per snellire la realizzazione di case albergo per lavoratori.
1. Al fine di snellire la realizzazione di case albergo per lavoratori, previste dal programma di costruzione approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 22 della
a) l'IPES indice una gara per l'acquisto di aree edificate e non edificate, idonee alla realizzazione di case albergo per lavoratori;
b) l'aggiudicazione viene effettuata a favore dell'impresa che in base all'ubicazione, alla dimensione, al tipo di costruzione e al prezzo presenta la migliore offerta e garantisca inoltre di consegnare la casa albergo all'IPES entro 18 mesi dall'aggiudicazione;
c) qualora la realizzazione della casa albergo programmata sia prevista su un'area sulla quale in base alle indicazioni del vigente piano urbanistico comunale non è ammessa la realizzazione di case albergo o comunque non è ammessa nella misura prevista, l'IPES prima di procedere all'aggiudicazione richiede alla commissione urbanistica provinciale il parere vincolante sull'idoneità urbanistica dell'area. Il parere deve essere reso entro 60 giorni. Qualora il parere non dovesse essere reso entro il termine predetto, esso si intende positivo.
La Giunta provinciale, sentito il comune territorialmente interessato, delibera la variante del piano urbanistico comunale. Il comune deve trasmettere il proprio parere entro 60 giorni dalla richiesta alla Giunta provinciale. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.
2. Le case albergo per lavoratori ai sensi e agli effetti dell'articolo 67 della
3. Qualora per la realizzazione della casa albergo per lavoratori fosse necessaria la variante del piano urbanistico comunale, il termine di 18 mesi di cui al comma 1, lettera b), decorre dal giorno in cui l'assessore provinciale all'urbanistica accerta ai sensi dell'articolo 67 della
4. Il prezzo per la realizzazione di case albergo ai sensi del presente articolo non può superare del 25 per cento il valore convenzionale, determinato ai sensi dell'articolo 7 della
5. L'applicazione del presente articolo è limitata agli anni 2001, 2002 e 2003. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre solo nei casi in cui i comuni non procedano entro 60 giorni dalla richiesta all'assegnazione dell'area necessaria per la realizzazione delle case albergo all'IPES.
Art. 50. Contributo una tantum alle cooperative di garanzia per l'acquisto della casa.
1. L'obiettivo di cui all'articolo 93 della
[1] Comma così modificato dall'art. 26 della