§ 59.12.92 - Legge 18 febbraio 1983, n. 45.
Riammissione all'esercizio professionale del notai dichiarati decaduti e dispensati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:18/02/1983
Numero:45


Sommario
Art. unico.      I notai dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. [...]


§ 59.12.92 - Legge 18 febbraio 1983, n. 45.

Riammissione all'esercizio professionale del notai dichiarati decaduti e dispensati.

(G.U. 25 febbraio 1983, n. 55)

 

 

     Art. unico.

     I notai dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'art. 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di età, e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197.