Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.3 comuni |
Data: | 21/08/1975 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Dopo l'art. 3 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, viene inserito il seguente art. 3-bis: |
Art. 2. Dopo l'art. 3 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, viene inserito il seguente art. 3-ter: |
Art. 3. [1] |
Art. 4. [2] |
Art. 5. [3] |
Art. 6. [4] |
§ 2.3.5 - L.P. 21 agosto 1975, n. 43.
Emendamenti alla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53: Comunità montane".
(B.U. 9 settembre 1975, n. 43).
Dopo l'art. 3 della
“Il contributo massimo del 50% per costruzioni aziendali previsto dall'articolo precedente è aumentato al 70% per la ricostruzione e per il riattamento di costruzioni aziendali distrutte o danneggiate da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe o smottamenti di terreno.
Tra le costruzioni aziendali di cui al primo comma si intendono comprese anche le malghe ed i fienili ivi dislocati.
I contributi di cui ai commi precedenti possono essere pure concessi, limitatamente per i fini previsti dagli stessi, a Comuni, ad amministrazioni separate di beni di uso civico, a cooperative, a consorzi, ad altre associazioni ed a privati, sia proprietari che affittuari".
Dopo l'art. 3 della
Alle comunità montane ed ai Comuni che eseguono su delega delle medesime opere di bonifica montana, ai sensi della
La liquidazione dell'anticipazione avviene su richiesta degli enti concessionari ad avvenuta registrazione del contratto di appalto dei lavori.
Tale anticipazione dovrà essere restituita qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini previsti nella delibera di concessione".
[I fondi stanziati per i fini della
[Qualora nel periodo intercorrente tra la concessione del contributo e l'ultimazione di opere di miglioramento fondiario per le quali siano stati concessi contributi previsti dalla
[Le disposizioni di cui all'articolo unico della
[Agli stessi soggetti di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge possono essere concessi sussidi con i mezzi e con le procedure di cui alla
[1] Articolo abrogato dall'art. 49 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 49 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 49 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 49 della