§ 2.3.5 - L.P. 21 agosto 1975, n. 43.
Emendamenti alla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53: Comunità montane".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:21/08/1975
Numero:43


Sommario
Art. 1.      Dopo l'art. 3 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, viene inserito il seguente art. 3-bis:
Art. 2.      Dopo l'art. 3 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, viene inserito il seguente art. 3-ter:
Art. 3.  [1]
Art. 4.  [2]
Art. 5.  [3]
Art. 6.  [4]


§ 2.3.5 - L.P. 21 agosto 1975, n. 43.

Emendamenti alla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53: Comunità montane".

(B.U. 9 settembre 1975, n. 43).

 

     Art. 1.

     Dopo l'art. 3 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, viene inserito il seguente art. 3-bis:

     “Il contributo massimo del 50% per costruzioni aziendali previsto dall'articolo precedente è aumentato al 70% per la ricostruzione e per il riattamento di costruzioni aziendali distrutte o danneggiate da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe o smottamenti di terreno.

     Tra le costruzioni aziendali di cui al primo comma si intendono comprese anche le malghe ed i fienili ivi dislocati.

     I contributi di cui ai commi precedenti possono essere pure concessi, limitatamente per i fini previsti dagli stessi, a Comuni, ad amministrazioni separate di beni di uso civico, a cooperative, a consorzi, ad altre associazioni ed a privati, sia proprietari che affittuari".

 

          Art. 2.

     Dopo l'art. 3 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, viene inserito il seguente art. 3-ter:

     Alle comunità montane ed ai Comuni che eseguono su delega delle medesime opere di bonifica montana, ai sensi della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, e della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, la Provincia, contestualmente all'approvazione ed al finanziamento dei progetti, può concedere un'anticipazione fino al 50% della propria partecipazione finanziaria.

     La liquidazione dell'anticipazione avviene su richiesta degli enti concessionari ad avvenuta registrazione del contratto di appalto dei lavori.

     Tale anticipazione dovrà essere restituita qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini previsti nella delibera di concessione".

 

          Art. 3. [1]

     [I fondi stanziati per i fini della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.]

 

          Art. 4. [2]

     [Qualora nel periodo intercorrente tra la concessione del contributo e l'ultimazione di opere di miglioramento fondiario per le quali siano stati concessi contributi previsti dalla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, o dalla legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, si verificano aumenti di costo superiori al 10% della spesa ammessa, per l'importo eccedente detto 10% può essere concesso un contributo integrativo previa verifica dell'aumento dei costi da parte del funzionario incaricato dell'accertamento di regolare esecuzione dei lavori.]

 

          Art. 5. [3]

     [Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 12, si applicano anche alla legge regionale dell'8 febbraio 1956, n. 4.]

 

          Art. 6. [4]

     [Agli stessi soggetti di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge possono essere concessi sussidi con i mezzi e con le procedure di cui alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, per iniziative dirette all'eliminazione dei danni causati da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe o smottamenti di terreno verificatisi nell'anno 1975, prescindendo dallo stato di bisogno di cui all'art. 1 della sopraccitata legge provinciale.]


[1] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[2] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[4] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.