Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.3 comuni |
Data: | 31/08/1974 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. unico. Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, vengono inseriti i seguenti commi: |
§ 2.3.2 - L.P. 31 agosto 1974, n. 12.
Modifiche alla legge provinciale sulle comunità montane del 15 settembre 1973, n. 53.
(B.U. 17 settembre 1974, n. 44).
Dopo il primo comma dell'art. 3 della
"I contributi per opere di miglioramento fondiario al servizio di una pluralità di aziende agricole possono essere concessi dalla misura minima del 40% alla misura massima dell'87,5% della spesa ammessa, prescindendo dal numero delle persone alle stesse interessate.
I contributi di cui sopra possono essere concessi anche ad integrazione di contributi già concessi su altre leggi purché l'importo globale dei contributi non superi i limiti massimi previsti dalla presente legge".
Dopo l'ultimo comma dell'art. 3 della
"L'istruttoria delle pratiche di cui alla presente legge ed alle altre leggi vigenti per interventi analoghi può essere affidata a discrezione dell'Assessore competente all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o all'ispettorato ripartimentale delle foreste, ferma restando la competenza dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e dell'ispettore ripartimentale delle foreste di cui all'art. 40 della
I relativi decreti di concessione dei contributi o concorsi nei prestiti e mutui emanati dai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e ripartimentale delle foreste sono sottoposti al controllo preventivo della ragioneria provinciale e dell'ufficio distaccato della Corte dei Conti.
Il collaudo delle opere viene eseguito su incarico scritto dell'Assessore competente, da funzionari dell'Assessorato provinciale all'agricoltura e foreste".