§ 3.3.13 - L.P. 5 agosto 1983, n. 29.
Norme e procedura amministrativa per il finanziamento di opere pubbliche.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:05/08/1983
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. La denominazione della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è modificata come segue: "Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali".
Art. 2.      1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, viene sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. La percentuale di cui al primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è ridotta al 17,5%.
Art. 6.      1. L'art. 7 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è sostituito dall'art. 7 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27.
Art. 7.      1. Sono soppressi gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 11 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27.
Art. 8.  Parere consultivo sui progetti.
Art. 9.      1. Il primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 11 giungo 1975, n. 27, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      1. All'art. 3 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, viene aggiunto il seguente sesto comma:
Art. 11.      1. All'art. 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, è aggiunto il seguente terzo comma:
Art. 12.  Certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Art. 13.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.3.13 - L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

Norme e procedura amministrativa per il finanziamento di opere pubbliche.

(B.U. 16 agosto 1983, n. 42).

 

     Art. 1.

     1. La denominazione della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è modificata come segue: "Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali".

     2. All'art. 1 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è aggiunto il seguente sesto comma:

     “Gli importi iscritti negli esercizi finanziari susseguente al primo piano triennale sono destinati al rifinanziamento di questa legge."

     3. All'art. 1 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è aggiunto il seguente settimo comma

     “Indice dei singoli articoli di legge:

Art. 1: Modalità d'intervento.

Art. 2: Opere finanziabili.

Art. 3: Opere interessanti singoli comuni.

     Criteri di suddivisione.

Art. 4: Opere interessanti più comuni.

Art. 5: Opere necessarie e urgenti.

Art. 6: Approvazione dei progetti.

Art. 7: Affidamento dei lavori in concessione.

Art. 7-bis: Attività sportive, ricreative e di interesse turistico.

Art. 8: Concessione del contributo. Anticipazione.

Art. 9: Appalto dei lavori.

Art. 10: Obbligo del rendiconto.

Art. 11: Mutui e loro garanzia da parte della Provincia."

 

          Art. 2.

     1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, viene sostituito dal seguente:

     “Gli stanziamenti sono altresì destinati a finanziare la progettazione delle opere, l'acquisto di immobili da destinare agli scopi di cui al comma precedente, nonchè l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione o l'ampliamento delle opere stesse."

     2. Al primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 11 giungo 1975, n. 27, è aggiunto il seguente punto:

     "o) opere di prevenzione e di ripristino a seguito di calamità naturali.

 

          Art. 3.

     1. Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è sostituito dal seguente:

     Una quota pari al 65% del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata al finanziamento di opere di esclusivo interesse dei singoli comuni."

     2. All'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è aggiunto il seguente sesto comma:

     E' riservata al consiglio comunale la decisione sull'impiego, entro limiti di destinazione di cui all'art. 2, delle somme assegnate al singolo comune."

 

          Art. 4.

     1. Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è sostituito dal seguente:

     “Una quota pari al 17,5% del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata al finanziamento di opere che interessano più comuni. Fra queste ultime si intendono comunque comprese le scuole medie pubbliche d'obbligo e le case di riposo."

 

          Art. 5.

     1. La percentuale di cui al primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è ridotta al 17,5%.

 

          Art. 6.

     1. L'art. 7 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è sostituito dall'art. 7 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27.

     2. L'art. 10 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, è inserito quale art. 7-bis della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27.

 

          Art. 7.

     1. Sono soppressi gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 11 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27.

 

          Art. 8. Parere consultivo sui progetti.

     1. Il secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 11 giungo 1975, n. 27 (piano triennale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali), e successive modifiche, e le lett. a) e b) del secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26 (norme per lo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici), sono sostituiti dal seguente:

     “Il parere tecnico amministrativo sui progetti è espresso; dal comitato tecnico provinciale se la spesa supera i 1.000 milioni il parere tecnico amministrativo non è obbligatorio."

     2. L'importo di cui al primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21 (piano quadriennale per il finanziamento di opere scolastiche) e successive modifiche, è elevato a lire 300 milioni.

 

          Art. 9.

     1. Il primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 11 giungo 1975, n. 27, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     “Fino all'entrata in funzione dell'albo degli appaltatori, da istituire dalla Provincia, le imprese che eseguono i lavori finanziati con la presente legge, come pure altri lavori pubblici di interesse provinciale, devono essere iscritte nell'albo nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57, qualora l'importo dei lavori assunti sia superiore a lire 500 milioni".

 

          Art. 10.

     1. All'art. 3 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, viene aggiunto il seguente sesto comma:

     “A partire dall'esercizio finanziario 1983, sentite le relative comunità comprensoriali, tutti i fondi stanziati in base alla presente legge sono destinati con deliberazione della Giunta provinciale al finanziamento di quelle opere scolastiche che sono reputate, a discrezione della Giunta provinciale, necessarie e urgenti."

 

          Art. 11.

     1. All'art. 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, è aggiunto il seguente terzo comma:

     “Qualora l'opera comunale di prevenzione o di pronto soccorso di cui al primo comma sia eseguita dall'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, la Giunta provinciale - assegnando il sussidio al comune - può deliberare la diretta corresponsione del sussidio sul conto dell'azienda speciale di cui sopra. Ove, in sede di liquidazione, l'importo dei lavori contabilizzati ed accertati risulti inferiore alla somma già corrisposta, l'azienda speciale è tenuta alla restituzione della differenza."

 

          Art. 12. Certificato di regolare esecuzione dei lavori.

     1. L'art. 9 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81 (albo dei collaudatori di opere pubbliche), è sostituito dal seguente:

     “L'atto formale di collaudo può essere sostituito con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso d'asta, non superi l'importo di lire 300 milioni."

 

          Art. 13.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.