§ 2.2.2 - L.P. 17 giugno 1991, n. 17.
Modifica dell'art. 4, comma quinto, della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, recante l'ordinamento delle comunità comprensoriali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.2 comprensori - ordinamento e statuti
Data:17/06/1991
Numero:17


Sommario
Art. unico.      1. Il comma quinto dell'art. 4 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituito:


§ 2.2.2 - L.P. 17 giugno 1991, n. 17.

Modifica dell'art. 4, comma quinto, della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, recante l'ordinamento delle comunità comprensoriali.

(B.U. 2 luglio 1991, n. 28).

 

     Art. unico.

     1. Il comma quinto dell'art. 4 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituito:

     "5. La Giunta provinciale determina le indennità spettanti agli amministratori delle comunità comprensoriali, entro i limiti massimi di quelle spettanti agli amministratori dei comuni con popolazione corrispondente."