§ 2.1.118 - L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.
Norme in materia di uffici provinciali e personale nonché istruzione


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:16/10/2009
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante “Riforma dell’ordinamento del personale della provincia”
Art. 2.  Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”
Art. 3.  Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”
Art. 4.  Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, recante “Nuove norme in materia di patrimonio scolastico”
Art. 5.  Abrogazioni
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 2.1.118 - L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Norme in materia di uffici provinciali e personale nonché istruzione

(B.U. 27 ottobre 2009, n. 44)

 

CAPO I

UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE

 

Art. 1. Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante “Riforma dell’ordinamento del personale della provincia”

1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è così sostituita:

“g) sono comunque incompatibili le attività extraservizio che comportino un impegno settimanale superiore ad un quinto dell’orario di servizio settimanale; per l’attività agricola, incluse le attività connesse e affini, tale limite può essere superato nella misura in cui non pregiudica l’attività di servizio; in caso di autorizzazione di un’attività che influisca sull’attività di servizio, l’autorizzazione deve essere revocata immediatamente;”

 

CAPO II

ISTRUZIONE

 

     Art. 2. Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n.

24, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“3. La composizione dell’assemblea plenaria deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall’ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 19, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La rappresentanza delle scuole dei tre gruppi linguistici nelle singole categorie è stabilita nella deliberazione della Giunta provinciale con la quale sono indette le elezioni, fatta salva la seguente rappresentanza per le scuole delle località ladine: un rappresentante degli insegnanti di scuola primaria, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, un rappresentante dei dirigenti scolastici, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli alunni.

4. Le singole sezioni per le scuole di ciascun gruppo linguistico sono costituite dalle medesime categorie rappresentate nell’assemblea plenaria ai sensi del comma 2. Qualora nell’assemblea plenaria non sia presente almeno un rappresentante delle varie categorie per le scuole del corrispondente gruppo linguistico, la relativa sezione è integrata da un rappresentante della categoria mancante, eletto o designato con le modalità previste per la rispettiva categoria.”

 

2. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Delle sezioni fanno parte i membri appartenenti alle scuole dei rispettivi gruppi linguistici.”

 

3. I commi 4 e 5 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n.

24, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“4. Il Consiglio scolastico provinciale elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, il presidente e due vicepresidenti. Nei primi 18 mesi di attività il presidente appartiene alla sezione tedesca, nei successivi 18 mesi alla sezione italiana e negli ultimi dodici mesi alla sezione ladina. I due vicepresidenti appartengono alle due sezioni alle quali non appartiene il presidente in carica.

5. Il presidente e i vicepresidenti dell’assemblea plenaria presiedono al tempo stesso le rispettive sezioni, le quali a loro volta eleggono un vicepresidente.”

 

4. Il comma 11 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n.

24, e successive modifiche, è così sostituito:

“11. La composizione della giunta esecutiva si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici, garantendo comunque la rappresentanza delle scuole dei tre gruppi linguistici; detta composizione è stabilita nella deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 3, comma 3.”

 

5. Il comma 5 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n.

24, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Dopo l’esaurimento delle graduatorie di cui ai commi 6, 7 e 7-bis, l’Intendente scolastico o l’Intendente scolastica competente conferisce un incarico di presidenza ai docenti inseriti nella graduatoria del concorso per esami e titoli per l’assunzione di dirigenti scolastici presso scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e non ancora assunti come dirigenti scolastici per coprire i posti non vacanti, ma disponibili. La Giunta provinciale determina i criteri per il conferimento di incarichi di dirigenza e l’affidamento di istituzioni scolastiche in reggenza.”

 

     Art. 3. Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”

1. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è successive modifiche, è così sostituito:

“2. Gli articoli 2, 3, 6, 8, 10 e 11 nonché le disposizioni del capo III relative alla scuola del primo ciclo di istruzione trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, gli articoli 4, 5, 7 e 9 del capo II relativi alla scuola dell’infanzia al più tardi a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013.”

 

2. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:

"1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione concernenti la scuola dell’infanzia, previsti dalla presente legge, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, gli articoli 16, 17, da 19 a 24, 26, 27, commi 1 e 3, nonché gli articoli 39 e 40 della legge provinciale 17 agosto 1976, n.

36, e successive modifiche.”

 

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della legge provinciale 16 luglio 2008, n.

5, è aggiunto il seguente comma:

“3. Con effetto dal 1° settembre 2009 sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, commi 2, 3 e 4, gli articoli da 4 a 15, l’articolo 27, comma 2, gli articoli 30, 32, 34, 35, 36, 57, commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8, nonché gli articoli 58, 64, 65, 81, 84, 85, 90, 91, 94, 95 e 96 della legge provinciale 17 agosto 1976, n.

36, e successive modifiche.”

 

     Art. 4. Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, recante “Nuove norme in materia di patrimonio scolastico”

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n.

37, è inserito il seguente comma:

“2-bis. Nel caso delle scuole private la Giunta provinciale è autorizzata ad assumersi la quota da restituire al fondo di rotazione di cui all’articolo 7-

bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.”

 

CAPO III

ABROGAZIONI

 

     Art. 5. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81, e successive modifiche;

b) l’articolo 39 della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.