Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 17/08/1994 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Dipartimento del Presidente della Giunta provinciale. |
Art. 2. Iscrizione nell'albo degli aspiranti dirigenti. |
Art. 3. Valutazione del servizio. |
Art. 4. Nucleo di valutazione. |
Art. 5. Indennità di funzione dei dirigenti. |
Art. 6. Trattamento economico dei dirigenti nominati per chiamata. |
Art. 7. Direttori delle scuole professionali. |
Art. 8. Istituzione della ripartizione Affari comunitari. |
Art. 9. Disposizioni transitorie. |
Art. 10. Modifica alla legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1993 e [...] |
Art. 11. Disposizioni finanziarie. |
§ 2.1.104 - L.P. 17 agosto 1994, n. 8.
Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 concernente il riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano.
(B.U. 6 settembre 1994, n. 40).
Art. 1. Dipartimento del Presidente della Giunta provinciale.
1. Il comma secondo dell'art. 5 della
“2. Il Presidente della Giunta provinciale può istituire un apposito dipartimento per le ripartizioni poste alle sue dipendenze e non raggruppate nella direzione generale a norma dell'art. 4, comma primo."
Art. 2. Iscrizione nell'albo degli aspiranti dirigenti.
1. I commi primo e quarto dell'art. 16 della
“1. Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono iscritti i dipendenti di ruolo, in possesso di diploma di laurea:
a) che abbiano esercitato, per un periodo non inferiore a due anni, la funzione di direttore d'ufficio o, per un periodo non inferiore a quattro anni, quella di segretario particolare di un componente della Giunta provinciale e abbiano vinto un apposito corso concorso;
b) oppure che, da almeno quattro anni, siano preposti ad un ufficio dell'amministrazione provinciale e, a norma dell'art. 20, comma sesto, per due anni consecutivi abbiano ottenuto il giudizio di "eccellente" in relazione al conseguimento degli obiettivi fissati per l'ufficio stesso.
4.Per l'espletamento delle prove concorsuali la Giunta provinciale nomina un'apposita commissione, composta da tre direttori di qualifica non inferiore a quella di direttore di ripartizione, di cui uno con funzioni di presidente, dal direttore del corso e da un esperto nel campo dell'organizzazione aziendale; funge da segretario un dipendente di ruolo dell'amministrazione provinciale. Un membro della commissione può appartenere al gruppo linguistico ladino."
2. Il comma terzo dell'art. 16 della
“3.All'art. 17, comma secondo, della
L'ultimo periodo del comma quarto dell'art. 17 della
Art. 3. Valutazione del servizio.
1. Il comma quarto dell'art. 20 della
4.Qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, il dirigente preposto rimette gli atti al nucleo di valutazione che esprime un motivato parere in merito. La Giunta provinciale, ove confermi la valutazione negativa, revoca la nomina e dispone la cancellazione del dipendente dall'albo degli aspiranti dirigenti."
2. Al comma quinto dell'art. 20 della
“6.Il nucleo di valutazione può attribuire annualmente il giudizio "eccellente" a non più di cinque direttori d'ufficio, proposti dal direttore di ripartizione preposto e che si sono particolarmente distinti nell'espletamento dei compiti dirigenziali.
7. Il direttore generale verifica la sussistenza dei presupposti indicati all'art. 16, comma primo, lettera b) e dispone l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti nei limiti dei posti disponibili nella sezione stessa, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale."
3. Il primo periodo del comma terzo dell'art. 21 della
Art. 4. Nucleo di valutazione.
1. Al comma terzo dell'art. 24 della
“4.Presso la direzione generale è istituito un nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa della Provincia e degli enti da essa dipendenti.
5.Il nucleo opera in posizione di autonomia funzionale. Esso, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta provinciale o del direttore generale, effettua e dispone ispezioni e accertamenti, diretti, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, ora oralmente, informazioni agli uffici; esso riferisce alla Giunta provinciale sui risultati della propria attività segnalando le irregolarità eventualmente riscontrate. Il nucleo si può avvalere, su autorizzazione della Giunta provinciale, di esperti anche estranei all'amministrazione.
6.Al nucleo di valutazione sono assegnati tre dipendenti di cui uno con funzioni di coordinatore. Essi sono scelti tra gli iscritti nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti; vengono nominati dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e del personale, e permangono nella carica per un triennio, salvo rinnovo. Al coordinatore spetta l'indennità di funzione prevista per i direttori di dipartimento, agli altri due componenti del nucleo quella prevista per i direttori di ripartizione con applicazione del coefficiente 1,9."
Art. 5. Indennità di funzione dei dirigenti.
1. Dopo il comma secondo dell'art. 22 della
“2 bis. L'indennità di funzione dei direttori che percepiscono l'indennità di istituto di cui all'art. 46 della
2. Il comma primo trova applicazione con decorrenza alla data di entrata in vigore della
3. Il comma terzo dell'art. 19 della
“3. Con decorrenza dal giorno delle dimissioni della revoca dell'incarico o della rinuncia allo stesso, rispettivamente con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno di assenza dal servizio del titolare, l'indennità di funzione viene corrisposta al direttore sostituto. In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio l'indennità continua ad essere corrisposta anche al titolare secondo le modalità previste per la corresponsione dello stipendio."
Art. 6. Trattamento economico dei dirigenti nominati per chiamata.
1. Il secondo periodo del comma primo dell'art. 23 della
Art. 7. Direttori delle scuole professionali.
1. L'art. 12 della
“1. Gli incarichi di direttore delle scuole professionali dipendenti dalle ripartizioni 20, 21 e 22 sono conferiti con deliberazione della Giunta provinciale, a seguito dello svolgimento di apposito procedimento di selezione secondo le modalità di cui all'art. 17 della
2. AI direttori delle scuole professionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 della
2. L'art. 13 della
“1. Ai direttori delle scuole professionali compete in aggiunta al trattamento economico di livello maturato un'indennità di funzione, corrisposta per 12 mensilità e commisurata allo stipendio iniziale mensile dell'ottava qualifica funzionale mediante l'applicazione di un coefficiente da 0,3 a 0,9. L'indennità è stabilita dalla Giunta provinciale, tenuto conto del numero degli alunni della scuola e della eventuale presenza di convitti ad essa annessi. Per l'applicazione del coefficiente 0,7 è richiesta la presenza di almeno 450 alunni nelle scuole per apprendisti o di almeno 150 alunni nelle scuole o nei corsi professionali con insegnamento a tempo pieno della durata di uno o più anni scolastici.
2. L'indennità di funzione segue la disciplina stabilita dall'art. 22 della
3. L'art. 10 della
Art. 8. Istituzione della ripartizione Affari comunitari.
1. La cifra 1 dell'allegato A della
“1. La Presidenza
relazioni con gli organi dello Stato in questioni di principio riguardanti l'autonomia e la politica della Provincia;
programmazione provinciale;
riconoscimento di persone giuridiche di diritto privato;
spettacoli pubblici e polizia locale;
provvedimenti contingibili ed urgenti; impiego della forza pubblica;
servizio di segreteria delle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina;stampa e pubbliche relazioni;
cerimoniale;
cooperazione allo sviluppo."
2. Dopo la cifra 38 dell'allegato A della
“39. Affari comunitari
relazioni con gli organi ed uffici dell'Unione europea;
coordinamento degli interventi delle politiche strutturali dell'Unione europea, compresa l'elaborazione e la presentazione dei relativi programmi;
cooperazione transfrontaliera;
assistenza per le iniziative di recepimento delle norme comunitarie e notificazione dei provvedimenti di incentivazione;
comitato delle regioni;
tutela a livello europeo dei gruppi etnici."
Art. 9. Disposizioni transitorie.
1. Per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale può nominare i direttori di dipartimento e di ripartizione ed i componenti del nucleo di valutazione conferendo i relativi incarichi a dipendenti in possesso di diploma di laurea che da almeno quattro anni esercitano le mansioni di direttore d'ufficio o da almeno sei anni quelle di segretario particolare di un componente della Giunta provinciale.
2. I dipendenti nominati ai sensi del comma primo sono iscritti d'ufficio nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti di cui all'art. 15 della
3. Le modifiche introdotte dall'art. 2 comma primo non trovano applicazione in relazione al corso concorso bandito in prima applicazione della
4. Fino al riordino delle direzioni delle scuole professionali dipendenti dalle ripartizioni 21, 21 e 22, da disporsi con regolamento di esecuzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono conservati gli uffici e le direzioni di scuole esistenti nonché i relativi incarichi di direzione.
5. Possono essere nominati direttori delle scuole professionali, prescindendo dall'espletamento di procedimento di selezione ai sensi dell'art. 7, i dipendenti, che siano iscritti nella sezione A o B dell'albo degli aspiranti dirigenti, già preposti ad un ufficio degli ispettorati per la formazione professionale o dell'ispettorato per l'addestramento professionale nell'agricoltura ed i docenti, anche non laureati, che alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano un incarico di direzione ai sensi dell'art. 11 della
6. Gli articoli 1, 3, 8, 12 e 13 della
Art. 10. Modifica alla
1. Il comma sesto dell'art. 19 della
“6. Il personale di cui al comma secondo può, in caso di vacanza di posti, chiedere la riammissione in servizio, In tal caso la riammissione non è subordinata al rimborso di quanto percepito durante l'aspettativa di cui al comma terzo dell'art. 53 della
Art. 11. Disposizioni finanziarie.
1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1994 ed in lire 150 milioni all'anno a partire dal 1994, si provvede mediante utilizzo di corrispondenti quote degli stanziamenti previsti rispettivamente al capitolo 12100 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 ed alla sezione 1, settore 1.2., lettera a.1) del bilancio pluriennale 1994-96, destinati alla copertura degli oneri previsti per l'accordo di lavoro per il triennio 1994-96.