§ 4.1.32 - L.P. 28 maggio 1976, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 27 novembre 1967, n. 15 e 10 gennaio 1973, n. 3, concernenti il personale addetto all'addestramento [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:28/05/1976
Numero:21


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      L'art. 9 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e l'art. 2 della legge provinciale 10 gennaio 1973, sono sostituiti dal seguente articolo:
Art. 6.      I concorsi pubblici per l'ammissione ai posti di ruolo dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, i concorsi per la nomina dei direttori dello stesso ruolo ed i [...]
Art. 7.      Il secondo comma dell'art. 11 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      La tabella A) dell'organico per il personale insegnante addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, allegata alla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, è [...]
Art. 9.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 10.      Lo svolgimento di conferenze tecniche nell'ambito dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale è disposto dal dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento [...]
Art. 11.      L'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale è considerato parte della formazione professionale. Ad esso si applicano quindi, in quanto non in contrasto con la legge [...]
Art. 12.      Le competenze e le mansioni, affidate in base alle leggi provinciali 27 novembre 1967, n. 15, e 10 gennaio 1973, n. 3, nell'ambito dell'addestramento professionale agricolo e di economia [...]
Art. 13.      Sono abrogati l'art. 14 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e l'art. 8 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3.
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17.      Il personale incaricato dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, già in servizio nell'anno scolastico 1974-75, continua a percepire gli emolumenti che gli sono [...]
Art. 18.      Per l'attuazione della presente legge, che non comporta maggiore spesa rispetto alla preesistente legislazione relativa alla formazione professionale nel settore dell'agricoltura e dell'economia [...]


§ 4.1.32 - L.P. 28 maggio 1976, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 27 novembre 1967, n. 15 e 10 gennaio 1973, n. 3, concernenti il personale addetto all'addestramento professionale agricolo.

(B.U. 22 giugno 1976, n. 27).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5.

     L'art. 9 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e l'art. 2 della legge provinciale 10 gennaio 1973, sono sostituiti dal seguente articolo:

     “Oltre ai requisiti generali previsti nella legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, per la nomina ai posti di ruolo dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, sono richiesti i sottoelencati titoli di studio o qualificazioni professionali:

     1) direttori ed insegnanti laureati: laurea;

     2) insegnanti diplomati: diploma di scuola media superiore;

     3) insegnanti tecnici:

     a) diploma di perito agrario, diploma di perito agrario specializzato, diploma di istituto tecnico femminile o titolo equipollente;

     b) licenza di scuola media inferiore unito a diploma conseguito all'estero in materia di agricoltura o di economia domestica rurale e dichiarato equipollente ai diplomi, di cui alla lett. a), dai competenti organi statali oppure licenza di scuola media inferiore, unito a certificato di servizio comprovante un'attività di insegnamento tecnico almeno quinquennale nell'ambito dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale oppure unito a certificato comprovante l'idoneità all'insegnamento tecnico in base a specifica preparazione almeno quinquennale [5] ;

     4) assistenti tecnici: licenza di scuola media inferiore, unito a certificato comprovante l'avvenuto superamento dell'esame finale di un corso biennale di agricoltura, oppure unito a certificato comprovante l'avvenuto superamento dell'esame finale di un corso annuale di economia domestica e connessa ad un'attività domestica o domestica rurale almeno annuale, oppure connessa alla sola attività agricola o domestica o domestica rurale almeno triennale.

     Le attività di cui al punto 4) del presente articolo possono essere assolte anche in più periodi. Quale attività agricola, domestica o domestica rurale è intesa qualsiasi attività del genere, anche non eseguita alle dipendenze di terzi.

     Coloro che, avendo conseguito un titolo di studio all'estero, siano in attesa della dichiarazione di equipollenza, sono pure ammessi ai concorsi banditi per la copertura di posti del ruolo per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale. Detti concorrenti, se utilmente collocati in graduatoria, dovranno presentare a pena di decadenza la dichiarazione di equipollenza entro undici mesi dalla data della pubblicazione della graduatoria del concorso.

     I titoli specifici di laurea e di diploma richiesti per l'ammissione ai posti ruolo sono fissati nei singoli bandi di concorso."

 

          Art. 6.

     I concorsi pubblici per l'ammissione ai posti di ruolo dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, i concorsi per la nomina dei direttori dello stesso ruolo ed i concorsi interni, di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge, sono svolti secondo le disposizioni di legge che sono previste agli articoli 6 e 8 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.

     I membri delle commissioni esaminatrici per i sopramenzionati concorsi sono scelti tra il personale di ruolo dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, tra il personale del ruolo speciale per gli istitutori di convitto e tra il personale di ruolo addetto all'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo oppure tra esperti anche estranei all'Amministrazione provinciale [6] .

     Qualora il programma di esame lo richieda, la commissione esaminatrice può essere integrata da due esperti specifici delle relative materie di esame [7] .

     Le modalità per l'espletamento di questi concorsi sono fissate nei singoli bandi di concorso.

     Sono abrogati il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 3 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3.

 

          Art. 7.

     Il secondo comma dell'art. 11 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, è sostituito dal seguente:

     “Agli insegnanti incaricati della direzione di un corso agricolo o di economia domestica rurale spetta un compenso mensile fino alla misura di 30 ore straordinarie. Il numero di queste ore sarà fissato di anno in anno dal comitato degli Assessori di cui all'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1962, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni."

 

          Art. 8.

     La tabella A) dell'organico per il personale insegnante addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, allegata alla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, è sostituita dalla nuova tabella A), allegata alla presente legge.

     Per quanto non diversamente disposto dalla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano per il personale di ruolo dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale le disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale, di cui alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 9.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

     “Gli incarichi di insegnamento, di consulenza tecnica e di istitutore di convitto, nonché le supplenze per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale sono conferiti dall'Assessore competente.

     La commissione prevista dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è composta dal dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, che la presiede, da un direttore e da un insegnante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria.

     Per la copertura di ore di insegnamento residue l'Assessore competente può incaricare anche insegnanti statali. Il trattamento economico dovuto agli stessi è fissato dalla Giunta provinciale anche in deroga a quanto stabilito all'art. 24 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni del presente comma valgono anche per la formazione professionale dei settori del commercio, industria, artigianato ed alberghiero.

     Per quanto non diversamente disposto al presente articolo sono applicate per gli incarichi di insegnamento, di consulenza tecnica e di istitutore di convitto, nonché per le supplenze nell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, le disposizioni riguardanti gli incarichi e le supplenze per la formazione professionale, di cui alla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni."

 

          Art. 10.

     Lo svolgimento di conferenze tecniche nell'ambito dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale è disposto dal dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale o dai direttori delle scuole agrarie e di economia domestica. I relativi compensi da corrispondere ai singoli relatori sono fissati dall'Assessore competente.

 

          Art. 11.

     L'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale è considerato parte della formazione professionale. Ad esso si applicano quindi, in quanto non in contrasto con la legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, tutte le disposizioni di legge provinciale in vigore per detta materia.

 

          Art. 12.

     Le competenze e le mansioni, affidate in base alle leggi provinciali 27 novembre 1967, n. 15, e 10 gennaio 1973, n. 3, nell'ambito dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale all'ispettorato provinciale per la formazione professionale e all'ispettore provinciale della stessa, sono esercitate dall'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, rispettivamente dal dirigente di questo ufficio.

 

          Art. 13.

     Sono abrogati l'art. 14 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e l'art. 8 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3.

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 14. [8]

 

          Art. 15. [9]

 

          Art. 16. [10]

 

          Art. 17.

     Il personale incaricato dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, già in servizio nell'anno scolastico 1974-75, continua a percepire gli emolumenti che gli sono stati corrisposti nel predetto anno scolastico, con riferimento alla stessa categoria del personale di ruolo, alla quale detti emolumenti corrispondevano finora.

 

          Art. 18.

     Per l'attuazione della presente legge, che non comporta maggiore spesa rispetto alla preesistente legislazione relativa alla formazione professionale nel settore dell'agricoltura e dell'economia domestica rurale, si utilizzano le disponibilità stanziate in bilancio al capitolo 451 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

 

     Tabella

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.P. 17 agosto 1979, n. 11.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 17 agosto 1979, n. 11.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 17 agosto 1979, n. 11.

[8] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[9] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[10] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.