§ 98.1.30400 - D.P.R. 10 maggio 1966, n. 591.
Regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/05/1966
Numero:591


Sommario
Art. 1.      Il Fondo di previdenza, istituito con l'art. 1 del decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12 ha sede presso la Direzione generale del catasto e dei [...]
Art. 2.      Le entrate del Fondo sono costituite
Art. 3.      Il Fondo di previdenza provvede
Art. 4.      Per provvedere alle finalità del Fondo, le entrate annuali sono ripartite come segue
Art. 5.      Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue
Art. 6.      Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vice presidente, ed il dirigente dei servizi del personale [...]
Art. 7.      Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese, e, straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre [...]
Art. 8.      Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo nella adunanza immediatamente successiva
Art. 9.      La revisione della contabilità del Fondo è demandata ad un Collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto dal dirigente dei servizi per gli affari amministrativi contabili [...]
Art. 10.      Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo
Art. 11.      Il diritto all'indennità si acquista al compimento di due anni di ininterrotta iscrizione al Fondo
Art. 12.      L'indennità di cui all'art. 3, lettera a) sarà corrisposta al personale che ne abbia diritto a norma dell'art. 11 in relazione al numero degli anni di servizio prestato nell'Amministrazione del [...]
Art. 13.      In caso di morte avvenuta in attività di servizio dell'iscritto al Fondo, l'indennità prevista dall'art. 12 è corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti superstiti
Art. 14.      Ai superstiti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 13, degli iscritti al Fondo deceduti in attività di servizio la indennità è calcolata sulla base massima di 40 annualità sempre che sia [...]
Art. 15.      L'indennità è corrisposta su domanda degli iscritti al Fondo o dei loro superstiti, presentata entro un biennio dalla cessazione dal servizio o dal decesso, al Consiglio di amministrazione del [...]
Art. 16.      Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dell'art. 3 potranno essere corrisposte
Art. 17.      Le domande di sovvenzione, corredate dai necessari documenti, debbono essere dirette al Consiglio di amministrazione, e, salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, essere [...]
Art. 18.      Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della cassa e la [...]
Art. 19.      Per provvedere al pagamento delle indennità e delle sovvenzioni, delle spese di amministrazione, degli acconti o anticipazioni di cui all'art. 10, è istituito un conto corrente postale intestato [...]
Art. 20.      Tutte le cariche nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, tranne quella del segretario del Consiglio di amministrazione, sono gratuite e non comportano, quindi, diritto ad [...]
Art. 21.      L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
Art. 22.      Le disposizioni di cui all'art. 12 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1963
Art. 23.      Nei confronti degli iscritti al Fondo da data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento l'indennità sarà corrisposta al personale di ruolo ordinario o aggiunto in relazione al [...]


§ 98.1.30400 - D.P.R. 10 maggio 1966, n. 591. [1]

Regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

(G.U. 1 agosto 1966, n. 190)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, che ha istituito il fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

     Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, n. 1281;

     Ritenuta la necessità di riordinare e di aggiornare alcune disposizioni contenute nel detto regolamento;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

     Decreta:

 

     E' approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza, istituito a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali con il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12.

     L'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, n. 1281.

 

 

     Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali

 

     Art. 1.

     Il Fondo di previdenza, istituito con l'art. 1 del decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12 ha sede presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

     Sono iscritti di diritto al Fondo di previdenza tutti gli impiegati e i subalterni appartenenti al ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali ed al ruolo aggiunto della stessa Amministrazione, gli impiegati e i subalterni inquadrati ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, nonché i salariati di cui all'art. 1 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che prestano servizio alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

 

          Art. 2.

     Le entrate del Fondo sono costituite:

     a) dalla quota dei diritti, proventi e compensi spettanti al personale in base alla tabella A, titolo III, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, ed all'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 580, nella misura determinata con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 2, lettera a), del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12;

     b) dai proventi del denaro investito come all'art. 18;

     c) da sovvenzioni, contributi, oblazioni volontarie, lasciti, donazioni ed altri proventi eventuali.

 

          Art. 3.

     Il Fondo di previdenza provvede:

     a) a corrispondere un'indennità agli iscritti al Fondo nel momento in cui lasciano definitivamente il servizio per qualsiasi causa che non sia la destituzione dall'impiego o il licenziamento con la perdita al diritto al trattamento di quiescenza, ovvero ai loro superstiti se gli iscritti sono deceduti durante il servizio.

     Nei casi di cessazione dal servizio per destituzione o per licenziamento senza diritto al trattamento di quiescenza, è in facoltà del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza di consentire che l'indennità o parte di essa sia concessa alla famiglia, limitatamente alla moglie o ai figli secondo l'ordine di preferenza indicato nel successivo art. 13;

     b) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'art. 16.

 

          Art. 4.

     Per provvedere alle finalità del Fondo, le entrate annuali sono ripartite come segue:

     1) il 75% per la corresponsione delle indennità previste alla lettera a) dell'art. 3;

     2) il 18% per le erogazioni previste dalla lettera b) dello stesso articolo;

     3) il 2% per le spese inerenti alla amministrazione del Fondo, al funzionamento della segreteria, al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle uscite e a sostenere le eventuali spese straordinarie ed occasionali;

     4) il 5% per costituire una riserva necessaria a garantire la liquidazione delle indennità nella misura prevista dal successivo art. 12.

     Le somme non erogate nell'esercizio finanziario per la corresponsione delle indennità previste alla lettera a) dell'art. 3 e per le spese di amministrazione di cui al punto 3), passano ad incrementare il fondo di riserva di cui al precedente punto 4). Quelle non erogate per la corresponsione delle sovvenzioni previste alla lettera b) dello stesso art. 3, possono essere impiegate per gli stessi scopi negli esercizi successivi.

 

          Art. 5.

     Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue:

     Presidente:

     il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

     Membri:

     a) l'ispettore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, più anziano, vice presidente;

     b) il dirigente dei servizi del personale della Direzione generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

     c) quattro rappresentanti del personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e cioè un impiegato della carriera direttiva, uno della carriera di concetto, uno della carriera esecutiva ed uno della carriera ausiliaria, tutti residenti a Roma ed aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, eletti per referendum, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze su proposta del Consiglio di amministrazione.

     I quattro rappresentanti di cui al presente punto c) durano in carica tre anni e possono essere rieletti;

     d) un rappresentante della organizzazione sindacale del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, scelto dalla segreteria della stessa organizzazione sindacale fra gli impiegati di ruolo residenti a Roma aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

     In caso di pluralità di sindacati il rappresentante verrà designato dalle segreterie delle varie organizzazioni sindacali.

     Ove non sussistesse accordo tra le varie organizzazioni si intenderà designato quel rappresentante che avrà raggiunto la maggioranza dei consensi.

     Qualora detta maggioranza non sussista il rappresentante verrà scelto dal Ministro per le finanze tra i nominativi che verranno designati dalle segreterie sindacali.

     Ciascun sindacato potrà designare soltanto un nominativo.

     Il rappresentante sindacale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

     Segretario:

     un funzionario amministrativo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2a classe.

 

          Art. 6.

     Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vice presidente, ed il dirigente dei servizi del personale o chi ne fa le veci.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     Il segretario non ha voto deliberativo.

 

          Art. 7.

     Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese, e, straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.

     Esso è chiamato:

     1) a liquidare le indennità di cui all'art. 3, lettera a);

     2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 3, lettera b);

     3) a deliberare riguardo alla accettazione di oblazioni volontarie e all'introito di proventi eventuali;

     4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui al punto 3) dell'art. 4;

     5) ad approvare i rendiconti della gestione;

     6) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;

     7) a deliberare sulle proposte di modifiche da apportare al regolamento, sentite le organizzazioni sindacali.

     La liquidazione delle spese di cui al punto 4) del presente articolo sarà effettuata, di regola, alla fine di ciascun semestre dell'anno solare.

 

          Art. 8.

     Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo nella adunanza immediatamente successiva.

     Detto verbale dovrà, in ordine cronologico, essere riportato integralmente nel registro dei verbali, e sottoscritto dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario.

 

          Art. 9.

     La revisione della contabilità del Fondo è demandata ad un Collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto dal dirigente dei servizi per gli affari amministrativi contabili della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali che lo presiede e di due impiegati dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali residenti in Roma, eletti con le modalità indicate nell'art. 5, punto c).

     Questi ultimi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

     I revisori sono tenuti a presentare alla fine di ogni esercizio finanziario, la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto consuntivo del Fondo.

     Il presidente del Collegio dei revisori, ovvero uno dei componenti del Collegio stesso, deve intervenire senza voto deliberativo soltanto nella seduta del Consiglio di amministrazione, nella quale, a norma dell'art. 21 è esaminato il rendiconto del Fondo.

 

          Art. 10.

     Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.

     Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 7. Nei casi di particolare comprovata urgenza egli può provvedere alla liquidazione delle indennità di cui all'art. 3, lettera a), e disporne l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione dell'indennità, disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; così pure, su proposta di due membri del Consiglio, di cui uno appartenente al ruolo provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, può anche provvedere, con carattere di urgenza al pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 16.

     Dei provvedimenti adottati il presidente è tenuto a riferire al Consiglio nella prima adunanza.

 

          Art. 11.

     Il diritto all'indennità si acquista al compimento di due anni di ininterrotta iscrizione al Fondo.

     Si prescinde da tale limite in caso di morte o di inabilità permanente e totale dovute a causa di servizio.

 

          Art. 12.

     L'indennità di cui all'art. 3, lettera a) sarà corrisposta al personale che ne abbia diritto a norma dell'art. 11 in relazione al numero degli anni di servizio prestato nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

     La frazione di un anno superiore a sei mesi si computa come anno intero e si trascura la frazione inferiore a sei mesi.

     La misura dell'indennità si ottiene moltiplicando il coefficiente di stipendio vigente al 1° gennaio 1963, corrispondente alla qualifica rivestita dall'avente diritto nel momento della cessazione dal servizio, per il numero degli anni di servizio, calcolati a norma del primo comma del presente articolo e moltiplicando ancora per il fattore di seguito indicato:

     per i coefficienti di stipendio fino a 180: fattore 150

     per il coefficiente di stipendio 187: fattore 148

     per il coefficiente di stipendio 193: fattore 145

     per il coefficiente di stipendio 202 fattore 145

     per il coefficiente di stipendio 229: fattore 140

     per il coefficiente di stipendio 271: fattore 130

     per il coefficiente di stipendio 325: fattore 120

     per il coefficiente di stipendio 402: fattore 105

     per il coefficiente di stipendio 500: fattore 90

     per il coefficiente di stipendio 670: fattore 75

     Il risultato ottenuto si arrotonda, per eccesso o per difetto, alle cento lire.

     Nel caso che l'iscritto, a cui sia stata liquidata l'indennità, venga riassunto nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la misura dell'indennità all'atto in cui si verificheranno nuovamente le condizioni di cui all'art. 3, lettera a), sarà determinata tenendo conto soltanto del periodo di servizio prestato dopo la riassunzione.

     Non si fa luogo a liquidazione dell'indennità nel caso che il nuovo periodo sia inferiore a due anni.

 

          Art. 13.

     In caso di morte avvenuta in attività di servizio dell'iscritto al Fondo, l'indennità prevista dall'art. 12 è corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti superstiti:

     1) al coniuge superstite quando non esista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi. Qualora l'iscritto deceduto, abbia lasciato superstite, oltre il coniuge, figli di precedenti matrimoni, è riservata a questi, nell'ordine di preferenza, di cui ai numeri 2), 3), 4), una quota dell'indennità pari a un terzo o metà secondo che esistano o meno figli di entrambi i coniugi;

     2) ai figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali;

     3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni già conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, in parti uguali;

     4) ai figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni, in parti uguali;

     5) ai figli naturali riconosciuti, maggiorenni o minorenni, in parti uguali;

     6) al padre, se i genitori sono entrambi viventi e non separati legalmente per colpa del padre o di entrambi; al genitore superstite se uno di essi è morto. Se i genitori sono separati legalmente per colpa del padre o di entrambi, la indennità è divisa tra essi in parti uguali;

     7) ai fratelli e alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purché non coniugati, in parti uguali;

     8) ai fratelli e sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti, in parti uguali;

     9) alla persona esplicitamente a tal fine designata dall'iscritto con atto di ultima volontà.

     Se vi sono più persone designate, l'indennità è corrisposta in parti uguali a quelle viventi, salvo che l'iscritto medesimo abbia disposto diversamente.

 

          Art. 14.

     Ai superstiti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 13, degli iscritti al Fondo deceduti in attività di servizio la indennità è calcolata sulla base massima di 40 annualità sempre che sia stato acquisito il diritto di cui all'articolo 11. Qualora il superstite sia marito dell'impiegata, il beneficio della maggiore liquidazione viene concesso solo se egli sia permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

 

          Art. 15.

     L'indennità è corrisposta su domanda degli iscritti al Fondo o dei loro superstiti, presentata entro un biennio dalla cessazione dal servizio o dal decesso, al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza.

     Quando l'indennità sia richiesta dai superstiti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

     1) se si tratta del coniuge:

     il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, da cui risulti che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per sua colpa o di entrambi i coniugi;

     2) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro;

     lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto deceduto, nonché la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, e, quando sia necessario, la prova della invalidità al lavoro;

     3) se si tratta di figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni già conviventi e a carico del genitore defunto:

     i documenti di cui al precedente n. 2), nonché un legale documento o atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dalla interessata (o dalle interessate) a norma dell'art. 7 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, da cui risulti che le richiedenti erano conviventi e a carico del deceduto;

     4) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni:

     i documenti come al precedente n. 2);

     5) se si tratta di figli naturali riconosciuti:

     la prova del riconoscimento e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, da cui risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto;

     6) se si tratta dei genitori:

     un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, da cui risulti non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con il deceduto;

     7) se si tratta di fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purché non coniugati o di fratelli o sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti:

     un certificato dell'ufficio di stato civile o un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, comprovante i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto, e, quando sia necessario, la condizione di stato civile, quella di inabilità al lavoro e quella di nullatenenza.

     I richiedenti, inoltre, debbono comprovare, con lo stesso atto di notorietà o con la stessa dichiarazione, di essere i soli aventi diritto;

     8) se si tratta di persona designata dall'iscritto con disposizioni di ultima volontà a mente del n. 9) del precedente art. 13:

     un estratto autentico della disposizione di ultima volontà e un atto notorio, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato a norma dell'art. 7 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, attestante che non esistono altri aventi diritto all'indennità secondo l'ordine di preferenza stabilito nei numeri da 1) a 8) dell'art. 13.

 

          Art. 16.

     Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dell'art. 3 potranno essere corrisposte:

     1) nei casi di morte, non per causa di servizio di impiegati, subalterni e salariati che non abbiano compiuto il biennio di iscrizione al Fondo stabilito dall'art. 11. La sovvenzione non deve mai superare la metà dell'indennità che sarebbe spettata ove tale biennio fosse compiuto e spetta ai superstiti specificati nell'art. 13 nell'ordine in questo stabilito e con le modalità di cui all'art. 15;

     2) nei casi di gravi malattie e menomazioni fisiche per infortunio, degli iscritti al Fondo, con speciale riguardo a coloro che per effetto di tali eventi abbiano subito riduzioni dello stipendio;

     nei casi di malattia o menomazioni fisiche per infortunio, di comprovata gravità e durata dei membri di famiglia degli iscritti al Fondo purché risulti comprovato che siano a carico del capo famiglia;

     nei casi di decesso dell'iscritto;

     nei casi di decesso di un membro di famiglia (limitatamente al coniuge, ai figli ed ai genitori) purché risulti comprovato che egli era a carico dell'iscritto.

     Il Consiglio di amministrazione, secondo le disponibilità per sovvenzioni del Fondo, potrà, con particolari norme stabilite anno per anno, utilizzare una quota del Fondo disponibile allo scopo di conferire, per concorso, tra i figli degli iscritti al Fondo che dimostrino particolare tendenza agli studi, borse di studio per corsi di scuole medie e di istruzione superiore, università, accademie ed in genere istituti ai quali si acceda con il diploma di scuola media superiore. Tale quota non potrà comunque superare il dieci per cento della disponibilità annua per sovvenzioni.

     Il Consiglio di amministrazione può imporre vincoli speciali per la riscossione e l'impiego delle sovvenzioni concesse ai termini del presente articolo.

 

          Art. 17.

     Le domande di sovvenzione, corredate dai necessari documenti, debbono essere dirette al Consiglio di amministrazione, e, salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, essere trasmesse per il tramite del capo dell'ufficio, con le necessarie informazioni e con il proprio motivato parere.

     Le domande di sovvenzioni presentate da ispettori generali o ingegneri capi o comunque da dirigenti uffici, saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al Consiglio di amministrazione.

     Quelle presentate da impiegati o salariati assegnati o distaccati presso uffici diversi dagli uffici tecnici erariali saranno trasmesse, osservate le modalità di cui al primo comma del presente articolo, al Consiglio di amministrazione dai capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio.

 

          Art. 18.

     Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della cassa e la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

     Le somme che eccedono le ordinarie necessità del Fondo di previdenza possono essere investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o in altre forme deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 19.

     Per provvedere al pagamento delle indennità e delle sovvenzioni, delle spese di amministrazione, degli acconti o anticipazioni di cui all'art. 10, è istituito un conto corrente postale intestato al Fondo di previdenza del Catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale, in relazione alle esigenze di cui sopra, affluiranno fondi tratti con mandati sul conto corrente della Cassa depositi e prestiti.

     I pagamenti sopraindicati vengono fatti per il tramite dei capi ufficio a favore dei quali il presidente del Consiglio di amministrazione emette i relativi assegni, in conformità delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione nonché dei provvedimenti previsti dal citato art. 10.

     Le ricevute degli interessati devono, dai capi di ufficio, essere controfirmate e trasmesse immediatamente all'Amministrazione del Fondo.

     Al termine dell'anno finanziario i capi di ufficio devono trasmettere alla predetta Amministrazione un elenco nominativo degli iscritti a favore dei quali sono stati effettuati i pagamenti con l'indicazione a fianco di ciascuno, dell'importo riscosso.

     Ogni altra modalità per la gestione dei fondi affluiti sul conto corrente postale e per il rendiconto di fine esercizio è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 20.

     Tutte le cariche nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, tranne quella del segretario del Consiglio di amministrazione, sono gratuite e non comportano, quindi, diritto ad indennità di presenza per le sedute dei rispettivi organi.

 

          Art. 21.

     L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

     Il presidente o un consigliere all'uopo delegato, entro il mese di giugno, deve sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione il rendiconto dell'esercizio scaduto.

     Il rendiconto approvato sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 22.

     Le disposizioni di cui all'art. 12 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1963.

 

          Art. 23.

     Nei confronti degli iscritti al Fondo da data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento l'indennità sarà corrisposta al personale di ruolo ordinario o aggiunto in relazione al numero degli anni di servizio utili a pensione ed al personale non di ruolo in relazione al numero degli anni di servizio utili per la liquidazione dell'indennità prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

 


[1] Decreto sostituito dal D.P.R. 19 luglio 1974, n. 486.