§ 41.9.67 - D.P.R. 19 luglio 1974, n. 486.
Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:19/07/1974
Numero:486


Sommario
Art. 1.      Il fondo di previdenza, istituito con l'art. 1 del decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, ha sede presso la Direzione [...]
Art. 2.      Le entrate del fondo sono costituite
Art. 3.      Il fondo di previdenza provvede
Art. 4.      Il 94% delle entrate annuali è destinato alle erogazioni di cui all'art. 3
Art. 5.      Il fondo di previdenza è amministrato da un consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue
Art. 6.      Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vice presidente
Art. 7.      Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su [...]
Art. 8.      Di ogni adunanza del consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre all'approvazione del consiglio medesimo nell'adunanza [...]
Art. 9.      La revisione della contabilità del fondo è demandata ad un collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto dal dirigente della divisione per gli [...]
Art. 10.      Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del fondo
Art. 11.      L'indennità di cui all'art. 3, lettera a), sarà corrisposta agli iscritti in relazione al numero degli anni di servizio prestato nell'Amministrazione del catasto e dei [...]
Art. 12.      In caso di morte avvenuta in attività di servizio dell'iscritto al fondo, l'indennità prevista dall'art. 11 è corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti superstiti
Art. 13.      L'indennità è corrisposta, d'ufficio, agli iscritti al fondo o ai loro superstiti su domanda da produrre, a pena di decadenza, al consiglio di amministrazione del fondo [...]
Art. 14.      Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dell'art. 3 potranno essere corrisposte
Art. 15.      Le domande di sovvenzione, corredate dai necessari documenti, debbono essere dirette al consiglio di amministrazione, e, salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del [...]
Art. 16.      Le somme spettanti al fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità stabilite d'accordo fra [...]
Art. 17.      Per provvedere al pagamento delle indennità e delle sovvenzioni, delle spese di amministrazione, degli acconti o anticipazioni di cui all'art. 10, sono istituiti conti [...]
Art. 18.      Tutte le cariche nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, tranne quella del segretario del consiglio di amministrazione, sono gratuite e non [...]
Art. 19.      L'anno finanziario del fondo di previdenza comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
Art. 20.      La misura dell'indennità di cui all'art. 11 è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 1° ottobre 1969, n. 679
Art. 21.      Nei confronti degli iscritti al fondo da data anteriore all'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1966, n. [...]


§ 41.9.67 - D.P.R. 19 luglio 1974, n. 486.

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

(G.U. 14 ottobre 1974, n. 268)

 

 

     E' approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza, istituito a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali con il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12.

     L'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente, sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1966, numero 591.

 

 

Regolamento per l'amministrazione e la erogazione del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali

 

     Art. 1.

     Il fondo di previdenza, istituito con l'art. 1 del decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, ha sede presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

     Sono iscritti di diritto al fondo di previdenza tutti gli impiegati e gli operai di ruolo e gli impiegati non di ruolo inquadrati ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

 

          Art. 2.

     Le entrate del fondo sono costituite:

     a) dalle somme attribuite ai sensi dell'art. 5, quinto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734;

     b) dai proventi del denaro investito come all'art. 16;

     c) da sovvenzioni, contributi, oblazioni volontarie, lasciti, donazioni ed altri proventi eventuali.

 

          Art. 3.

     Il fondo di previdenza provvede:

     a) a corrispondere un'indennità agli iscritti al momento in cui lasciano definitivamente il servizio per qualsiasi causa, ovvero ai superstiti indicati nel successivo art. 12 se gli iscritti sono deceduti durante il servizio;

     b) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'art. 14.

 

          Art. 4.

     Il 94% delle entrate annuali è destinato alle erogazioni di cui all'art. 3.

     Il 5% delle entrate annuali è destinato al fondo di riserva necessario a garantire la liquidazione dell'indennità nella misura prevista dal successivo art. 11.

     Alle spese inerenti all'amministrazione del fondo, al funzionamento della segreteria, al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle uscite ed a quelle straordinarie ed occasionali si fa fronte con l'1% delle entrate annuali.

     Le somme non erogate nell'esercizio per gli scopi istituzionali e per le spese di amministrazione vanno ad incrementare il fondo di riserva.

 

          Art. 5.

     Il fondo di previdenza è amministrato da un consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue:

     Presidente:

     il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

     Membri:

     a) l'ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali più anziano, residente a Roma, vice presidente;

     b) il dirigente dei servizi del personale della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

     c) cinque rappresentanti del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali e cioè un impiegato della carriera direttiva, uno della carriera di concetto tecnica, uno della carriera di concetto amministrativo-contabile, uno della carriera esecutiva ed uno della carriera ausiliaria, tutti residenti a Roma ed aventi almeno 5 anni di servizio nell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, eletti dagli iscritti al fondo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze su proposta del consiglio di amministrazione del fondo;

     d) un rappresentante avente i requisiti di cui al punto c) eletto con le stesse modalità dagli iscritti al fondo fra candidati presentati dalle organizzazioni sindacali operanti nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

     I membri eletti di cui ai punti c) e d) durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

     Segretario:

     un impiegato della carriera direttiva centrale in servizio presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

 

          Art. 6.

     Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vice presidente.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     Il segretario non ha voto deliberativo.

 

          Art. 7.

     Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.

     Esso è chiamato:

     1) a liquidare le indennità di cui all'art. 3, lettera a);

     2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 3, lettera b);

     3) a deliberare sull'accettazione di oblazioni volontarie e sull'introito dei proventi eventuali;

     4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui al secondo comma dell'art. 4;

     5) ad approvare i rendiconti della gestione;

     6) a provvedere, in generale, a tutto quanto riflette il funzionamento del fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;

     7) a deliberare sulle proposte di modifiche da apportare al regolamento, acquisito il parere delle organizzazioni sindacali.

 

          Art. 8.

     Di ogni adunanza del consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre all'approvazione del consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva.

     Detto verbale dovrà, in ordine cronologico, essere inserito nel registro dei verbali, e sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario.

 

          Art. 9.

     La revisione della contabilità del fondo è demandata ad un collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto dal dirigente della divisione per gli affari contabili della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali che lo presiede e da due impiegati dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, residenti in Roma, eletti con le modalità indicate nell'art. 5, punto c).

     Questi ultimi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

     I revisori sono tenuti a presentare, alla fine di ogni esercizio finanziario, la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto consuntivo del fondo.

     Il presidente, ovvero uno dei componenti del collegio, deve intervenire egualmente, senza diritto al voto, alla seduta del consiglio di amministrazione, nella quale, a norma dell'art. 18, è esaminato il rendiconto del fondo.

     I revisori hanno facoltà di intervenire, senza diritto al voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 10.

     Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del fondo.

     Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 7.

     Nei casi di particolare comprovata urgenza egli può provvedere alla liquidazione delle indennità di cui all'art. 3, lettera a), e dispone l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere all'immediata liquidazione dell'indennità, disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; così pure, su proposta di due membri del consiglio, può anche provvedere, con carattere d'urgenza, al pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui all'art. 14.

     Dei provvedimenti adottati il presidente è tenuto a riferire al consiglio nella prima adunanza.

     In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.

 

          Art. 11.

     L'indennità di cui all'art. 3, lettera a), sarà corrisposta agli iscritti in relazione al numero degli anni di servizio prestato nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

     La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero e si trascura la frazione di sei mesi o inferiore.

     La misura dell'indennità in lire si ottiene moltiplicando il numero degli anni di servizio per i seguenti coefficienti:

personale carriera direttiva

115.000

personale carriera di concetto

103.500

personale carriera esecutiva

92.000

personale carriera ausiliaria

75.000

personale operaio

75.000

personale non di ruolo di 1ª categoria

92.000

personale non di ruolo di 2ª categoria

75.000

personale non di ruolo di 3ª categoria

63.000

personale non di ruolo di 4ª categoria

57.500

     Nel caso che l'iscritto, a cui sia stata liquidata l'indennità, venga riassunto nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la misura dell'indennità all'atto in cui si verificheranno le condizioni di cui all'art. 3, lettera a), sarà determinata tenendo conto soltanto del periodo di servizio prestato dopo la riassunzione.

 

          Art. 12.

     In caso di morte avvenuta in attività di servizio dell'iscritto al fondo, l'indennità prevista dall'art. 11 è corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti superstiti:

     1) al coniuge superstite quando non esista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre il coniuge, i figli di precedenti matrimoni, è riservata a questi, nell'ordine di preferenza, di cui ai numeri 2), 3), 4), una quota dell'indennità pari a un terzo o metà secondo che esistano o meno figli di entrambi i coniugi;

     2) ai figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali;

     3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni già conviventi ed a carico dell'iscritto deceduto, in parti uguali;

     4) ai figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni, in parti uguali;

     5) ai figli naturali riconosciuti, maggiorenni o minorenni, in parti uguali;

     6) al padre, se i genitori sono entrambi viventi e non separati legalmente per colpa del padre o di entrambi; al genitore superstite se uno di essi è morto. Se i genitori sono separati legalmente per colpa del padre o di entrambi, l'indennità è divisa tra essi in parti uguali;

     7) ai fratelli e alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, purchè non coniugati, in parti uguali;

     8) ai fratelli e sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti, in parti uguali;

     9) alla persona esplicitamente a tal fine designata dall'iscritto con atto di ultima volontà.

     Se vi sono più persone designate, l'indennità è corrisposta in parti uguali a quelle viventi, salvo che l'iscritto medesimo abbia disposto diversamente.

     Ai superstiti, di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo, degli iscritti al fondo deceduti in attività di servizio l'indennità è liquidata sulla base di 40 (quaranta) annualità, o, se più favorevole, sulla base dell'anzianità di servizio nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, semprechè l'iscritto abbia prestato servizio per più di sei mesi.

 

          Art. 13.

     L'indennità è corrisposta, d'ufficio, agli iscritti al fondo o ai loro superstiti su domanda da produrre, a pena di decadenza, al consiglio di amministrazione del fondo di previdenza entro un biennio dalla data del decesso dell'iscritto.

     Quando l'indennità sia richiesta dai superstiti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

     1) se si tratta del coniuge:

     il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per sua colpa o di entrambi i coniugi.

     2) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro:

     lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto deceduto, nonchè la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, e, quando sia necessario, la prova dell'invalidità al lavoro;

     3) se si tratta di figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni, già conviventi ed a carico del genitore defunto:

     i documenti di cui al precedente n. 2), nonchè un legale documento o atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessata (o dalle interessate) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che le richiedenti erano conviventi ed a carico del deceduto;

     4) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni:

     i documenti di cui al precedente n. 2);

     5) se si tratta di figli naturali riconosciuti:

     la prova del riconoscimento e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto;

     6) se si tratta dei genitori:

     un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti di non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con il deceduto;

     7) se si tratta di fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purchè non coniugati o di fratelli o sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti:

     un certificato dell'ufficio di stato civile e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o degli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto, e, quando sia necessario, la condizione di stato civile, quella di inabilità al lavoro e quella di nullatenenza.

     I richiedenti, inoltre, debbono comprovare, con lo stesso atto di notorietà o con la stessa dichiarazione, di essere i soli aventi diritto;

     8) se si tratta di persona designata dall'iscritto con disposizione di ultima volontà a mente del n. 9) del precedente art. 12:

     un estratto autentico della disposizione di ultima volontà e un atto notorio, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che non esistono altri aventi diritto all'indennità secondo l'ordine di preferenza stabilito nei numeri da 1) a 8) dell'art. 12.

 

          Art. 14.

     Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dell'art. 3 potranno essere corrisposte:

     1) nei casi di gravi malattie o menomazioni fisiche per infortunio degli iscritti al fondo;

     2) nei casi di malattia o menomazioni fisiche per infortunio di comprovata gravità dei membri di famiglia degli iscritti al fondo purchè risulti che siano a carico di diritto dell'iscritto al fondo;

     3) nei casi di decesso dell'iscritto;

     4) nei casi di decesso di un membro di famiglia purchè risulti che egli era a carico di diritto dell'iscritto;

     5) nei casi di documentato grave bisogno finanziario dell'iscritto determinato da cause eccezionali, imprevedibili ed accidentali.

     Il consiglio di amministrazione può imporre vincoli speciali per la riscossione e l'impiego delle sovvenzioni concesse ai termini del presente articolo.

     Nell'anno le erogazioni per sovvenzioni non possono superare il 4% delle entrate relative all'anno medesimo.

 

          Art. 15.

     Le domande di sovvenzione, corredate dai necessari documenti, debbono essere dirette al consiglio di amministrazione, e, salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo, essere trasmesse per il tramite del capo dell'ufficio, con le necessarie informazioni e con motivato parere.

     Le domande di sovvenzione presentate da ispettori generali o dai dirigenti di ufficio saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al consiglio di amministrazione.

     Quelle presentate dagli iscritti che sono assegnati o distaccati presso uffici diversi da quelli dell'amministrazione saranno trasmesse, osservate le modalità di cui al primo comma del presente articolo, al consiglio di amministrazione dai capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio.

 

          Art. 16.

     Le somme spettanti al fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità stabilite d'accordo fra l'amministrazione della Cassa e la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

     Le somme che eccedono le ordinarie necessità del fondo di previdenza possono essere investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o in altre forme deliberate dal consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le finanze.

     Per queste ultime dovrà essere acquisito il parere delle organizzazioni sindacali.

 

          Art. 17.

     Per provvedere al pagamento delle indennità e delle sovvenzioni, delle spese di amministrazione, degli acconti o anticipazioni di cui all'art. 10, sono istituiti conti correnti postali o bancari intestati al fondo di previdenza del catasto e dei servizi tecnici erariali, ai quali, in relazione alle esigenze di cui sopra, affluiranno fondi tratti con mandati sul conto corrente della Cassa depositi e prestiti.

     I pagamenti sopraindicati vengono fatti per il tramite dei capi ufficio a favore dei quali il presidente del consiglio di amministrazione emette i relativi assegni, in conformità delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione, nonchè dei provvedimenti previsti dal citato art. 10.

     Le ricevute degli interessati devono, dai capi di ufficio, essere controfirmate o trasmesse immediatamente all'amministrazione del fondo.

     Al termine dell'anno finanziario i capi di ufficio devono trasmettere alla predetta amministrazione un elenco nominativo degli iscritti a favore dei quali sono stati effettuati i pagamenti con l'indicazione a fianco di ciascuno dell'importo riscosso.

     Ogni altra modalità per la gestione dei fondi affluiti sui conti correnti e per il rendiconto di fine esercizio è stabilita dal consiglio di amministrazione.

 

          Art. 18.

     Tutte le cariche nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, tranne quella del segretario del consiglio di amministrazione, sono gratuite e non comportano, quindi, diritto ad indennità di presenza per le sedute dei rispettivi organi.

 

          Art. 19.

     L'anno finanziario del fondo di previdenza comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

     Il presidente, entro il mese di giugno, deve sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il rendiconto dell'esercizio scaduto.

     Il rendiconto approvato sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle finanze.

     La gestione del fondo è, altresì, soggetta alle modalità di rendicontazione e di controllo stabilite dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 20.

     La misura dell'indennità di cui all'art. 11 è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 1° ottobre 1969, n. 679.

     La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 4 del presente regolamento si applica anche alle somme non utilizzate, per gli scopi previsti, negli esercizi precedenti all'entrata in vigore del regolamento stesso.

 

          Art. 21.

     Nei confronti degli iscritti al fondo da data anteriore all'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1966, n. 591, l'indennità sarà corrisposta, con l'applicazione dei coefficienti fissati nel precedente art. 11:

     a) se appartenenti al personale di ruolo o a quello non di ruolo fruente di trattamento di pensione a carico dello Stato, in relazione al numero di anni utili a pensione o, se più favorevole, in relazione al numero degli anni di servizio prestato nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, che ha istituito il fondo di previdenza;

     b) se appartenenti al personale non di ruolo che non fruisce del trattamento di pensione a carico dello Stato, in relazione al numero degli anni di servizio utili per la liquidazione dell'indennità prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.