§ 77.4.33 - D.P.R. 20 novembre 1958, n. 1281.
Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione provinciale del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:20/11/1958
Numero:1281


Sommario
Art. 1.      Il Fondo di previdenza, istituito con l'art. 1 del decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, ha sede presso la Direzione [...]
Art. 2.      Le entrate del Fondo sono costituite
Art. 3.      Il Fondo di previdenza provvede
Art. 4.      Per provvedere alle finalità del Fondo, le entrate annuali sono ripartite come segue
Art. 5.      Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue
Art. 6.      Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vice presidente ed il direttore [...]
Art. 7.      Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese, e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su [...]
Art. 8.      Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo nella adunanza [...]
Art. 9.      La revisione della contabilità del Fondo è demandata ad un Collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto dal direttore della Divisione affari [...]
Art. 10.      Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo
Art. 11.      Il diritto all'indennità si acquista al compimento di due anni di ininterrotta iscrizione al Fondo
Art. 12.      L'indennità di cui all'art. 3, lettera a), sarà corrisposta al personale di ruolo ordinario o aggiunto che ne abbia diritto a norma dell'art. 11 in relazione al numero [...]
Art. 13.      In caso di morte avvenuta in attività di servizio dell'iscritto al Fondo, l'indennità prevista dall'art. 12 è corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti superstiti
Art. 14.      Ai superstiti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 13, degli iscritti al Fondo deceduti in attività di servizio, l'indennità è calcolata sulla base massima di 40 [...]
Art. 15.      All'iscritto al Fondo che abbandona l'impiego a seguito di volontarie dimissioni ovvero per fare passaggio ad altra Amministrazione dello Stato viene corrisposta, sempre [...]
Art. 16.      L'indennità è corrisposta su domanda degli iscritti al Fondo o dei loro superstiti, presentata entro un biennio dalla cessazione dal servizio o dal decesso, al Consiglio [...]
Art. 17.      Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dell'art. 3 potranno essere corrisposte
Art. 18.      Le domande di sovvenzione, corredate dai necessari documenti, debbono essere dirette al Consiglio di amministrazione, e, salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del [...]
Art. 19.      Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità stabilite d'accordo fra [...]
Art. 20.      Il pagamento delle indennità e delle sovvenzioni è fatto per il tramite dei capi degli uffici a favore dei quali la Cassa depositi e prestiti emette i relativi mandati, [...]
Art. 21.      Tutte le cariche nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, tranne quella del segretario del Consiglio di amministrazione, sono gratuite e non [...]
Art. 22.      Per procedere al pagamento delle spese di amministrazione e degli acconti o anticipazioni di cui all'art. 10 saranno affidati all'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico [...]
Art. 23.      L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo
Art. 24.      Le disposizioni degli articoli 12 e 15 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1958, all'infuori di quelle contenute negli ultimi due commi dell'art. 12, le quali [...]


§ 77.4.33 - D.P.R. 20 novembre 1958, n. 1281.

Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali

(G.U. 17 marzo 1959, n. 66)

 

 

     Art. 1.

     Il Fondo di previdenza, istituito con l'art. 1 del decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, ha sede presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

     Sono iscritti di diritto al Fondo di previdenza tutti gli impiegati e i subalterni appartenenti al ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali ed al ruolo aggiunto della stessa Amministrazione, gli impiegati e i subalterni inquadrati ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, nonchè i salariati di cui all'art. 1 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che prestano servizio alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

 

          Art. 2.

     Le entrate del Fondo sono costituite:

     a) dalla quota dei diritti, proventi e compensi spettanti al personale in base alla tabella A, titolo III, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 ed all'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 580, nella misura determinata con decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12;

     b) dai proventi del denaro investito come all'art. 19;

     c) da sovvenzioni, contributi, oblazioni volontarie, lasciti, donazioni ed altri proventi eventuali.

 

          Art. 3.

     Il Fondo di previdenza provvede:

     a) a corrispondere un'indennità agli iscritti al Fondo nel momento in cui lasciano definitivamente il servizio per qualsiasi causa che non sia la destituzione dall'impiego o il licenziamento con la perdita al diritto al trattamento di quiescenza, ovvero ai loro superstiti se gli iscritti sono deceduti durante il servizio.

     Nei casi di cessazione dal servizio per destituzione o per licenziamento senza diritto al trattamento di quiescenza, è in facoltà del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza di consentire che l'indennità o parte di essa sia concessa alla famiglia, limitatamente alla moglie o ai figli secondo l'ordine di preferenza indicato nel successivo art. 13;

     b) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'art. 17.

 

          Art. 4.

     Per provvedere alle finalità del Fondo, le entrate annuali sono ripartite come segue:

     1) il 75% per la corresponsione delle indennità previste alla lettera a) dell'art. 3;

     2) il 18% per le erogazioni previste dalla lettera b) dello stesso articolo;

     3) il 2% per le spese inerenti all'amministrazione del Fondo al funzionamento della segreteria, al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle uscite e a sostenere le eventuali spese straordinarie ed occasionali;

     4) il 5% per costituire una riserva necessaria a garantire la liquidazione delle indennità nella misura prevista dal successivo art. 12.

     Le somme non erogate nell'esercizio finanziario per la corresponsione delle indennità previste alla lettera a) dell'art. 3 e per le spese di amministrazione di cui al punto 3), passano ad incrementare il fondo di riserva di cui al precedente punto 4). Quelle non erogate per la corresponsione delle sovvenzioni previste alla lettera b) dello stesso art. 3, possono essere impiegate per gli stessi scopi negli esercizi successivi.

 

          Art. 5.

     Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue:

     Presidente:

     il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

     Membri:

     a) l'ispettore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, sostituto del direttore generale, vice presidente;

     b) il direttore della Divisione personale della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

     c) un rappresentante dell'organizzazione sindacale del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, designato dalla segreteria della stessa organizzazione sindacale. In caso di pluralità di sindacati, il rappresentante verrà scelto dal Ministro per le finanze tra i nominativi che verranno designati dalle segreterie delle varie organizzazioni sindacali. Ciascun sindacato potrà designare soltanto un nominativo fra gli impiegati di ruolo, residenti a Roma, aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

     Il rappresentante sindacale dura in carica tre anni e può essere riconfermato;

     d) quattro rappresentanti del personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, e cioè un impiegato della carriera direttiva, uno della carriera di concetto, uno della carriera esecutiva ed uno della carriera ausiliaria, tutti residenti a Roma ed aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, eletti per referendum, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

     I quattro rappresentanti di cui al precedente punto d) durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

     Segretario:

     un funzionario amministrativo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione e non inferiore a quella di consigliere di 2a classe.

 

          Art. 6.

     Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vice presidente ed il direttore della Divisione personale o chi ne fa le veci.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     Il segretario non ha voto deliberativo.

 

          Art. 7.

     Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese, e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.

     Esso è chiamato:

     1) a liquidare le indennità di cui all'art. 3, lettera a);

     2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 3, lettera b);

     3) a deliberare riguardo all'accettazione di oblazioni volontarie e all'introito di proventi eventuali;

     4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui al punto 3) dell'art. 4;

     5) ad approvare i rendiconti della gestione;

     6) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili.

     La liquidazione delle spese di cui al punto 4) del presente articolo sarà effettuata, di regola, alla fine di ciascun semestre dell'esercizio finanziario.

 

          Art. 8.

     Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo nella adunanza immediatamente successiva.

     Detto verbale dovrà, in ordine cronologico, essere riportato integralmente nel registro dei verbali, e sottoscritto dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario.

 

          Art. 9.

     La revisione della contabilità del Fondo è demandata ad un Collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto dal direttore della Divisione affari amministrativi e contabili della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali che lo presiede e di due impiegati dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali residenti in Roma, eletti con le modalità indicate nell'articolo 5, punto d).

     Questi ultimi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

     I revisori sono tenuti a presentare alla fine di ogni esercizio finanziario, la relazione sull'andamento della gestione che deve essere allegata al rendiconto consuntivo del Fondo.

     Il presidente del Collegio dei revisori, ovvero uno dei componenti del Collegio stesso, deve intervenire senza voto deliberativo soltanto nella seduta del Consiglio di amministrazione nella quale, a norma dell'art. 23 è esaminato il rendiconto consuntivo del Fondo.

 

          Art. 10.

     Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.

     Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 7. Nei casi di particolare comprovata urgenza egli può provvedere alla liquidazione delle indennità di cui all'art. 3, lettera a) e disporne l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione della indennità, disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; così pure, su proposta di due membri del Consiglio, di cui uno appartenente al ruolo provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, può anche provvedere, con carattere di urgenza, al pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui ai punti 1) e 2 dell'art. 17.

     Dei provvedimenti adottati il presidente è tenuto a riferire al Consiglio nella prima adunanza.

 

          Art. 11.

     Il diritto all'indennità si acquista al compimento di due anni di ininterrotta iscrizione al Fondo.

     Si prescinde da tale limite in caso di morte o di inabilità permanente e totale dovuta a causa di servizio.

 

          Art. 12.

     L'indennità di cui all'art. 3, lettera a), sarà corrisposta al personale di ruolo ordinario o aggiunto che ne abbia diritto a norma dell'art. 11 in relazione al numero degli anni di servizio utili a pensione ed al personale non di ruolo in relazione al numero degli anni di servizio utili per la liquidazione dell'indennità prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

     La misura dell'anzidetta indennità spettante all'iscritto, per ogni anno di servizio e secondo la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita nel momento della cessazione dal servizio, si ottiene moltiplicando il coefficiente di seguito indicato per l'ammontare delle entrate, di cui al punto 1) dell'art. 4, dell'esercizio finanziario che precede l'anno solare in cui avviene la definitiva cessazione dal servizio dell'iscritto:

ispettore generale

0.0003429

ingegnere capo

0.0003200

ingegnere superiore

0.0002972

primo ingegnere

0.0002743

ingegnere

0.0002515

Personale di concetto

 

geometra capo

0.0003200

geometra principale

0.0002972

primo geometra

0.0002743

geometra

0.0002515

geometra aggiunto

0.0002286

vice geometra

0.0002057

Personale esecutivo

 

assistente capo, disegnatore capo, computista capo

0.0002515

assistente principale, disegnatore principale, computista principale

0.0002286

primo assistente, primo disegnatore, primo computista

0.0002057

assistente, disegnatore, computista

0.0001715

Personale ausiliario

 

usciere capo

0.0001715

usciere

0.0001486

inserviente

0.0001143

Personale salariato

 

capo operaio, sorvegliante, operaio specializzato

0.0001715

operaio qualificato

0.0001486

operaio comune

0.0001143

Personale non di ruolo

 

avventizio di I categoria

0.0002515

avventizio di II categoria

0.0002057

avventizio di III categoria

0.0001715

avventizio di IV categoria e salariato non di ruolo

0.0001143

     La indennità di cui al presente articolo non può essere nè inferiore nè superiore di un quarto alla media dell'indennità calcolata, a parità di condizioni, nel triennio precedente all'anno, in cui è avvenuta la cessazione dal servizio dell'iscritto.

     Nel caso sia inferiore, al pagamento della differenza sarà provveduto con la riserva di cui al punto 4) dell'art. 4. Nel caso sia superiore, la differenza andrà ad incrementare l'anzidetta riserva.

 

          Art. 13.

     In caso di morte avvenuta in attività di servizio dell'iscritto al Fondo, l'indennità prevista dall'art. 12 è corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti superstiti:

     1) al coniuge superstite quando non esista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstite, oltre il coniuge, figli di precedenti matrimoni, è riservata a questi, nell'ordine di preferenza di cui ai numeri 2), 3), 4), una quota dell'indennità pari ad un terzo o metà, secondo che esistano o meno figli di entrambi i coniugi;

     2) ai figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali;

     3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni già conviventi a carico dell'iscritto deceduto, in parti uguali;

     4) ai figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni, in parti uguali;

     5) ai figli naturali riconosciuti, maggiorenni o minorenni, in parti uguali;

     6) al padre, se i genitori sono entrambi viventi e non separati legalmente per colpa del padre o di entrambi; al genitore superstite se uno di essi è morto. Se i genitori sono separati legalmente per colpa del padre o di entrambi, l'indennità è divisa tra essi in parti uguali;

     7) ai fratelli e alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purchè non coniugati, in parti uguali;

     8) ai fratelli e sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti, in parti uguali;

     9) alla persona esplicitamente e a tal fine designata dall'iscritto con atto di ultima volontà. Se vi sono più persone designate, l'indennità è corrisposta in parti uguali a quelle viventi, salvo che l'iscritto medesimo abbia disposto diversamente.

 

          Art. 14.

     Ai superstiti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 13, degli iscritti al Fondo deceduti in attività di servizio, l'indennità è calcolata sulla base massima di 40 annualità sempre che sia stato acquisito il diritto di cui all'art. 11. Qualora il superstite sia il marito dell'impiegata, il beneficio della maggiore liquidazione viene concesso solo se egli sia permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

 

          Art. 15.

     All'iscritto al Fondo che abbandona l'impiego a seguito di volontarie dimissioni ovvero per fare passaggio ad altra Amministrazione dello Stato viene corrisposta, sempre che abbia compiuto due anni di ininterrotta iscrizione al Fondo, l'indennità nella misura della metà di quella che gli sarebbe spettata in base al precedente art. 12.

 

          Art. 16.

     L'indennità è corrisposta su domanda degli iscritti al Fondo o dei loro superstiti, presentata entro un biennio dalla cessazione dal servizio o dal decesso, al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza.

     Quando l'indennità sia richiesta dai superstiti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

     1) se si tratta del coniuge:

     il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, da cui risulti che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per sua colpa o di entrambi i coniugi;

     2) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro:

     lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto deceduto, nonchè la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, e, quando sia necessario, la prova della invalidità al lavoro;

     3) se si tratta di figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni, già conviventi e a carico del genitore defunto:

     i documenti di cui al precedente n. 2), nonchè un legale documento o atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessata (o dalle interessate) a norma dell'art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, da cui risulti che le richiedenti erano conviventi e a carico del deceduto;

     4) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni:

     i documenti come al precedente n. 2);

     5) se si tratta di figli naturali riconosciuti:

     la prova del riconoscimento e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, da cui risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto;

     6) se si tratta dei genitori:

     un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, da cui risulti non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con il deceduto;

     7) se si tratta di fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purchè non coniugati o di fratelli o sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti:

     un certificato dell'ufficio di stato civile o un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, comprovante i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto, e, quando sia necessario, la condizione di stato civile, quella di inabilità al lavoro e quella di nullatenenza. I richiedenti inoltre debbono comprovare, con lo stesso atto di notorietà, o con la stessa dichiarazione, di essere i soli aventi diritto;

     8) se si tratta di persona designata dall'iscritto con disposizione di ultima volontà a mente del n. 9) del precedente art. 13:

     un estratto autentico della disposizione di ultima volontà e un atto notorio, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato a norma dell'art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, attestante che non esistono altri aventi diritto all'indennità secondo l'ordine di preferenza stabilito nei numeri da 1) a 8) dell'art. 13.

 

          Art. 17.

     Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dell'art. 3 potranno essere corrisposte:

     1) nei casi di morte, non per causa di servizio, di impiegati, subalterni e salariati che non abbiano compiuto il biennio di iscrizione al Fondo stabilito dall'art. 11. La sovvenzione non deve mai superare la metà dell'indennità che sarebbe spettata ove tale biennio fosse compiuto e spetta ai superstiti specificati nell'art. 13 nell'ordine in questo stabilito e con le modalità di cui all'art. 16;

     2) nei casi di gravi malattie o infortuni degli iscritti al Fondo, con speciale riguardo a coloro che per effetto di tali eventi abbiano subito riduzioni dello stipendio;

     nei casi di malattia o infortuni di comprovata gravità e durata dei membri di famiglia degli iscritti al Fondo purchè conviventi ed a carico del capo famiglia;

     nei casi di decesso dell'iscritto o di un membro di famiglia (limitatamente al coniuge, ai figli ed ai genitori) già convivente ed a carico.

     Il Consiglio di amministrazione, secondo le disponibilità per sovvenzioni del Fondo, potrà, con particolari norme stabilite anno per anno, utilizzare una quota del Fondo disponibile allo scopo di conferire, per concorso, tra i figli degli iscritti al Fondo che dimostrino particolare tendenza agli studi, borse di studio per corsi di scuole medie e di istruzione superiore, università, accademie ed in genere istituti ai quali si accede con il diploma di scuola media superiore. Tale quota non potrà comunque superare il dieci per cento della disponibilità annua per sovvenzioni.

     Il Consiglio di amministrazione può imporre vincoli speciali per la riscossione e l'impiego delle sovvenzioni concesse ai termini del presente articolo.

 

          Art. 18.

     Le domande di sovvenzione, corredate dai necessari documenti, debbono essere dirette al Consiglio di amministrazione, e, salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, essere trasmesse per il tramite del capo dell'ufficio, con le necessarie informazioni e con il proprio motivato parere.

     Le domande di sovvenzione presentate da ispettori generali o ingegneri capi o comunque da dirigenti uffici, saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al Consiglio di amministrazione. Quelle presentate da impiegati o salariati assegnati o distaccati presso uffici diversi dagli uffici tecnici erariali saranno trasmesse, osservate le modalità di cui al primo comma del presente articolo, al Consiglio di amministrazione dai capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio.

 

          Art. 19.

     Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della Cassa e la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

     Le somme che eccedono le ordinarie necessità del Fondo di previdenza possono essere investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o in casi eccezionali in altre forme deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 20.

     Il pagamento delle indennità e delle sovvenzioni è fatto per il tramite dei capi degli uffici a favore dei quali la Cassa depositi e prestiti emette i relativi mandati, in conformità di ordini firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario.

     I mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti vengono estinti mediante bollette di introito rilasciate alla Tesoreria dai capi degli uffici, staccandole da appositi registri a madre e figlia.

     Le ricevute degli interessati devono dai capi ufficio essere controfirmate e trasmesse immediatamente all'Amministrazione del fondo.

     Al termine dell'anno finanziario i capi ufficio devono chiudere i registri a madre e figlia delle bollette d'introito e trasmetterli all'Amministrazione predetta.

 

          Art. 21.

     Tutte le cariche nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, tranne quella del segretario del Consiglio di amministrazione, sono gratuite e non comportano, quindi, diritto ad indennità di presenza per le sedute di rispettivi organi.

 

          Art. 22.

     Per procedere al pagamento delle spese di amministrazione e degli acconti o anticipazioni di cui all'art. 10 saranno affidati all'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Roma fondi tratti con mandati a suo favore sul conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti.

     Con gli stessi fondi si potrà, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, provvedere anche all'immediato pagamento delle sovvenzioni già deliberate nei casi in cui speciali circostanze di urgenza giustifichino la deroga della procedura stabilita dal precedente art. 20.

     Alla fine di ogni esercizio, l'ingegnere capo stesso dovrà dare conto dei fondi da lui gestiti trasmettendo, a corredo del registro d'introito, tutti i documenti giustificativi delle singole spese, dei pagamenti in acconto e la quietanza del versamento alla Cassa depositi e prestiti della eventuale rimanenza.

 

          Art. 23.

     L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

     Il segretario, entro il mese di dicembre, deve sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione il rendiconto dell'esercizio scaduto.

     Il rendiconto approvato sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

 

 

Transitorio

 

          Art. 24.

     Le disposizioni degli articoli 12 e 15 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1958, all'infuori di quelle contenute negli ultimi due commi dell'art. 12, le quali non hanno vigore fino a tutto l'anno 1960.

     Per gli eventi che danno diritto alla liquidazione dell'indennità e che si verificheranno entro il periodo dal 1° gennaio 1958 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicheranno le norme del precedente regolamento, se più favorevoli agli iscritti.