Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 11/06/1986 |
Numero: | 252 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'art. 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.26360 - Legge 11 giugno 1986, n. 252.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'art. 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.
(G.U. 12 giugno 1986, n. 134)
1. Il
All'articolo 1, al comma 1, le parole: "1° giugno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 1986".
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. I prodotti di cui all'art. 1 della
Art. 1-ter. - 1. I prodotti di cui all'art. 1 della
All'articolo 2:
il primo capoverso è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, è consentita solo se appositamente confezionati a norma del
al secondo capoverso, dopo le parole: "il prodotto", sono aggiunte le seguenti: "anche in più pezzi";
al secondo capoverso, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) data di produzione";
al secondo capoverso, lettera f), le parole: "stabilimento di produzione e/o confezionamento" sono sostituite dalle seguenti: "stabilimento di produzione e confezionamento".
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.