§ 98.1.26360 - Legge 11 giugno 1986, n. 252.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'art. 4, comma [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/06/1986
Numero:252


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'art. 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26360 - Legge 11 giugno 1986, n. 252.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'art. 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

(G.U. 12 giugno 1986, n. 134)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'art. 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1, al comma 1, le parole: "1° giugno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 1986".

     Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 1-bis. - 1. I prodotti di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo art. 2 del presente decreto, possono essere venduti al consumatore solo nella integrale confezione di origine.

     Art. 1-ter. - 1. I prodotti di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo art. 2 del presente decreto, possono essere venduti nei caseifici artigiani di produzione, purchè confezionati al momento della vendita al consumatore a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322".

     All'articolo 2:

     il primo capoverso è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. - 1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, è consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322";

     al secondo capoverso, dopo le parole: "il prodotto", sono aggiunte le seguenti: "anche in più pezzi";

     al secondo capoverso, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) data di produzione";

     al secondo capoverso, lettera f), le parole: "stabilimento di produzione e/o confezionamento" sono sostituite dalle seguenti: "stabilimento di produzione e confezionamento".

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.