Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Capitolo: | 24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Data: | 11/04/1986 |
Numero: | 98 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
§ 24.1.16 - D.L. 11 aprile 1986, n. 98 [1].
Differimento del termine fissato dall'art. 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.
(G.U. 12 aprile 1986, n. 85)
1. I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all'origine.
2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di produzione preincartati.
3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni del
a) l'indicazione della quantità del solo prodotto sgocciolato se posto in liquido di governo; oppure
b) della quantità nominale se preconfezionati a gamma unitaria costante; oppure
c) nessuna indicazione di quantità se preconfezionati a gamma unitaria variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente [3].
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dall’art. 23 del
[3] Comma così sostituito dall'art. 14 del