Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Capitolo: | 24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Data: | 18/06/1985 |
Numero: | 321 |
Sommario |
Art. unico. [1] |
§ 24.1.15 - Legge 18 giugno 1985, n. 321.
Norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.
(G.U. 2 luglio 1985, n. 154)
1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, è consentita solo se appositamente confezionati a norma del
2. Il confezionamento dei formaggi suindicati è effettuato all'origine in imballaggi che avvolgono interamente il prodotto anche in più pezzi, sui quali devono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) denominazione di vendita;
b) elenco degli ingredienti;
c) data di produzione;
d) quantità netta ovvero dicitura "da vendersi a peso";
e) luogo di origine o di provenienza;
f) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante, nonché sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
g) condizioni opportune di conservazione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 del