Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.3 farmacie |
Data: | 20/02/1950 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. La misura massima dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 1 della [...] |
Art. 2. Per il 1950, il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, ai sensi del penultimo comma dell'art. 115 del testo unico sopracitato, è [...] |
Art. 3. Nei Comuni di cui all'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, il rimborso al Comune previsto dal secondo comma dell'art. 115 [...] |
Art. 4. Le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, [...] |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio [...] |
§ 86.3.9 – L. 20 febbraio 1950, n. 54. [1]
Aumento dell'indennità di residenza per le farmacie rurali.
(G.U. 13 marzo 1950, n. 60).
La misura massima dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 1 della
La predetta indennità, nel caso di farmacie non di nuova istituzione, può essere concessa qualora il reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non sia superiore a L. 120.000.
Per il 1950, il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, ai sensi del penultimo comma dell'art. 115 del testo unico sopracitato, è fissato nella misura seguente:
a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti, L. 9000;
b) nei Comuni con più di 40.000 abitanti e fino a 100.000, L. 4500;
c) nei Comuni con più di 15.000 abitanti e fino a 40.000, L. 2250;
d) nei Comuni con più di 10.000 abitanti e fino a 15.000, L. 1800;
e) nei Comuni con più di 5000 abitanti e fino a 10.000, L. 1000.
Con successivo provvedimento legislativo sarà determinata l'entità del contributo da corrispondersi negli anni successivi, in maniera da commisurarne l'ammontare all'imponibile di ricchezza mobile accertato a carico delle singole farmacie.
Nei Comuni di cui all'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, il rimborso al Comune previsto dal secondo comma dell'art. 115 del testo unico della
Rimane fermo, in ogni caso, il disposto del terzo comma del citato art. 115.
Ove i fondi del capitolo di bilancio previsto dall'art. 2 del
Le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro. Esse conterranno le norme per l'amministrazione e l'erogazione, da parte dell'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità pubblica, dei proventi derivanti dal pagamento dei contributi previsti dall'art. 2; a tale amministrazione dovranno partecipare rappresentanti delle categorie professionali interessate. Le norme stesse stabiliranno altresì le modalità per l'anticipazione e l'erogazione dell'indennità di residenza ridotta nei casi previsti dall'art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1950.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] La misura massima dell’indennità di cui al presente comma è stata ulteriormente elevata a lire 200.000 dall'art. 1 della