Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.3 farmacie |
Data: | 12/08/1962 |
Numero: | 1352 |
Sommario |
Art. 1. Il diritto all'indennità di residenza previsto dalla legge 22 novembre 1954, n. 1107, decorre dalla data indicata nel provvedimento emanato dalla Commissione [...] |
Art. 2. I contributi annui da corrispondersi dai titolari delle farmacie non rurali sono aumentati del cento per cento rispetto alla misura fissata dall'art. 3 della legge 22 [...] |
Art. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sua attuazione |
§ 86.3.24 – L. 12 agosto 1962, n. 1352. [1]
Provvidenza a favore dei farmacisti rurali.
(G.U. 17 settembre 1962, n. 234).
Il diritto all'indennità di residenza previsto dalla
Ai titolari delle farmacie situate nei Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti l'indennità di residenza può essere concessa fino alla misura di 400.000 lire annue purchè il loro reddito, tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, non superi le 800.000 lire annue.
I contributi annui da corrispondersi dai titolari delle farmacie non rurali sono aumentati del cento per cento rispetto alla misura fissata dall'art. 3 della
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sua attuazione.
[1] Abrogata dall'art. 1 del